Data: 2017-01-17 18:11:37

deposito temporaneo di rifiuti

L'amministrazione comunale intende utilizzare un'area individuata come deposito temporaneo di rifiuti da demolizione.
Quai sono i riferimenti normativi e la procedura da attivare.
Grazie

riferimento id:38364

Data: 2017-01-18 05:27:24

Re:deposito temporaneo di rifiuti

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce “[b]deposito temporaneo[/b]”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
(lettera modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

[b]Il non rispetto delle precedenti condizioni potrebbe potenzialmente far incorrere nel reato di “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”, sanzionabile ai sensi dell’art.256 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e delle tipologie di rifiuti coinvolte.
[/b]

Quindi al di là del NOME DATO DAL COMUNE occorre verificare dettagliatamente se ricorrono le condizioni normative. Altrimenti occorre richiedere AUTORIZZAZIONE (AUA) ai sensi dell'art. 208 del Codice Ambiente.
Nel dubbio è preferibile richiedere autorizzazione, magari ottenendo l'improcedibilità della Regione/Provincia in quanto considera il deposito temporaneo.

Approfondimenti
http://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/gestione-rifiuti-C-122/la-gestione-organizzazione-del-deposito-temporaneo-di-rifiuti-AR-15783/
http://www.asaps.it/16330-il_deposito_temporaneo_e_trasporto_di_rifiuti_speciali_da_demolizione_edile.html

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