Nello statuto di una onlus è previsto tra gli scopi dell'associazione quello di pubblicare quaderni, libri, ecc..
La pubblicazione dei libri ricomprende, secondo voi, anche la commercializzazione (per un importo di € 25,00 cad.), non essendo espressamente prevista? Mi è stato chiesto se l'Associazione può rientrare - con la vendita - nell'ambito di applicazione del Piano delle cessioni a fini solidaristici. L'Associazione dice che agisce nel rispetto del D.M. 2005
Mi chiedono anche se è possibile che la vendita dei libri avvenga tramite distributori automatici. Nel campo dell'editoria non occore anche applicare il regime I.V.A.? Come è possibile per una onlus?
Nello statuto di una onlus è previsto tra gli scopi dell'associazione quello di pubblicare quaderni, libri, ecc..
La pubblicazione dei libri ricomprende, secondo voi, anche la commercializzazione (per un importo di € 25,00 cad.), non essendo espressamente prevista? Mi è stato chiesto se l'Associazione può rientrare - con la vendita - nell'ambito di applicazione del Piano delle cessioni a fini solidaristici. L'Associazione dice che agisce nel rispetto del D.M. 2005
Mi chiedono anche se è possibile che la vendita dei libri avvenga tramite distributori automatici. Nel campo dell'editoria non occore anche applicare il regime I.V.A.? Come è possibile per una onlus?
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A mio avviso le problematiche descritte NON rientrano nelle valutazioni di competenza del Comune.
Lo statuto è valutabile solo al fine di verificare lo scopo non lucrativo " L’oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall’atto costitutivo".
Se poi questo preveda o meno la cessione di beni è questione che non attiene alla valutazione del Comune.
Quanto alla vendita di libri occorre ricordare che siamo in presenza di CESSIONE e non di COMMERCIO. Quindi siamo fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Anche in questo caso, anche se fosse applicabile il regime di iva, sarebbe valutazione non pertinente ai fini dell'ammissione nell'ambito delle iniziative del piano comunale.
Quindi a mio avviso l'ONLUS ben può essere ammessa. Se, a seguito di specifici controlli emergono dubbi sulla legittimità dell'attività svolta con riferimento agli adempimenti fiscali potrete inviare una nota all'Agenzia delle Entrate ....
In realtà non sono solo interessata alla possibilità di far rientrare l'attività dell'Associazione nell'ambito del piano delle cessioni solidaristiche, ma vorrei anche conoscere la normativa applicabile nel caso in cui l'associazione CEDA dei libri: mi è stato detto che l'Associazione cede le proprie pubblicazioni a librerie (ciò sembra in contrasto anche con il D.M. 2005, secondo il quale la cessione può avvenire solo senza intermediari) e che vorrebbe cederle con distributore automatico o altro. Ma in quest'ultimo caso non verrebbero meno i benefici fiscali di cui l'Associazione può godere operando le cessioni PREVALENTEMENTE nei confronti degli associati.
Attività commerciale e agevolazioni fiscali
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Come già specificato, tutte le associazioni, se costituite e gestite regolarmente, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.
Nell'ambito delle attività delle associazioni, secondo l’articolo 148 del T.U.I.R. (legge fiscale) sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:
tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
le quote associative dei soci (quota d'iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
le donazioni ricevute dall'associazione;
i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze;
i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Inoltre, le associazioni possono svolgere attività a pagamento verso i loro soci, in diretta attuazione degli scopi associativi, che sono considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò significa la possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività associative (corsi, stage, riunioni ecc....). I corrispettivi percepiti da queste attività non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell'IVA. Nell'ambito di queste iniziative a pagamento, l'associazione potrà operare solo con il proprio Codice Fiscale, emettendo ricevute non fiscali.
Quest'ultimo beneficio è però previsto solo per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolatica.
Inoltre, perchè sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede due requisiti fondamentali:
l'attività deve essere svolta a favore degli associati, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
l'attività deve essere svolta nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente. Quindi un'associazione culturale non potrebbe considerare istituzionali attività come, ad esempio, un corso di guida.
Si rileva che, per beneficiare di tale agevolazione è necessaria una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione non potrà beneficiare delle agevolazioni e sarà esposta a possibili contestazioni da parte degli enti di controllo ( in merito leggi l'articolo sullo statuto e sull'atto costitutivo). Inoltre, l’associazione dovrà essere realmente democratica e correttamente gestita, con periodiche riunioni del Consiglio Direttivo e la riunione annuale dell’assemblea dei soci e con la corretta redazione dei relativi verbali.
Anche le associazioni possono svolgere, in via marginale e non prevalente, attività a pagamento verso terzi non soci o ricevere corrispettivi derivanti da sponsor, pubblicità ecc... attività che sono considerate commerciali e che quindi non beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui sopra. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti e tutte le loro attività come non commerciali ai fini fiscali.
Possiamo infatti distinguere due casi:
l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, al solo scopo di finanziare l'attività verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci. Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. E’ comunque previsto, per la parte commerciale, un regime d’imposizione fiscale agevolato (L. 1991 n. 389). In ogni caso l’associazione dovrà farsi seguire da un commercialista.
l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tale attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e preparazione di un bilancio ordinario.
Sono comunque sempre considerate commerciali per definizione, anche se effettuate verso i soci, le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere , l’alloggio, il trasporto ed il deposito , gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.
Ricapitolando, sono attività commerciali, escluse dalla detassazione riguardanti le attività non commerciali, tutte le attività a pagamento svolte con i soci che non siano relative al perseguimento degli scopi associativi (ad esempio un’associazione gastronomica che organizzi corsi di informatica), tutte le attività a pagamento svolte con i terzi non soci, i ricavi provenienti da pubblicità o sponsorizzazioni, tutti i ricavi (indipendentemente se ricevuti da soci o non) relativi alla vendita di beni nuovi, somministrazione di pasti, servizio di trasporto e alloggio, organizzazione di viaggi e le attività dirette alla produzione di beni o servizi.
Inoltre, è opportuno rilevare che quando si parla di associazioni si intende un’attività organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali esaminati in questo articolo fossero rispettati e l’associazione operasse solo con i soci , l’ente verrebbe comunque considerato commerciale. (per maggiori informazioni sulla disciplina fiscale e contabile leggi l'articolo sulle agevolazioni fiscali)
In questa pagina trovi tutti gli articoli inerenti alla disciplina delle associazioni.
In merito alla disciplina fiscale leggi anche gli articoli sugli adempimenti fiscali e sul bilancio dell'associazione.