Data: 2017-01-11 10:31:15

Responsabile tecnico artigiano

Buongiorno,
il responsabile tecnico di un'impresa artigiana può nominare un responsabile tecnico (preposto con atto formale) o deve essere lui in possesso dei requisiti?
Grazie

riferimento id:38256

Data: 2017-01-11 17:24:19

Re:Responsabile tecnico artigiano


Buongiorno,
il responsabile tecnico di un'impresa artigiana può nominare un responsabile tecnico (preposto con atto formale) o deve essere lui in possesso dei requisiti?
Grazie
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Dipende dal settore. Se si parla di estetista o acconciatore PUO' FARLO ... anche se occorre che valuti la possibilità di perdere il requisito artigiano (a meno che la sua attività diretta non rimanga comunque prevalente).
In altri settori (es. meccatronica) vi sono requisiti più ferrei e vincolanti.

riferimento id:38256

Data: 2017-01-12 08:32:25

Re:Responsabile tecnico artigiano

Scusami ma non sono stato chiaro nell'esporre la questione.
Si tratta di un idraulico/elettricista.
Il D.M. 37/08 all'art. 3 comma 1 parla di un preposto con atto formale mentre le istruzioni per l'iscrizione nel registro imprese dei soggetti esercenti l'attività di installazione di impianti all'interno di edifici della camera di commercio Lombardia prevedono che i requisiti siano posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal socio unico di s.r.l. unipersonale, dal socio lavoratore di s.n.c. o s.r.l. pluripersonale, dal socio accomandatario di s.a.s.
Domanda: un idraulico o un elettricista (impresa individuali con collaboratori famigliari) possono avviare l'attività nominando un responsabile tecnico, nel mio caso il padre?
Grazie


riferimento id:38256

Data: 2017-01-12 08:58:03

Re:Responsabile tecnico artigiano


Scusami ma non sono stato chiaro nell'esporre la questione.
Si tratta di un idraulico/elettricista.
Il D.M. 37/08 all'art. 3 comma 1 parla di un preposto con atto formale mentre le istruzioni per l'iscrizione nel registro imprese dei soggetti esercenti l'attività di installazione di impianti all'interno di edifici della camera di commercio Lombardia prevedono che i requisiti siano posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal socio unico di s.r.l. unipersonale, dal socio lavoratore di s.n.c. o s.r.l. pluripersonale, dal socio accomandatario di s.a.s.
Domanda: un idraulico o un elettricista (impresa individuali con collaboratori famigliari) possono avviare l'attività nominando un responsabile tecnico, nel mio caso il padre?
Grazie
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Ogni impresa deve designare un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dall' art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica.
Il Responsabile Tecnico svolge tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Può essere nominato Responsabile Tecnico il titolare dell'Impresa Individuale, un socio o uno degli amministratori della società, oppure un dipendente o un collaboratore esterno.

QUINDI i requisiti sono richiesti in capo AD UNO SOLO DEI SOGGETTI.
Come dicevamo il problema potrebbe riguardare la NATURA ARTIGIANA DELL'IMPRESA.
Se il titolare non ha i requisiti professionali e nomina un preposto e l'attività esclusiva è quella di installazione è evidente che perde la natura di impresa artigiana e diviene impresa non artigiana ....

riferimento id:38256
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