Ho ricevuto il seguente quesito:
Una cliente di uno studio legale sta rilevando un centro estetico e ha il titolo del secondo anno, il titolo del terzo anno lo conseguirà a giugno. Dovendo assumere una dipendente dotata del terzo anno e presumo che verrà nominata direttore tecnico ai fini della pratica suap può assumerla con un contratto di apprendistato? La persona assunta in apprendistato avrebbe ovviamente il terzo anno, quindi legalmente
un soggetto con il titolo.Ove non fosse possibile l'apprendistato potrebbero inquadrarla come part time? Sicuramente ricadiamo sulla contrattazione di settore, però mi sovviene un dubbio, legittimo, sul fatto che una pseudo apprendista possa essere nominato direttore tecnico. Penso che il suap non entri nel merito di queste questioni che sono rimesse all'autonomia privatistica nel rispetto delle leggi sul lavoro e della contrattazione. La formula del part time potrebbe andar bene magari inquadrandola con un livello professionale adeguato al ruolo ma con l'accortezza che l'attività dovrebbe stare chiusa in sua assenza. Gradirei ricevere un vs prezioso contributo. GRAZIE OMNIAVIS!!
La LR 28/04, mutando la legge 1/90 dettano le condizioni sul rapporto con il Resp. Tecnico:
[i]Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
[/i]
L’apprendista può essere considerato un lavoratore subordinato e quindi “dipendente”. Formalmente la cosa potrebbe (in teoria) reggere ma è possibile notare anche che la legge lo avrebbe potuto indicare: se si riferisce al "dipendente" non si riferisce all"apprendista". Nel novero dei percorsi formativi le due figure sono tenute distinte.
Da un punto di vista sostanziale, l’apprendistato si caratterizza per un rapporto formato da una parte, dalla prestazione lavorativa dell’apprendista e dall’altra, dall’impartire all’apprendista l'insegnamento necessario perché questo possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Va da sé il responsabile tecnico, quindi, dovrebbe essere un "dipendente" sufficientemente qualificato: dal punto di vista giuslavoristico la cosa non regge. Da altro punto di vista, la questione è confermata dal fatto che l’apprendistato è una parte di uno dei percorsi formativi per arrivare alla qualifica.
Sono d’accordo con il ragionamento sul part-time: fattibile ma nelle ore di assenza l’esercente non dovrebbe eseguire trattamenti estetici.
Non entro nelle questioni su impresa artigiana o meno
Attività di estetista e di acconciatore: la disciplina normativa (12/12/2019)
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[b]SEDE[/b]: CESCOT - via Stoppiani, 6/8 - Arezzo - Piano terra
[b]DATA/ORARIO[/b]: 12 dicembre 2019 ore 9:30-13:30
[b]Programma e scheda di iscrizione nella brochure[/b]
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