Data: 2017-01-20 12:59:53

Danno alla libera concorrenza - Dlgs 19/1/2017 n. 3

Danno alla libera concorrenza - Dlgs 19/1/2017 n. 3


[size=14pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3
Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto  della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)
(GU n.15 del 19-1-2017)
  Vigente al: 3-2-2017  [/b][/size]
Capo I
Disposizioni generali

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;
  Vista  la  direttiva  2014/104/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 novembre 2014  relativa  a  determinate  norme  che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto  della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante codice del consumo;
  Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  e  successive
modificazioni,  recante  istituzione  di  Sezioni  specializzate  in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16  della  legge  12  dicembre
2002, n. 273;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.
217, concernente regolamento recante norme in  materia  di  procedure
istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e
del mercato;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                        [b]      Art. 1

                  Ambito di applicazione e oggetto

  1. Il presente  decreto  disciplina,  anche  con  riferimento  alle
azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del  consumo
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al
risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di  una
violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o  di
un'associazione di imprese.
  2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro  cessante
e gli interessi e non determina sovracompensazioni. [/b]
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese
che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;
  b)  «diritto  della  concorrenza»:  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli  101  o  102  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10
ottobre  1990,  n.  287,  applicate  autonomamente,  nonche'  le
disposizioni di altro Stato membro che perseguono  principalmente  lo
stesso  obiettivo  degli  articoli  101  e  102  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni  di  cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate
nello stesso caso  e  parallelamente  al  diritto  della  concorrenza
dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo  1,  del  regolamento
(CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali
a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni  penali  costituiscano
gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole  di  concorrenza
applicabili alle imprese;
  c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o  giuridica,  o  un
ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno  causato
da una violazione del diritto della concorrenza;
  d) «autorita' nazionale garante  della  concorrenza»:  un'autorita'
designata  da  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  a  norma
dell'articolo 35 del regolamento (CE)  n.  1/2003  come  responsabile
dell'applicazione  degli  articoli  101  e  102  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea;
  e)  «autorita'  garante  della  concorrenza»:  la  Commissione  o
l'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  o  l'autorita'
nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a
seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza
disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;
  f)  «giudice  del  ricorso»:  il  giudice  competente  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 1, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in  seguito
alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di  rivedere  le
decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della  concorrenza
o  le  pronunce  giurisdizionali  formulate  su  tali  decisioni,
indipendentemente dal fatto che  tale  giudice  abbia  il  potere  di
constatare una violazione del diritto della concorrenza;
  g)  «decisione  relativa  a  una  violazione»:  la  decisione  di
un'autorita' garante della  concorrenza  ovvero  di  un  giudice  del
ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;
  h) «decisione definitiva relativa a una violazione»:  la  decisione
relativa a una violazione  che  non  puo'  o  non  puo'  piu'  essere
impugnata con mezzi ordinari;
  i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi  al  giudice
adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti  contenenti
informazioni,  indipendentemente  dal  supporto  sul  quale  le
informazioni sono registrate;
  l) «cartello»: un accordo, una  intesa  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due
o  piu'  concorrenti,  volta  a  coordinare  il  loro  comportamento
concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti  parametri  di
concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o
coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o  altre  condizioni  di
transazione,  anche  in  relazione  a  diritti  di  proprieta'
intellettuale, nell'allocare quote di produzione o  di  vendita,  nel
ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro  mediante  manipolazione
delle  gare  d'appalto,  restrizioni  delle  importazioni  o  delle
esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese
concorrenti;
  m) «programma di clemenza»: il  programma  adottato  dall'autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o  altro  programma
della  Commissione  europea  o  di  uno  Stato  membro  relativo
all'applicazione dell'articolo 101  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del  diritto
nazionale in base alla quale un partecipante a un  cartello  segreto,
indipendentemente  dalle  altre  imprese  coinvolte  nel  cartello,
collabora a  un'indagine  dell'autorita'  garante  della  concorrenza
fornendo volontariamente gli elementi di cui e' a conoscenza circa il
cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in  cambio,  per
decisione o con  la  chiusura  del  procedimento,  l'immunita'  dalle
ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;
  n)  «dichiarazione  legata  a  un  programma  di  clemenza»:  una
dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da  parte  o
per conto di un'impresa  o  di  una  persona  fisica  a  un'autorita'
garante della concorrenza,  ovvero  una  registrazione  di  una  tale
dichiarazione,  che  descrive  la  conoscenza  dell'impresa  o  della
persona fisica in merito a un cartello e descrive il  ruolo  da  essa
svolto  al  suo  interno,  predisposta  specificamente  per  essere
presentata alla medesima autorita' garante allo scopo di ottenere  la
non applicazione o una  riduzione  delle  sanzioni  ai  sensi  di  un
programma  di  clemenza  e  che  non  comprende  le  informazioni
preesistenti;
  o)    «informazioni    preesistenti»:    le    prove    esistenti
indipendentemente dal  procedimento  di  un'autorita'  garante  della
concorrenza a  prescindere  dalla  presenza  o  meno  delle  suddette
informazioni nel fascicolo della predetta autorita';
  p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da  parte
o per conto di un'impresa a un'autorita' garante  della  concorrenza,
in  cui  l'impresa  riconosce  o  rinuncia  a  contestare  la  sua
partecipazione a una violazione del diritto della  concorrenza  e  la
propria  responsabilita'  in  detta  violazione  del  diritto  della
concorrenza, predisposta specificamente per consentire  all'autorita'
garante della concorrenza di applicare una procedura  semplificata  o
accelerata;
  q) «beneficiario dell'immunita'»: un'impresa o una  persona  fisica
che ha ottenuto l'immunita' dalle  ammende  da  un'autorita'  garante
della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;
  r) «sovrapprezzo»:  la  differenza  tra  il  prezzo  effettivamente
pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di  una
violazione del diritto della concorrenza;
  s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di
risoluzione  stragiudiziale  di  una  controversia,  riguardanti  una
richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una  violazione
del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4  marzo
2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
e al titolo II-bis della parte V del codice del  consumo  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' i  procedimenti
di arbitrato di cui al  titolo  VIII  del  libro  IV  del  codice  di
procedura civile;
  t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo  amichevole  di
definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento  di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui  al  capo  II
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  10  novembre  2014,  n.  162;  l'accordo
amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis
del codice del consumo di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui e'  definita  la
controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del
codice di procedura civile;
  u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona  giuridica
o  un  ente  privo  di  personalita'  giuridica  che  ha  acquistato
direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto  di
una violazione del diritto della concorrenza;
  v)  «acquirente  indiretto»:  una  persona  fisica,  una  persona
giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato
non direttamente da un autore della violazione, ma da  un  acquirente
diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto  di  una
violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o  servizi  che
li incorporano o che derivano dagli stessi.
Capo II
Esibizione delle prove
                              Art. 3

