Buonasera,conosco un tassista che ha venduto la licenza taxi e acquistato un altra licenza taxi in un altra provincia nel giro di 24 ore...
Sembra che se fai l'operazione nello stesso giorno puoi fare questa cosa,ma in province diverse,per esempio vendo a PT e compro a PO.....
Ho sempre pensato che servissero 5 anni....di attesa...
Chiaramente la prima licenza l'ha posseduta per più di 5 anni poi ha venduto e ricomprato
È cambiato qualcosa ?
Saluti
Se non erro, l'obbligo dei 5 anni è per partecipazione a bando, non per comprarla.
riferimento id:38380
Buonasera,conosco un tassista che ha venduto la licenza taxi e acquistato un altra licenza taxi in un altra provincia nel giro di 24 ore...
Sembra che se fai l'operazione nello stesso giorno puoi fare questa cosa,ma in province diverse,per esempio vendo a PT e compro a PO.....
Ho sempre pensato che servissero 5 anni....di attesa...
Chiaramente la prima licenza l'ha posseduta per più di 5 anni poi ha venduto e ricomprato
È cambiato qualcosa ?
Saluti
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La L. 21/1992 dispone "art. 9 comma 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima".
Quindi il soggetto che ha trasferito la licenza (e per farlo deve averla tenuta almeno 5 anni) non potrà ottenerne altra PER SEMPRE mediante pubblico concorso mentre il divieto rimane per 5 anni (obiettivo della norma è evitare la compravendita di "posizioni" .... cioè la partecipazione a bandi per vincere e smerciare!) in caso di trasferimento a titolo oneroso.
Tale disposizione vale per tutta ITALIA e non solo per il singolo Comune (vale taxi su taxi e ncc su ncc mentre non vale se cedo taxi e prendo ncc e viceversa ... vedi http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8775.0) e è confermata dall'interpretazione consolidata del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, 12/01/2015, n. 40, Cons. Stato Sez. V, 02/02/2012, n. 577, Cons. Stato Sez. V, 25/01/2012, n. 325
ecc..).
Poichè NON ESISTE una banca dati nazionale dei titolari di licenza il soggetto potrebbe aver ottenuto la licenza nel Comune X avendo dichiarato il falso, cioè autocertificando di non aver mai ottenuto alcuna licenza per concorso.
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[color=red][b]REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER IL SERVIZIO TAXI[/b][/color]
Ferrari Giulia
[b]T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 06 maggio 2010, n. 9952[/b]
L. 15-01-1992, n. 21, art. 9
L' ex titolare di licenza per il servizio taxi, da lui ceduta ad altro soggetto, partecipa al concorso pubblico indetto dal Comune per il rilascio di nuove licenze. L'amministrazione lo esclude, richiamando l' art. 9, c. 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21, che richiede come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale il non aver mai trasferito la licenza già posseduta. Avverso detta determinazione l'interessato propone ricorso al Tar, deducendo censure di violazione e falsa applicazione di legge e di incompetenza. La tesi svolta è che il divieto di ammissione al concorso incontra il limite del quinquennio dal precedente trasferimento della licenza. Il Tribunale rigetta il ricorso. Richiama innanzi tutto il testo del succitato art. 9, c. 3, l. n. 21/1992, il quale dispone che al titolare, che abbia "trasferito" la licenza, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne "trasferita" altra se non dopo cinque anni dal "trasferimento" della prima. Osserva che la lettura della norma è inequivoca nel senso che l'aver trasferito la licenza inibisce al soggetto, già titolare della stessa, l'attribuzione di una nuova licenza per concorso pubblico, senza limiti di tempo. Decorsi cinque anni, tuttavia, l'interessato può conseguire una nuova licenza, ma esclusivamente per nuovo trasferimento. Nel senso della netta distinzione tra le due ipotesi contemplate nel terzo comma dell'art. 9 depone innanzitutto il dato letterale, che appare inequivoco nel senso sopra esposto. Ma è la stessa ratio della disciplina che conforta detta conclusione. La preclusione all'attribuzione a mezzo di concorso di licenza in favore di coloro che già ne erano titolari e l'avevano trasferita, mira ad evitare fenomeni speculativi e distorsivi in un settore peraltro particolarmente delicato quale quello del trasporto pubblico. La licenza che si consegue a mezzo di concorso è, con ogni evidenza, licenza gratuita. E sia la norma che consente il trasferimento di licenza a condizione che chi la trasferisce ne sia già titolare da almeno cinque anni (art. 9, c. 1, lett. a) che quella che condiziona la possibilità di nuovi trasferimenti in favore di chi era già stato titolare di licenza ad un intervallo di cinque anni dal trasferimento della prima licenza (art. 9, c. 3) vanno lette quali espressioni della volontà del legislatore di neutralizzare un indebito commercio delle licenze. In questa logica significato precipuo assume la disposizione, secondo cui chi ha trasferito la propria licenza non può aspirare a conseguirne gratuitamente, a mezzo del concorso, un'altra, quale che sia il lasso di tempo trascorso dal trasferimento. Il legislatore vuole, in altri termini, che il concorso sia lo strumento per immettere in questo specifico settore di attività nuovi soggetti, atteso che come non può essere attribuita la licenza a chi ha in precedenza trasferito quello di cui era già titolare, così come quella di origine concorsuale non può esser conferita a chi risulta in atto essere titolare di licenza.
il comune rilasciante potrebbe verificare almeno con i comuni che ricadono nella zona del rerelativo ruolo ma, certamente, non può verificare gli 8.000 e passa comuni italiani.
Mi hanno tiferito (non ne sono sicuro) che le attese modifiche normative in materia dovrebbero prevedere un albo nazionale. Vedremo...