Data: 2017-01-09 09:09:41

Domanda di condono edilizio dolosamente infedele

L’esecuzione di opere abusive anteriori a una certa data è la condizione necessaria per il rilascio del condono edilizio.

Alcuni si vantano di aver fatto abusi edilizi nottetempo ai primi segnali dell’arrivo di un Condono edilizio

Un presupposto fondamentale della presentazione della domanda di condono è l’avvenuta esecuzione dell’abuso entro certe date, ognuna diversa per i tre provvedimenti di sanatoria edilizia straordinaria (Legge 47/85, L. 724/94 e 326/2003).

Tale presupposto come può essere provato?

In genere nelle procedure e istruttorie amministrative al cittadino interessato a concludere il condono edilizio viene richiesto di sottoscrivere apposita autocertificazione attestante l’epoca di esecuzione dell’abuso nei termini previsti da ogni provvedimento straordinario.

Le tre date di ultimazione delle opere abusive sono:

01 ottobre 1983 (L. 47/85);
31 dicembre 1993 (L. 724/94);
31 marzo 2003 (L. 326/03);
Inquadriamo la problematica con un ampia disamina.


L’art. 40 della prima legge sul Condono Edilizio (L. 47/85) dispone che se nella domanda si riscontrino elementi di dolosa infedeltà, la domanda viene respinta e si applica il vigente regime sanzionatorio per gli abusi edilizi.

Tra gli elementi di dolosa infedeltà vi rientrano:

omissioni: corrispondono alla sottacenza di dati, informazioni o documenti utili ad un’oggettivo inquadramento della fattispecie;
inesattezze: mancanza di corrispondenza tra quanto dichiarato o risultanti dai documenti, e quanto effettivamente riscontrato;
testo dell’art. 40 L. 47/85, comma 1:
[i]Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all’articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta.[/i]

Il legislatore non distingue l’ipotetica discordanza derivante da buona fede, ponendo in carico al cittadino interessato l’oneroso compito di verificare i presupposti, tra cui quello fondativo della verità.

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