                        Ordine di esibizione

  1. Nelle azioni per il  risarcimento  del  danno  a  causa  di  una
violazione del diritto della concorrenza, su istanza  motivata  della
parte, contenente l'indicazione  di  fatti  e  prove  ragionevolmente
disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la
plausibilita' della domanda di risarcimento del danno o della difesa,
il giudice puo' ordinare alle parti o  al  terzo  l'esibizione  delle
prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilita' a norma delle
disposizioni del presente capo.
  2.  Il  giudice  dispone  a  norma  del  comma  1  individuando
specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di  prova  o  le
rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di
esibizione.  La  categoria  di  prove  e'  individuata  mediante  il
riferimento a caratteristiche comuni dei  suoi  elementi  costitutivi
come la natura, il periodo  durante  il  quale  sono  stati  formati,
l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e'  richiesta
l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
  3.  Il  giudice  ordina  l'esibizione,  nei  limiti  di  quanto  e'
proporzionato alla decisione e, in particolare:
  a) esamina in quale misura la domanda di risarcimento o  la  difesa
sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine
di esibizione;
  b) esamina la portata e i costi dell'esibizione, in  specie  per  i
terzi interessati;
  c) valuta se le prove di cui e' richiesta  l'esibizione  contengono
informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.
  4. Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno  per  oggetto
informazioni riservate,  il  giudice  dispone  specifiche  misure  di
tutela tra le quali l'obbligo del segreto,  la  possibilita'  di  non
rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di
audizioni a porte  chiuse,  la  limitazione  del  numero  di  persone
autorizzate a  prendere  visione  delle  prove,  il  conferimento  ad
esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma
aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni
riservate  i  documenti  che  contengono  informazioni  riservate  di
carattere personale, commerciale, industriale e finanziario  relative
a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.
  5. La parte o il terzo nei cui confronti e' rivolta la  istanza  di
esibizione hanno diritto di  essere  sentiti  prima  che  il  giudice
provveda a norma del presente articolo.
  6. Resta ferma la riservatezza  delle  comunicazioni  tra  avvocati
incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
                              Art. 4

