Data: 2017-01-12 14:47:40

SAUNA in palestra non è automaticamente attività estetica - quindi no requisiti

SAUNA in palestra non è automaticamente attività estetica - quindi no requisiti

[color=red][b]TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza  10 gennaio 2017 n. 46[/b][/color]

Pubblicato il 10/01/2017

N. 00046/2017 REG.SEN.

N. 01143/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2016, proposto da:

xxxx s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Caporale ed Emanuela Barison, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Inghilterra 41;

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dall’avv. Giambattista Rizza, con domicilio eletto in Torino, via Corte d’Appello, 16;

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto in Torino, corso Regina Margherita, 174;

per l’annullamento

– del provvedimento n. prot. 44787 del 5 ottobre 2016, notificato in pari data, con il quale è stata negata l’autorizzazione all’utilizzo dei locali sauna e bagno turco, su istanza della ricorrente presentata in data 22 settembre 2016;

– degli atti antecedenti e prodromici, ed in particolare della nota della Regione Piemonte prot. n. 7794/1603 del 22 luglio 2010 con il parere ivi allegato;

– del regolamento n. 324/2007 del Comune di Torino in parte qua;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Torino e della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, per la manifesta fondatezza del ricorso;

Richiamati i precedenti di questa Sezione, relativi a fattispecie identiche a quella qui in esame, che di seguito si riportano per la parte che interessa: “ (…)Il ricorso proposto dalla società ricorrente risulta fondato e deve essere accolto. Il provvedimento impugnato risulta, infatti, basato sulla mera presenza, rilevata dagli ispettori della A.S.L., durante il sopralluogo del 17/11/2009, nelle aree relax collegate agli spogliatoi maschile e femminile della palestra della società ricorrente, di due saune di tipo finlandese e non sull’accertamento da parte dell’Amministrazione dell’esercizio all’interno degli impianti di una attività inquadrabile nella definizione normativa di cui all’art. 1 l. n. 1/90 e all’art. 2 L.R. n. 54/92 (per cui l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti) al di là del mero utilizzo delle saune stesse (apparecchi ricompresi nell’allegato A alla l. n. 1/90) da parte dei clienti della palestra. [color=red][b]Poiché, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 19/01/2005 n. 39), se l’esercizio dell’attività di estetista può per legge avvalersi anche dei trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l’attivazione di tali locali senza connesse prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell’attività di estetista (cfr. T.A.R. Veneto, II, 28 novembre 1989, n. 1411; T.A.R. Toscana, II, 22 aprile 1998, n. 332)[/b][/color], il provvedimento di diffida emesso dal Comune, in mancanza di qualsiasi indizio del concreto svolgimento di un’attività corrispondente a quella prevista dall’art. 1 l. n. 1/90 e dall’art. 2 L.R. n. 54/1992 tale da richiedere la presenza di personale dotato della specifica qualifica professionale, risulta affetto dai denunciati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti” (così TAR Piemonte, sez. II, 15 aprile 2010 n. 1945; Id., sez. II, 29 gennaio 2016 n. 156);

[b]Richiamato altresì l’orientamento già espresso da questa Sezione, in merito alla qualificazione giuridica delle discipline bio-naturali, che non sono assimilabili all’attività di estetista e non soggiacciono alla regolamentazione dettata per l’abilitazione professionale e le condizioni di esercizio dei massaggi estetici: “ (…) Il ricorso è fondato, per le ragioni già sommariamente espresse nella fase cautelare. Nelle direttive impartite agli enti locali, la Regione Piemonte ha espresso l’avviso secondo il quale ‘tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici o estetici e, di conseguenza, alle normative di riferimento tutt’oggi in vigore e già applicate’. Seguendo l’interpretazione della Regione, l’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente (massaggio ayurvedico, con le pietre, shiatsu, yoga, reiki, cranio-sacrale) risulterebbe comunque ascrivibile, in quanto diretta sul corpo umano e funzionale al benessere della persona, alla categoria di ‘attività di estetista’ e, come tale, sarebbe soggetta all’obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, sul presupposto del possesso dei requisiti di cui alla legge n. 1 del 1990. I provvedimenti comunali, che da tale erronea interpretazione prendono le mosse, sono illegittimi. La legge n. 1 del 1990 stabilisce, all’art. 1, che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Il terzo comma dell’art. 1 ne esclude poi espressamente le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le attività svolte professionalmente dal ricorrente sono riconducibili alla pratica del massaggio bio-naturale. In proposito, merita adesione l’orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza, secondo il quale non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 163/2015; Id., sez. I, n. 2080/2014; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2904/2014; TAR Veneto, sez. III, n. 1379/2013; TAR Toscana, sez. II, n. 770/2011). La diversità oggettiva tra i due ambiti professionali si desume anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha annullato le norme regionali con le quali si era tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché l’individuazione di una nuova professione costituisce materia sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni (cfr. Corte cost., sent. n. 98/2013). [color=red]In assenza di una disciplina legislativa statale che regolamenti i requisiti per l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività di massaggiatore svolta dal ricorrente rientri tra quelle non organizzate e liberamente esercitabili di cui alla legge n. 4 del 2013[/color]” (TAR Piemonte, sez. II, 28 maggio 2015 n. 878);[/b]

Ritenuto, infine, che le conclusioni non mutano per effetto dell’entrata in vigore del d.m. 15 ottobre 2015 n. 206, poiché le saune ed i bagni di vapore erano già inclusi tra le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui all’allegato A della legge n. 1 del 1990, intorno alla quale si è formato e consolidato il richiamato indirizzo interpretativo;

Ritenuto, per quanto detto, di dover accogliere il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Torino n. prot. 44787 del 5 ottobre 2016;

Ritenuto, infine, di dover condannare il Comune di Torino al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Torino n. prot. 44787 del 5 ottobre 2016.

Condanna il Comune di Torino al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Savio Picone Carlo Testori

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