l'amministrazione sta valutando l'opportunità di istituire un dispensario farmaceutico stagionale. Alla luce delle modifiche normative introdotte dal DL 1 /2012 e di tutta la giurisprudenza che nel settore si è prodotta da allora, sapete dirmi quale sia l'iter per poterlo istituire?
La competenza è esclusivamente comunale o la sua istituzione deve passare attraverso la "pianificazione" regionale (il DL 1/2012 non menziona in modo specifico il dispensario)
grazie :)
Il dispensario trova la sua ragione giuridica nella legge 221/1968, art. 1 – sia il dispensario permanente che stagionale
[i]Nei comuni, frazioni o centri abitati [con popolazione non superiore a 5.000 abitanti] ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217[/i]
Quindi per aprire un dispensario occorrono delle condizioni precise
La riforma Monti non detta disposizioni sui dispensari. Se la zonizzazione delle farmacie, dopo il 2012, spetta ai comuni, l’istituzione dei dispensari resta una fattispecie regolata dalla normativa statale e regionale così come lo era prima del 2012. A parere mio, quindi è ancora applicabile l’art. 16 della LR 16/00
Puoi chiedere qua:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=04944
Non ho trovato esempi di previsioni toscane. Puoi vedere un caso pugliese (è molto simile)
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/7916901/DEL1518.pdf/91fe13ee-a5f7-4a69-abb6-83ab0fd2b4f0;jsessionid=4DAB8ECD9FD1FAE5E775B6339BEF1736?version=1.0.