Esibizione  delle  prove  contenute  nel  fascicolo  di  un'autorita'
                      garante della concorrenza

  1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo
di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti  ne'  i
terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.
  2. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo
di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo  3  e
secondo quanto disposto dal presente articolo.
  3. Quando il giudice  valuta  la  proporzionalita'  dell'ordine  di
esibizione considera altresi':
  a) se la richiesta e' stata formulata in modo specifico quanto alla
natura,  all'oggetto  o  al  contenuto  dei  documenti  presentati  a
un'autorita' garante della concorrenza o contenuti nel  fascicolo  di
tale autorita' o con  una  domanda  generica  attinente  a  documenti
presentati a un'autorita' garante della concorrenza;
  b) se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il
risarcimento del danno a causa di una violazione  del  diritto  della
concorrenza;
  c) se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione  a
livello pubblicistico del diritto della concorrenza  in  relazione  a
quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel  caso
di richiesta di un'autorita' garante della concorrenza ai  sensi  del
comma 7.
  4. Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento  da  parte
dell'autorita' garante della concorrenza, puo' ordinare  l'esibizione
delle seguenti categorie di prove:
  a) informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorita'
garante della concorrenza;
  b)  informazioni  che  l'autorita'  garante  della  concorrenza  ha
redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;
  c) proposte di transazione, ove  specificamente  disciplinate,  che
sono state revocate.
  5. Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire
prove aventi ad  oggetto  dichiarazioni  legate  a  un  programma  di
clemenza o proposte di transazione, ove specificamente  disciplinate.
In ogni caso l'attore  puo'  proporre  istanza  motivata  perche'  il
giudice, che puo'  chiedere  assistenza  solo  all'autorita'  garante
della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente  al
solo scopo di  garantire  che  il  loro  contenuto  corrisponda  alle
definizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  n)  e  p).  Gli
autori dei documenti  interessati  possono  chiedere  al  giudice  di
essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o
a terzi l'accesso a tali prove. Quando  il  giudice  accerta  che  il
contenuto  delle  prove  non  corrisponde  alle  definizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere n)  e  p),  ne  ordina  l'esibizione
secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6.
  6. Il giudice  puo'  ordinare  l'esibizione  delle  prove  che  non
rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche
prima della conclusione  del  procedimento  da  parte  dell'autorita'
garante della concorrenza.
  7. Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire  il
proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta  di  esibizione
puo' presentare  osservazioni  al  giudice.  Al  fine  di  consentire
all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta'  di
cui al periodo precedente, il giudice informa la  medesima  autorita'
delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli  atti
che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono
inserite nel fascicolo  d'ufficio  a  norma  dell'articolo  96  delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
  8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti  ai  fini
del decidere e' in  corso  un  procedimento  davanti  a  un'autorita'
garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare  l'efficacia
dell'applicazione  a  livello  pubblicistico  del  diritto  della
concorrenza,  il  giudice  puo'  sospendere  il  giudizio  fino  alla
chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o
in altro modo.
  9. Sono  fatte  salve  le  norme  e  prassi  previste  dal  diritto
dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali  sulla  protezione
dei documenti interni delle autorita'  garanti  della  concorrenza  e
della corrispondenza tra tali autorita'.
                              Art. 5

Limiti nell'uso delle  prove  ottenute  solo  grazie  all'accesso  al
  fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza

  1.  Le  prove  che  rientrano  in  una  delle  categorie  di  cui
all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque  ottenute  dalle
parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi
limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.
  2. Le prove che rientrano nella categoria di  cui  all'articolo  4,
comma 6, comunque ottenute dalle parti  solo  mediante  l'accesso  al
fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per  il  risarcimento
del danno solo dalla parte che le ha ottenute o  dal  suo  successore
nel diritto.
                              Art. 6

