[size=14pt][b]QUESITO[/b]
[b]Può essere effettuato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e di vendita al domicilio del consumatore di bombole di gas? Se sì quale normativa di riferimento e quale Ente preposto al rilascio di eventuale autorizzazione?[/b][/size]
[color=red][b]RISPOSTA[/b][/color]
Fra le varie norme tecniche che puoi vedere sul deposito gas infiammabili accedendo al link che ti ho incollato di seguito, citerei la Circolare 09/04/53, n. 35 e la Circolare n. 74 del 20/09/1956 dalle quali si evincono i requisiti dei depositi di recipienti mobili di gas metano o gpl. Direi che non è possibile realizzare depositi anche temporanei su area pubblica. Per i depositi occorrono dei locali strutturati in un certo modo coì da garantire sicurezza. Per i dettagli puoi vedere le circolari cliccando sui vari link nella pagina web che ti ho riportato o cercare sul web le due circolari.
Link:
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/index.php/attivita-soggette-a-controllo-di-p-i/66-attivita-3-impianti-di-riempimento-depositi-rivendite-di-gas-infiammabili-in-recipienti-mobili-a-compressi-con-capacita-geometrica-complessiva-superiore-o-uguale-a-0-75-m3-b-disciolti-o-liquefatti-per-quantitativi-in-massa-complessivi-superiori-o-uguali-a?showall=1&limitstart=
Detto questo, al di là di altre considerazioni, va da sé che un banco nel mercato rappresentato da deposito e vendita di bombole non sarebbe di fatto realizzabile perché non in grado di soddisfare le condizione di sicurezza della complessa normativa in materia. Un limite accettabile potrebbe essere quello dei 75 Kg complessivi (3/4 bombole) ai sensi del punto 3b dell’allegato I al DPR 151/2011 e come indicato anche nella circolare VVF n. 3794/2014 (indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi). E’ la circolare emessa dopo la tragedia del mercato di Guastalla del 2013.
Per quello che riguarda la vendita al domicilio del consumatore o in modo itinerante non ravvedo norme direttamente ostative. Vendere bombole rientra nel commercio al dettaglio e finché si tratta di dettaglianti non si applica il d.lgs. n. 128/2006 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché' all'esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), vedi art. 20 dello stesso decreto, e quindi non è richiesto il requisito professionale lì previsto (vedi art. 11). In particolare il d.lgs. n. 128/2006 non si applica ai depositi dei dettaglianti. Do per scontato che l’operatore itinerante abbia una rimessa/deposito dotata di prevenzione incendi.
Sul trasporto in senso stretto si applica l’art. 168 del Codice della Strada e il c.d. ADR. L'ADR è un acronimo che in italiano è traducibile con "Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada" (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).
Qua puoi trovare delle linee guida dell’ADR:
http://assogastecnici.federchimica.it/docs/default-source/linee-guida/linee-guida-gruppo-gas-tecnici-e-speciali/2013-03-linea-guida-assogastecnici-sull'adr-2013.pdf?sfvrsn=4.
e qua l’Accordo stesso: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3689
Come puoi vedere la questione è molto complessa, diciamo che in base al tipo di trasporto l’operatore può anche essere esente o parzialmente esente. In ogni caso è quasi certa la necessità della formazione per il trasporto. Per info puoi approfondire con una sede CNA, vedi qua:
http://www.cna-ms.it/it/corsi-di-formazione/adr-trasporto-di-merci-pericolose-aperte-le-iscr.asp
Nell’ADR sono indicate anche le modalità per la sosta del mezzo con il carico di bombole ecc. Determinate modalità esercizio dell’attività itinerante o al domicilio potrebbero non essere compatibili con le condizioni di sicurezza previste dall’ADR (sosta sorvegliata e lontana da abitazioni ecc.), ma questo non è valutabile in sede di avvio attività commerciale.
Per concludere, oltre alle consuete procedure abilitative del commercio, per il resto si applicano le norme sul trasporto e quelle della prevenzione incendi. Resta inteso che l’Amministrazione comunale (SUAP) non è competente per le verifiche ADR.
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[b]Dott. Mario Maccantelli[/b]
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Consulente Omniavis
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