Data: 2017-01-15 07:33:10

Affitto di ramo di azienda inferiore alla durata del contratto e indeterminatezz

Affitto di ramo di azienda inferiore alla durata del contratto e indeterminatezza del soggetto eventualmente subentrante
Trga Trento 13 gennaio 2017, n. 8

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Affittuaria di ramo d'azienda con contratto di durata inferiore a quella della prestazione oggetto della gara - Indeterminatezza del soggetto eventualmente subentrante in corso di esecuzione – Legittimità.

        E’ legittima l’esclusione da una gara pubblica del concorrente in caso di affittuaria di ramo d'azienda con contratto di durata inferiore a quella della prestazione oggetto della gara e indeterminatezza del soggetto eventualmente subentrante in corso di esecuzione del contatto nella titolarità del ramo d'azienda, anche nel caso in cui il subentro sia specificamente previsto nell'offerta, dovendo la stazione appaltante conoscere l'identità dell'offerente/eventuale contraente fin dal momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto (1).

(1) Il Tar ha ricordato il recente arresto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20 luglio 2015, n. 8 secondo cui il possesso dei requisiti di partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica “si impone” a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e in ogni successiva fase della procedura di evidenza pubblica nonchè per tutta la durata dell’appalto senza soluzione di continuità. Ciò per assicurare alla stazione appaltante di contrarre con un soggetto affidabile in quanto provvisto di tutti i requisiti necessari.
Nel caso all’esame del Tribunale la vigenza limitata a sei mesi (poi prorogata di altri due) del contratto d’affitto di ramo d’azienda stipulato dalla concorrente con altra società risultava incompatibile con la necessità della verifica del possesso dei requisiti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ma anche e soprattutto per tutta la durata della procedura di affidamento fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto e per tutto il periodo di esecuzione dello stesso (secondo il bando di durata pari a tre anni eventualmente rinnovabile per altri tre). Da ciò la coerente decisione della stazione appaltante di ritenere la ricorrente non in possesso dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa richiesti dal bando di gara. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4255692

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