[font=verdana][size=4][i]Lo strumento della variante urbanistica semplificata consente l’approvazione del progetto di insediamento produttivo a certe condizioni
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Le radici di questa norma risalgono all’ex art. 5 del DPR 447/1998, oggi praticamente travasato nell’art. 8 del DPR 160/2010.
Essa ha carattere eccezionale e derogatorio alla procedura di variante ordinaria e sulle scelte di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune.
In tali ipotesi, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/90 e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Resta fatto salva l’applicazione di una eventuale disciplina regionale (art. 8 c.1 DPR 160/10).
Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti variante allo strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e’ trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale per sottoporlo alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
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