Data: 2012-03-02 13:11:13

SUBENTRO ATTIVITA' AGRITURISTICA

Buongiorno,
per favore, vorrei sapere, se possibile in via definitiva, se mi è possibile subentrare nella gestione di un agriturismo in Toscana, con annessi terreni agricoli per ha.10 circa.
L'agriturismo è già perfettamente funzionante e, mi si dice, perfettamente in regola.
I proprietari mi hanno detto che per getstirlo io, in affitto, non devo far altro che pagare il canone mensile e iscrivermi alla lista degli imprenditori agricoli.
La regione Toscana, ufficio Agriturismo, mi avrebbe confermato che non ho bisogno di alcun requisito pregresso o attestato. Mi hanno detto che devo solo far variare l'anagrafica ARTEA comunicando il subentro e poi presentare una SCIA (ex DIA) al comune di riferimento.
Ovviamente dal punto di vista igenico sanitario io attualmente ho solo l'ex libretto sanitario (cioè corso di tre ore su manipolazione/somministrazione cibi e bevande) rilasciatomi dalla regione veneto.
Mi confermate il tutto?
Non serve essere "operatore agrituristico" (dopo frequenza corso) come in veneto?
Non serve attestare di essere imprenditore agricolo (IAP ??) da almeno due anni in qualità di titol are del fondo o coadiuvante?
Non serve nemmeno il corso di 140 ore sulla manipolazione e somministrazione di cibi e bevande (ex Rec)?
Grazie per la risposta!
Paolo

riferimento id:3838

Data: 2012-03-03 09:49:09

Re:SUBENTRO ATTIVITA' AGRITURISTICA

Qualche regola da tenere presente:
L’esercizio dell’agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all’art. 2135 del codice civile. L’agriturismo non è un’attività a sé stante ma è una estensione dell’attività agricola svolta dallo stesso soggetto; attività agricola che deve rimenare principale secondo criteri di tempo-lavoro o economici da dimostrare nella relazione agrituristica.
Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.

Per subentrare nella gestione di un agriturismo occorre il trasferimento dell’azienda agricola.
Incollo il comma 6 dell’art. 8 della legge 30/2003:
[i]In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica (ARTEA) e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.[/i]
Metto in allegato tutta la legge.

Per l’esercizio dell’attività non occorrono requisiti particolari. La qualifica di IAP – Imprenditore Agricolo Professionale, è qualcosa che può “aiutare” nella gestione ma non è necessaria. Vedi la legge regionale sulla definizione e acquisizione della qualifica – LR 45/2007.
Lo stesso dicasi dell’attestato di Operatore agrituristico, necessario solo per l’ottenimento della terza spiga nella classificazione della struttura.

Se le attività agrituristiche comprendono anche la somministrazione alimenti e bevande allora occorrono dei requisiti professionali specifici per questa attività. Sul punto vedi l’art. 13bis del regolamento regionale sull’agriturismo – DPGR 46R/2004 (vedi allegato). Essere IAP è uno dei modi di acquisizione del requisito professionale per la somministrazione. I requisiti possono essere posseduti anche da un addetto.

Il vecchio libretto sanitario -  formazione alimentaristi - non soddisfa il requisito per la somministrazione. Sul punto vedi questo post: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3820.0

Vedi anche questo post sui prodotti somministrabili: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3813.0

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