Relativamente alla possibilità di vendita degli operatori agricoli anche in aree private, vorrei per cortesia che mi chiariste il concetto di "disponibilità" ribadito nell'art. 4 del dlgs 228/2001 dove si stabilisce che possono esercitare l'attività di vendita al dettaglio oltre che in azienda, anche in "altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità".
Quanto sopra perchè ho il caso di un imprenditorie agricolo che, in accordo con il titolare di un distributore di carburanti ha iniziato la vendita in uno spazio all'interno dell'area del distributore stesso. Afferma di avere trovato un accordo con il titolare e quindi di avere "la disponibilità dell'area" in cui lavora.
Se per disponibilità di intende un semplice accordo, esiste allora la possibilità che qualsiasi spazio privato possa essere messo a disposizione dei produttori agricoli?.
Grazie
MINEN
La vendita esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore agricolo abbia la disponibilità,, secondo quanto previsto dall’art. 2-quinquies D.L. 10/1/2006 n. 2, come integrato dalla legge di conversione 11/3/2006 n. 81, sono esentate dall’obbligo di comunicazione al comune.
La disponibilità di aree sia ha quando la cosa è nella propria disposizione (manca l' animus di esercitare la proprietà o altro diritto reale sulla cosa). La disponibilità è esercitata attraverso titolo idoneo che nel caso di comodato gratuito essere un contratto verbale.
nutro qualche perplessità sull'esercizio di un attività di vendità, in un area di pertinenza di un distributore di carburante. fermo restante l'idoneità del titolo di possesso che può essere anche un comodato, ma resta ferma la destinazione d'uso dell'area
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nutro qualche perplessità sull'esercizio di un attività di vendità, in un area di pertinenza di un distributore di carburante. fermo restante l'idoneità del titolo di possesso che può essere anche un comodato, ma resta ferma la destinazione d'uso dell'area
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Confermo quanto detto da Morena.
La disposizione del Dlgs 228/2001 è proprio volta a consentire al produttore agricolo di disporre di QUALSIASI AREA, a prescindere dalla sua destinazione d'uso. Quindi un comodato è idoneo a consentire l'utilizzo dell'area del distributore per la vendita di prodotti purchè non si impegni una zona che per altri motivi (sicurezza, sanità ecc...) non è idonea allo scopo.