                              Sanzioni

  1. Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato  motivo  di
rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3
o  non  adempie  allo  stesso  il  giudice  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  15.000  a  euro  150.000  che  e'
devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo  che
distrugge prove rilevanti ai fini del  giudizio  di  risarcimento  il
giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000
a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  3. Alla parte o al terzo che non rispetta o rifiuta  di  rispettare
gli obblighi imposti dall'ordine del giudice a tutela di informazioni
riservate a norma dell'articolo 3, comma 4, il  giudice  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000  che
e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  4. Alla parte che utilizza le prove in violazione dei limiti di cui
all'articolo  5  il  giudice  applica  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che  e'  devoluta  a  favore
della Cassa delle ammende.
  5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano  anche  ai
rappresentanti  legali  della  parte  o  del  terzo  autori  delle
violazioni.
  6. Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui ai commi 1 e 2, se la parte rifiuta senza giustificato motivo  di
rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3
o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti  ai  fini
del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni  elemento  di
prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
  7. Ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 4, se la parte utilizza prove in violazione  dei  limiti
di cui all'articolo 5, il giudice puo' respingere in tutto o in parte
le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono.
Capo III
Effetto delle decisioni dell'Autorità, termini di prescrizione delle azioni e responsabilità in solido
                              Art. 7

          Effetti delle decisioni dell'autorita' garante
                          della concorrenza

  1. Ai fini dell'azione per il risarcimento  del  danno  si  ritiene
definitivamente accertata, nei confronti dell'autore,  la  violazione
del  diritto  della  concorrenza  constatata  da  una  decisione
dell'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo 10 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  non  piu'
soggetta ad impugnazione davanti al giudice del  ricorso,  o  da  una
sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.  Il  sindacato
del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti  posti
a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai  profili
tecnici che non presentano un oggettivo margine di  opinabilita',  il
cui  esame  sia  necessario  per  giudicare  la  legittimita'  della
decisione medesima. Quanto previsto  al  primo  periodo  riguarda  la
natura della  violazione  e  la  sua  portata  materiale,  personale,
temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza
del danno.
  2. La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale  garante
della concorrenza o il giudice del  ricorso  di  altro  Stato  membro
accerta una violazione  del  diritto  della  concorrenza  costituisce
prova, nei confronti dell'autore, della  natura  della  violazione  e
della sua portata materiale,  personale,  temporale  e  territoriale,
valutabile insieme ad altre prove.
  3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le
facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi  dell'articolo  267  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
                              Art. 8

                      Termine di prescrizione

  1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione
del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine
di prescrizione non inizia a decorrere prima che  la  violazione  del
diritto della concorrenza sia cessata e  prima  che  l'attore  sia  a
conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a  conoscenza
di tutti i seguenti elementi:
  a) della condotta e del fatto che  tale  condotta  costituisce  una
violazione del diritto della concorrenza;
  b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha
cagionato un danno;
  c) dell'identita' dell'autore della violazione.
  2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorita' garante  della
concorrenza avvia un'indagine  o  un'istruttoria  in  relazione  alla
violazione del diritto della concorrenza cui  si  riferisce  l'azione
per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione  si  protrae
per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla  violazione
del diritto della concorrenza e' divenuta definitiva o  dopo  che  il
procedimento si e' chiuso in altro modo.
                              Art. 9

                      Responsabilita' in solido

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del
codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno
di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola  o  media  impresa  (PMI),
come definita nella raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,
che viola il diritto della concorrenza e' responsabile in solido solo
nei confronti dei propri acquirenti diretti ed  indiretti  quando  la
sua quota nel mercato rilevante e' rimasta inferiore  al  cinque  per
cento per il tempo in cui si e' protratta la violazione  del  diritto
della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie  regole  in
materia di responsabilita'  solidale  determinerebbe  un  pregiudizio
irreparabile per la sua solidita' economica e la  totale  perdita  di
valore delle sue attivita'. La PMI e' responsabile  in  solido  anche
nei confronti di soggetti danneggiati diversi da  quelli  di  cui  al
periodo  precedente  solo  quando  questi  non  possono  ottenere
l'integrale risarcimento del  danno  dalle  altre  imprese  coinvolte
nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
  2. La deroga di cui al comma  1,  primo  periodo,  non  si  applica
quando la PMI ha svolto  un  ruolo  di  guida  nella  violazione  del
diritto della concorrenza o costretto altre  imprese  a  parteciparvi
ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in  precedenza
una violazione del diritto della concorrenza.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del
codice civile  il  beneficiario  dell'immunita'  e'  responsabile  in
solido:
  a)  nei  confronti  dei  suoi  acquirenti  o  fornitori  diretti  o
indiretti;
  b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando  questi
non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno  dalle  altre
imprese  coinvolte  nella  stessa  violazione  del  diritto  della
concorrenza.
  4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1,  secondo  periodo,  e  3,
lettera b), inizia a decorrere da quando risulta  accertato  che  gli
stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno  dalle
altre imprese coinvolte nella stessa  violazione  del  diritto  della
concorrenza.
  5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunita'  da  parte  di
colui che ha risarcito il danno non puo' superare la misura del danno
che lo  stesso  beneficiario  dell'immunita'  ha  causato  ai  propri
acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed e' comunque determinato
ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile.
Capo IV
Trasferimento del sovrapprezzo
                              Art. 10

      Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo

  1. Il risarcimento  del  danno  da  violazione  del  diritto  della
concorrenza  puo'  essere  chiesto  da  chiunque  lo  ha  subito,
indipendentemente dal fatto che si tratti  di  acquirente  diretto  o
indiretto dell'autore della violazione.
  2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore  della
violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento  non
supera il danno da sovrapprezzo  subito  a  tale  livello,  fermo  il
diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento  per  il
lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o  parziale  del
sovrapprezzo.
  3. Le disposizioni del Capo IV del presente  decreto  si  applicano
anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una
fornitura all'autore della violazione.
                              Art. 11

                    Eccezione di trasferimento

  1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno,  il  convenuto  che
eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte  il
sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza
ha  l'onere  di  provarlo  anche  chiedendo  l'esibizione  di  prove
all'attore o a terzi.
                              Art. 12

                        Acquirenti indiretti

  1. Nelle azioni di risarcimento  del  danno  per  trasferimento  in
tutto  o  in  parte  del  sovrapprezzo,  l'attore  deve  dimostrare
l'esistenza  e  la  portata  del  trasferimento  anche  chiedendo
l'esibizione di prove al convenuto o a terzi.
  2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si
presume quando l'acquirente indiretto dimostra che:
  a) il convenuto  ha  commesso  una  violazione  del  diritto  della
concorrenza;
  b) la violazione del diritto della concorrenza  ha  determinato  un
sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto;
  c) l'acquirente indiretto ha  acquistato  beni  o  servizi  oggetto
della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o
servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.
  3. Il convenuto puo' dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma
2 non e' stato trasferito  interamente  o  in  parte  sull'acquirente
indiretto.
                              Art. 13

                        Pluralita' di azioni

  1. Ferma la applicazione degli articoli  39  e  40  del  codice  di
procedura  civile  e  dell'articolo  30  del  regolamento  (UE)  n.
1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in
tutto o in parte del  sovrapprezzo  derivante  dalla  violazione  del
diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere  della
prova previsto dagli articoli 11 e 12 e' assolto, puo'  tenere  conto
delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati
membri,  relative  alla  medesima  violazione  del  diritto  della
concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un  altro  livello
della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in  tali
cause. Puo', altresi', tenere conto  delle  informazioni  di  dominio
pubblico risultanti dall'applicazione  a  livello  pubblicistico  del
diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico.
Capo V
Quantificazione del danno
                              Art. 14

                        Valutazione del danno

  1. Il risarcimento del danno causato da una violazione del  diritto
della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve  determinare
secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227  del  codice
civile.
  2. L'esistenza del danno cagionato da una  violazione  del  diritto
alla concorrenza consistente in un cartello si presume,  salva  prova
contraria dell'autore della violazione.
  3. Il giudice puo' chiedere assistenza all'autorita' garante  della
concorrenza formulando specifiche richieste  sugli  orientamenti  che
riguardano la  quantificazione  del  danno.  Salvo  che  l'assistenza
risulti non appropriata in relazione alle esigenze  di  salvaguardare
l'efficacia dell'applicazione a  livello  pubblicistico  del  diritto
della concorrenza, l'autorita' garante presta l'assistenza  richiesta
nelle forme  e  con  le  modalita'  che  il  giudice  indica  sentita
l'autorita' medesima.
Capo VI
Composizione consensuale delle controversie
                              Art. 15

              Effetti della composizione consensuale
                        delle controversie

