Scusate, ho cercato in precedenti discussioni ma mi resta qualche dubbio:
1. mi confermate che di fatto l'apertura di punti vendita esclusivi e non esclusivi è totalmente liberalizzata, cioè non possono esistere contingenti o distanze di rispetto (una nuova edicola può aprire anche di fronte ad una già esistente) e che quindi in entrambi i casi basta una semplice Scia per l'avvio dell'attività?
2. nel mio Comune non è mai stato approvato un Piano di localizzazione delle edicole, a questo punto non ha più senso farlo?
3. la sentenza del TAR Lombardia 326 del 29/01/2014 di fatto conferma la linea della illegittimità di qualsiasi atto che "limiti" le aperture anche delle Edicole, ma poi Regione Lombardia con Del. 3281 del 16/03/2015 (quindi postuma rispetto alla sentenza del Tar) emana gli "indirizzi per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" dove all'art. 2 c. 2 dice che nelle zone del territorio comunale per le quali è stato predisposto il piano di localizzazione, l'attività dei punti vendita esclusivi è soggetta ad autorizzazione (ma basata su cosa??). Quindi come si sposano le due posizioni? Come dobbiamo comportarci in caso ci venga chiesto dell'eventuale possibilità di aprire nuovi punti di vendita esclusivi (cosa che sta già succedendo)??
Grazie.
Emiliano
1. mi confermate che di fatto l'apertura di punti vendita esclusivi e non esclusivi è totalmente liberalizzata, cioè non possono esistere contingenti o distanze di rispetto (una nuova edicola può aprire anche di fronte ad una già esistente) e che quindi in entrambi i casi basta una semplice Scia per l'avvio dell'attività?
[color=red]CONFERMO!
Si tratta di attività liberalizzate (si intende, quelle su area privata) NON SOGGETTE a distanze o contingenti e quindi attivabili con SCIA.
Su aree pubbliche vale la programmazione ed il sistema di bandi.
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2. nel mio Comune non è mai stato approvato un Piano di localizzazione delle edicole, a questo punto non ha più senso farlo?
[color=red]Certo che no!!![/color]
3. la sentenza del TAR Lombardia 326 del 29/01/2014 di fatto conferma la linea della illegittimità di qualsiasi atto che "limiti" le aperture anche delle Edicole, ma poi Regione Lombardia con Del. 3281 del 16/03/2015 (quindi postuma rispetto alla sentenza del Tar) emana gli "indirizzi per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" dove all'art. 2 c. 2 dice che nelle zone del territorio comunale per le quali è stato predisposto il piano di localizzazione, l'attività dei punti vendita esclusivi è soggetta ad autorizzazione (ma basata su cosa??). Quindi come si sposano le due posizioni? Come dobbiamo comportarci in caso ci venga chiesto dell'eventuale possibilità di aprire nuovi punti di vendita esclusivi (cosa che sta già succedendo)??
[color=red]NON FARE IL PIANO .... in linea di principio potresti individuare specifiche aree soggette a programmazione ... ma è una scelta che può andare ben per Milano e poche altre megalopoli ... per il resto fare un piano NON HA SENSO[/color]