Data: 2017-01-09 07:05:38

Atti del Responsabile Prevenzione Corruzione si impugnano al GIUDICE ORDINARIO

Atti del Responsabile Prevenzione Corruzione si impugnano al GIUDICE ORDINARIO

[size=14pt][b]TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. I – sentenza 4 gennaio 2017 n. 15[/b][/size]

Pubblicato il 04/01/2017
N. 00015/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2016, proposto da:

xxxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Donatella Mento C.F. MNTDTL61P57B157H, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Cipro;

contro

ATS Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Lascioli C.F. LSCMRZ56M13B664S, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via V. Emanuele II, 1;

Responsabile della Struttura Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Dott. yyyy, Responsabile FF della Struttura U.O. Controllo di Gestione ed Internal Auditing Dott. yyyy non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

[color=red][b]del provvedimento di data 7.10.2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’ATS di Brescia, relativa all’esito dell’Audit definitivo codice BS002.16, con la quale viene richiesta la messa a disposizione di tutti i fascicoli relativi alle archiviazioni/revoche/ annullamenti delle ordinanze ingiunzioni e dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative a far data dal 5.6.2006;[/b][/color]

del rapporto di Audit definitivo-codice BS002.16, di data 5.10.2016, del Responsabile della Struttura U.O. Controllo di Gestione ed Internal Auditing, quale atto presupposto;

di ogni atto ulteriore connesso, preordinato e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ats Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

xxxx, responsabile dell’Unità Operativa Legale (U.O.) di ATS Brescia, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare,

la nota di data 7.10.2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’ATS di Brescia, relativa all’esito dell’Audit definitivo codice BS002.16, con la quale viene richiesta la messa a disposizione di tutti i fascicoli relativi alle archiviazioni/revoche/ annullamenti delle ordinanze ingiunzioni e dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative a far data dal 5.6.2006, nonché il rapporto di Audit definitivo-codice BS002.16, di data 5.10.2016, del Responsabile della Struttura U.O. Controllo di Gestione ed Internal Auditing, quale atto presupposto.

La ricorrente, dopo una ampia premessa in punto di fatto nella quale ha precisato i propri compiti e quelli della struttura diretta, nonché i risultati ottenuti nell’esercizio delle proprie funzioni di responsabile della struttura, ha denunciato i seguenti profili di illegittimità: “1) Violazione della Direttiva 2 luglio 2002 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione Pubblica nonché violazione del principio di obiettività del codice etico di cui al regolamento del procedimento di Internal Auditing. Violazione dell’art. 10 L. 241/90; 2) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Ingiustizia manifesta; 3) Eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, sviamento dalla causa tipica. Carenza ed erroneità dell’istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità; 4) Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sviamento di potere per perseguire finalità diverse da quelle proprie dell’atto adottato; 5) Violazione dei principi di legalità e correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Irragionevolezza.”.

Si è costituita in giudizio ATS di Brescia, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività degli atti impugnati e per difetto di giurisdizione; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, attesa la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

Il Collegio rileva, infatti, che la controversia di cui si discute rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti….”.

Dunque, il comma 1 del citato art. 63 ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, indipendentemente dalla circostanza che l’asserita lesione del dipendente sia prodotta da un atto provvedimentale o negoziale.

Diversamente, il comma 4 del medesimo articolo mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente in materia di procedure concorsuali finalizzate all’assunzione dei dipendenti pubblici, nonché – in sede di giurisdizione esclusiva – per le controversie investenti i particolari rapporti di lavoro individuati nell’art. 3 (“Personale in regime di diritto pubblico”).

[b]La controversia in esame non attiene ad alcuna delle categorie soggettive contemplate nell’art. 3 del decreto legislativo citato, né investe la materia delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di dipendenti pubblici.[/b]

[b]Considerato che la ricorrente ha impugnato una nota del Responsabile della Struttura di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’ATS resistente con cui viene richiesta la messa a disposizione di fascicoli e atti, nonché il rapporto di Audit definitivo assunto dal Responsabile della Struttura Controllo di Gestione ed Internal Auditing, la controversia in esame nemmeno involge atti amministrativi di carattere generale ovvero provvedimenti di macro organizzazione, la cognizione dei quali, di regola, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto nell’emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui al ricordato art. 63.[/b]

Ma, come detto, nel caso di cui si discute non si tratta di atti di macro organizzazione.

In conclusione, per le ragioni esposte, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo spettando essa al giudice ordinario, il quale valuterà l’eventuale giustiziabilità degli atti censurati dalla ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

[b]Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e all’affermazione di quella del giudice ordinario, consegue la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.[/b]

Vista la particolarità delle questioni evidenziate in ricorso, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

Alessio Falferi                        Giorgio Calderoni

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