Data: 2017-01-16 09:51:06

NCC - sostituzione autovettura

Mi è arrivata la richiesta di un nulla osta ,da parte di un titolare autorizzazione NCC acquisita tramite bando, al quale aveva partecipato con vettura GPL ,come previsto dal bando stesso, e per il quale motivo gli era stato attribuito il relativo punteggio.

Ora vuole cambiare vettura non rispettando ciò che è previsto nell’articolo 24 comma e) del ns regolamento comunale e precisamente: “in caso di sostituzione dell’autovettura questa deve possedere comunque, almeno le stesse caratteristiche per le quali gli era stato attribuito un punteggio in fase di concorso”.

Inoltre mi dice una strana cosa sul fatto del non poter acquistare a nome proprio l’autovettura, ma di doverla acquistare a nome della Società in cui ha conferito la licenza.

Se non sbaglio la licenza NCC viene rilasciata al singolo che abbia la  proprietà  o la disponibilità in leasing dell’ autovettura con cui intende svolgere il servizio e che può gestirla in forma singola o associata.

Ora , dico io, la normativa parla chiaro rispetto alla proprietà dell’autovettura : bisogna essere proprietari o averne la disponibilità in leasing.

Mi sbaglio?

NB: mi potreste indicare i riferimenti normativi.

riferimento id:38332

Data: 2017-01-16 15:17:55

Re:NCC - sostituzione autovettura

Quando si parla di NCC la cosa è sempre complicata. La normativa del 1992 non è più in grado di restare al passo co i tempi.
Detto questo, faccio presente che in caso di conferimento nelle coop. di lavoro è possibile che l’auto ricada nella proprietà collettiva. Un conto è quando il comune rilascia la licenza ai singoli e un conto è la possibile e successiva fase del conferimento.

L'art. 7 della legge n. 21/1992, rubricato “figure giuridiche”, dispone che i titolari di licenza possono costituire società cooperative sia di lavoro che di servizio.
Nelle coop. di lavoro i soci conferiscono  gli automezzi e le licenze. La coop. ne assume la titolarità e i soci sono, in pratica, dei dipendenti. Nel secondo caso la coop. gestisce solamente i servizi collettivi come il radio-taxi, la manutenzioni , ecc.

Riporto un passaggio della sentenza del TAR Lazio n. 6606/2013. La sentenza è utile perché traccia una sintesi sulla fattispecie indicando coop di lavoro, coop di servizi e consorzi:

[i]La cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro  devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento  non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. [...]  Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008. Ti riporto un passaggio della sentenza del TAR Lazio n. 6606/2013
La cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro  devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio
conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento  non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. [...]  Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti
contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si
sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima
figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a
progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle
disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008.
In definitiva la cooperativa di produzione e lavoro postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative dei soci lavoratori.

Le cooperative per i servizi hanno le stesse identiche caratteristiche del consorzio in quanto fornisco ai titolari di licenza taxi aderenti uno o più servizi; in particolare, nel settore taxi, operano diverse cooperative radiotaxi, le quali rappresentano centrali operative le quali hanno solo il compito di dare il servizio ai propri associati, nello specifico, di “lancio delle corse”, attraverso specifici apparati radio. In sostanza si tratta di una semplice organizzazione di ponte radio, fra l’utente del taxi e il tassista stesso. Di tal che, anche queste cooperative, non possono entrare assolutamente in merito alla gestione dell’impresa dei singoli taxisti aderenti.

I consorzi associano un certo numero di operatori artigiani ai quali forniscono tutta una serie di servizi o di beni che vengono utilizzati nell’ambito della singola impresa tassistica aderente. Il Consorzio ha, pertanto, come oggetto sociale, il servizio di beni e di supporti tecnici agli aderenti. Il singolo tassista rimane, tuttavia, in ogni caso, un’impresa singola e i compiti specifici relativi al suo lavoro, (ossia trasporto persone, incasso, costi, fatturazione, assunzione di un sostituto ed altro), rimangono solo ed esclusivamente di sua competenza e di sua responsabilità.[/i]

vedi anche qua:
http://www.universocoop.it/contentfree.asp?contentid=320

relativamente all'altra fattispecie è probabile che il comune possa procedere all'ordine di adeguamento (GPL) e poi alla revoca in mancanza di adeguamento. La cosa è da approfindire

riferimento id:38332
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