[color=red][b]TAR Toscana Sez. I n.1771 del 12 dicembre 2016[/b][/color]
Rumore.Piano di classificazione acustica
Se è vero che zonizzazione acustica costituisce esercizio di potere pianificatorio discrezionale che ha lo scopo di migliorare, ove possibile, la situazione, senza quindi limitarsi a fotografare l'esistente, è però indubitabile che la pianificazione acustica non è diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della salute ambientale e della salute umana, di talché non può ritenersi legittimo l’utilizzo di tale strumento al fine di precostituire le condizioni per una diversa allocazione degli insediamenti urbani. In ogni caso anche l’eventuale esercizio del potere discrezionale volto a indurre un miglioramento della situazione non può che essere esercitato secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza i quali impongono alla Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati interessati
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