Tra le tante modifiche introdotte dalla l.r. 3/2012 vi segnalo che le attività di somministrazione non soggette a programmazione (oltre a quelle di cui al comma 4 dell'art. 68) vanno in SCIA, come pure il subentro, in qualsiasi caso (peccato che il testo dell'art. 75 della l.r. 6/2010 non sia stato aggiornato, che ricordo, prevede a seguito di comunicazione... la reintestazione dell'autorizzazione).
Attenzione: i regolamenti di programmazione, oltre ad essere conformi alla l.r. 6/2010 e smi, lo devono essere anche alla direttiva 2006/123/CE ed al d.lgs. 59/2010!
Art. 21
(Modifiche all’art. 69 della l.r. 6/2010)
1. All’articolo 69 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata. [b][u]L’avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990.»[/u][/b];
d) al comma 4 dopo la parola «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti, la SCIA».