Buongiorno, mi trovo nella situazione di subaffittare tre appartamenti in calabria per turismo per brevi perodi senza servizi aggiuntivi. La LR della Calabria 4/2015 permette ai proprietari di affittare fino a tre appartamenti senza entrare in regime imprenditoriale, la norma vale anche per il subaffitto?
Grazie
Renzo
Buongiorno, mi trovo nella situazione di subaffittare tre appartamenti in calabria per turismo per brevi perodi senza servizi aggiuntivi. La LR della Calabria 4/2015 permette ai proprietari di affittare fino a tre appartamenti senza entrare in regime imprenditoriale, la norma vale anche per il subaffitto?
Grazie
Renzo
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PREMESSA: il riferimento è alla L.R. 4/1995 (vedi sotto).
RISPOSTA: Il tema è più articolato. Il limite di 3 non significa che sopra si è sempre imprenditori e sotto non lo si è ... quel limite costituisce un MINIMO sotto il quale non si può aprire una CAV ... ma un privato può avere in LOCAZIONE TURISTICA quanti appartamenti vuole
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Calabria
L.R. 07/03/1995, n. 4
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.
Pubblicata nel B.U. Calabria 13 marzo 1995, n. 25.
Art. 5
Case e appartamenti per vacanze.
[b]1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette giorni e massima di tre mesi.
[/b]1-bis. È intesa come gestione imprenditoriale quella esercitata anche per un numero di unità immobiliari inferiore a tre, da parte di imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel settore turistico, che gestiscono, a qualsiasi titolo, case e appartamenti per vacanza con le modalità di cui al presente comma (8).
2. Assumono la denominazione di "residence" le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati (9).
3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali nonché ai requisiti sanitari di prevenzione come già previsti per il servizio di ricezione alberghiera e b&b. All'attività ricettiva case e appartamenti per vacanze si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 147 del 2012. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi (10).
4. [L'esercizio dell'attività ricettiva di case e appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al R.E.C. - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare] (11).
5. [L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata] (12).
6. [L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Agenzia, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa] (13).
7. [La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio] (14).
8. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in un unica categoria tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato B.
(8) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).
(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell'alloggio:
- pulizia unità abitative;
- fornitura di biancheria;
- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- manutenzione delle unità abitative e degli arredi.».
(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e di regolamenti comunali.».
(11) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).
(12) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).
(13) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).
(14) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).
Mi scuso è la Legge Regionale della Calabria 27 novembre del 2015 che modifica quella del 1995, modificando in modo molto restrittivo la normativa. Però:
“Art. 16 bis
(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
Mi chiedevo se questo articolo poteva valere anche per il subaffitto
grazie
Mi scuso è la Legge Regionale della Calabria 27 novembre del 2015 che modifica quella del 1995, modificando in modo molto restrittivo la normativa. Però:
“Art. 16 bis
(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
Mi chiedevo se questo articolo poteva valere anche per il subaffitto
grazie
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Certo, questo e tutti gli altri articoli relativi alle attività ricettive (ed a quelle non ricettive) valgono sia per la locazione che per la sub-locazione.