  1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del  danno  da
violazione del diritto della concorrenza si applicano  l'articolo  5,
comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  l'articolo  8
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  l'articolo
141-quinquies del codice del consumo di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma,  del  codice
civile.
  2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice,
su istanza delle parti, puo' sospendere sino a due anni  il  processo
pendente per il risarcimento del  danno  da  violazione  del  diritto
della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una
procedura di composizione consensuale della controversia.  Quando  la
conciliazione non  riesce  il  processo  deve  essere  riassunto  nel
termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  formalizzazione  della
mancata conciliazione.
  3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non  si  computa  ai
fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
  4. L'autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo  10  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  puo'
considerare,  ai  fini  della  irrogazione  della  sanzione  di  cui
all'articolo 15 della  medesima  legge,  il  risarcimento  del  danno
effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di
composizione consensuale della controversia e prima  della  decisione
dell'autorita'.
                              Art. 16

Effetti  della  composizione  consensuale  delle  controversie  sulle
  successive azioni per il risarcimento del danno

  1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno  da  violazione  del
diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato
ad un accordo che compone la controversia non puo' chiedere la  parte
di  danno  imputabile  al  coautore  della  violazione  che  vi  ha
partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.
  2. I coautori della violazione che  non  hanno  partecipato  ad  un
accordo che compone la controversia non hanno regresso nei  confronti
dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per  la  parte
del danno a questi imputabile.
  3. Quando i coautori della violazione  che  non  hanno  partecipato
all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta  la
parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo,
il soggetto danneggiato puo' chiedere  il  risarcimento  ai  coautori
della violazione che hanno  partecipato  all'accordo,  salvo  che  le
parti che hanno partecipato all'accordo che compone  la  controversia
lo abbiano espressamente escluso.
  4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del  codice
civile, nel determinare la misura del regresso  dovuto  dal  coautore
della violazione a ciascuno degli  altri  coautori  della  violazione
responsabili per il danno  cagionato  dalla  violazione  del  diritto
della  concorrenza,  il  giudice  tiene  conto  del  risarcimento
corrisposto dal  predetto  coautore  interessato  nell'ambito  di  un
accordo che compone la controversia concluso in precedenza.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando
il procedimento di composizione  consensuale  della  controversia  e'
definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo  VIII
del libro IV del codice di procedura civile.
Capo VII
Disposizioni ulteriori, transitorie e finali
                              Art. 17

          Modificazioni alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

  1. All'articolo 1 della legge legge 10 ottobre 1990, n.  287,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  comma  1,  le  parole:  «che  non  ricadono  nell'ambito  di
applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli  85  e/o
86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica  europea  (CEE),
dei  regolamenti  della  CEE  o  di  atti  comunitari  con  efficacia
normativa equiparata» sono soppresse;
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato di cui all'articolo  10,  di  seguito
denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in  relazione  a
uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e gli articoli 2 e  3  della  presente  legge  in
materia di intese restrittive della  liberta'  di  concorrenza  e  di
abuso di posizione dominante.»;
  c) il comma 3 e' abrogato.
                              Art. 18

              Competenza dei tribunali per le imprese

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.  168,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «dal  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis e 1-ter»;
  b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto  il  seguente:  «1-ter.  Per  le
controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e  d),  anche
quando ricorrono i presupposti del  comma  1-bis,  che,  secondo  gli
ordinari criteri di competenza  territoriale  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  normative  speciali  che  le  disciplinano,  dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari  di  seguito  elencati,  sono
inderogabilmente competenti:
  a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli
uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Brescia,  Milano,
Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano  (sezione
distaccata);
  b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma  per  gli
uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
  c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli
uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  corte  d'appello  di
Campobasso,  Napoli,  Salerno,  Bari,  Lecce,  Taranto  (sezione
distaccata), Potenza,  Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina,
Palermo, Reggio Calabria.».
                              Art. 19

                      Disposizione transitoria

  1. Ai fini dell'applicazione temporale del  presente  decreto,  gli
articoli 3, 4, 5, 15, comma 2,  quali  disposizioni  procedurali,  si
applicano ai giudizi di risarcimento  del  danno  da  violazione  del
diritto della concorrenza promossi  successivamente  al  26  dicembre
2014.
                              Art. 20

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017

                            MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Orlando, Ministro della giustizia

                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico

                                  Alfano,  Ministro  degli  affari
                                  esteri  e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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