Alla luce di quanto disposto dalla legge 241/90 e dal d lgs 222/16 é possibile che il sueap di un comune possa accettare una scia con data di cessazione di un vicinato o di un acconciatore relativa ad esempio a novembre 2016 (comunque superiore a 30 gg)? Ringrazio anticipatamente.
riferimento id:38220La comunicazione di cessazione deve essere prevista da una norma specifica.
La stessa norma deve dire se deve essere contestuale o successiva (e con che scadenza).
Infine la norma deve dire se la mancata comunicazione è sanzionabile.
Ciò premesso per il commercio vedi l'art. 26 c. 5 e 22 c. 3 del d.lgs. 114/98.
Per l'acconciatore non mi risulta analoga previsione.
Alla luce di quanto disposto dalla legge 241/90 e dal d lgs 222/16 é possibile che il sueap di un comune possa accettare una scia con data di cessazione di un vicinato o di un acconciatore relativa ad esempio a novembre 2016 (comunque superiore a 30 gg)? Ringrazio anticipatamente.
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COMMERCIO:
- la comunicazione può essere presentata anche in ritardo (mica lo puoi obbligare a stare aperto a vita!!! non esiste una ordinanza di apertura forzata) .... ovviamente si pone il problema dell'eventuale sanzione (a cura della polizia locale) che, come detto Alberto, trova riferimento nel 114/1998
ACCONCIATORE:
- in assenza di un regolamento comunale non vi è obbligo di comunicazione preventiva nè successiva e quindi non è sanzionabile la chiusura non comunicata tempestivamente o non comunicata affatto