Data: 2017-01-17 13:38:41

svolgimento attività in locali difformi

Buongiorno.
L'ASL effettua sopralluogo presso un parrucchiere, e nota una discrepanza di circa 10 mq tra quelli dichiarati e quelli dove effettivamente si svolge l'attività.
Il parrucchiere in questione, al tempo (nel lontano 1992), aveva comunicato tutto all'UTC, senza comunicare nulla però all'ufficio commercio.
In linea teorica, sarebbe passibile di sanzione amministrativa ai sensi della L. 17.08.2005 n.174 art. 5/1° (svolgimento dell'attività in locali difformi da quelli dichiarati).
La Legge n. 689 del 24/11/81 però dice all'art. 28 che "il diritto a riscuotere le somme dovute...si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Quindi il regime sanzionatorio non è applicabile nel caso in questione dico bene?
Grazie mille

riferimento id:38358

Data: 2017-01-18 12:10:56

Re:svolgimento attività in locali difformi

L'art. 5 della legge 174/05 dispone:
[i]1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.[/i]

Applicare questa disposizione sanzionatoria per l'ipotesi che descrivi mi sembra un'interpretazione un po' troppo estensiva.
Casomai verificherei se è applicabile un art. 7-bis TUEL per violazione di una disposizione regolamentare comunale.

Sulla prescrizione il discorso sarebbe lungo. E' escluso il decorso della prescrizione finché permane la condotta illecita (se avvio un'attività senza autorizzazione ad un tempo X sono sanzionabile anche se un vigile se accorge ad un tempo X + 6 anni). Nel caso che descrivi è probabile che un giudice ravveda nella mancata comunicazione un fatto in sé ormai prescritto

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