tra i soggetti controinteressati di una richiesta di accesso formale agli atti devo considerare, oltre al titolare della pratica oggetto della richiesta, anche gli eventuali tecnici che hanno firmato la documentazione allegata (es. architetti, agronomi ecc), e quindi inviare anche a questi la comunicazione A/R?
Grazie.
tra i soggetti controinteressati di una richiesta di accesso formale agli atti devo considerare, oltre al titolare della pratica oggetto della richiesta, anche gli eventuali tecnici che hanno firmato la documentazione allegata (es. architetti, agronomi ecc), e quindi inviare anche a questi la comunicazione A/R?
Grazie.
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Allego un documento che riporta una risposta ANCI che condivido nel merito. I tecnici non sono controinteressati.
Grazie!
avrei bisogno di altri chiarimenti:
- è necessario il documento d'identità del richiedente l'accesso?
- il titolare della pratica è sempre considerato controinteressato?
grazie di nuovo
elisa
- è necessario il documento d'identità del richiedente l'accesso?
[color=red]No, le istanze indirizzate alla PA non sono soggette ad autentica di firma a meno che non siano trasmesse via fax o contengano dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (in questo caso servirebbe la copia fotostatica del documento). Ma nel caso di istanza di accesso NON serve[/color]
- il titolare della pratica è sempre considerato controinteressato?
[color=red]Sì, lo sono TUTTI i soggetti a cui si riferisce la pratica[/color]
Basta una SUFFICIENTE APPROSSIMAZIONE per individuare i documenti oggetto di istanza di accesso
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 436
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La ricorrente conduce un'attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in Roma, via S. Giovanni in Laterano n. 8, per il quale ha chiesto il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, negata da ultimo dal Comune resistente con nota del 9 marzo 2010 n. 18829 (impugnata dinanzi al TAR Lazio con ricorso RG n. 4731/2010 la cui annessa domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanza n. 2671/2010 del 18 giugno 2010, confermata in appello con ordinanza n. 4788/2010 del 15 ottobre 2010).
Con istanza del 21 luglio 2010, la società deducente ha presentato al Comune di Roma istanza di accesso, chiedendo l'ostensione degli atti del procedimento che avevano portato al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico in favore di altri due esercizi commerciali situati in via San Giovanni in Laterano, rispettivamente ai civici n. 6 e n. 44 (condotti da A.D. s.r.l. e da Bar A. s.n.c.).
Con nota del 3 agosto 2010, il Comune di Roma ha negato l'accesso per genericità della richiesta.
Avverso tale diniego, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 del D.lgs n. 104 del 2010, chiedendo la condanna dell'amministrazione comunale a rendere conoscibili gli atti richiesti con la predetta istanza del luglio 2010.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Comune di Roma ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti richiesti con istanza del 16 luglio 2010 sul presupposto della genericità dell'istanza ovvero del fatto che la documentazione non era stata individuata con sufficiente approssimazione.
Eppure, dall'esame della richiesta della ricorrente (anche di quella sintetizzata nel modello predisposto dal Comune), tale genericità non è ravvisabile in quanto la ricorrente, sebbene non abbia indicato i relativi numero di protocollo comunale, ha comunque indicato, con sufficiente approssimazione, la documentazione di cui ha chiesto l'ostensione.
La ricorrente, invero, sul presupposto che gli esercizi commerciali vicini avevano occupato il suolo pubblico antistante, ha chiesto gli atti delle relative procedure concessorie (oltre a copia delle istanze e dei pagamenti dei canoni) indicando, in particolare, i soggetti che avrebbero ottenuto il titolo concessorio (A.D. s.r.l. e Bar A. s.n.c.) e l'esatta ubicazione dei rispettivi locali (San Giovanni in Laterano nn. 6 e 44).
Ora, posto che il Comune non ha smentito l'esistenza delle procedure concessorie avviate dai predetti esercizi commerciali e che la ricorrente ha fornito indizi di prova circa l'esistenza della documentazione richiesta (cfr Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7725), non è revocabile in dubbio che gli atti richiesti con l'istanza del luglio 2010 siano stati sufficientemente individuati.
Né possono ritenersi insussistenti nella fattispecie in esame la legittimazione della ricorrente ovvero l'interesse diretto, attuale e concreto alla ostensione della documentazione in quanto la ricorrente è titolare di un esercizio commerciale vicino a quello delle controinteressate e ha proposto un ricorso, ancora pendente nel merito, avverso il provvedimento di diniego della concessione di occupazione di suolo pubblico del marzo 2010.
3. In ragione di ciò, va ordinato al Comune di Roma di mettere a disposizione della società interessata gli atti richiesti con l'istanza del 16 luglio 2010 affinchè possa prenderne visione e, se del caso, estrarne copia, entro 30 gg. dalla notifica ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Roma di mettere a disposizione della società interessata, entro 30 gg. dalla notifica ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, gli atti richiesti con l'istanza presentata in data 16 luglio 2010, affinchè possa prenderne visione e, se del caso, estrarne copia.
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese processuali in favore delle società ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.
Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune intimato, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.