Data: 2017-01-05 16:51:26

Avvio attività requisiti

Vorrei aprire una agenzia immobiliare, il problema è che per rappresentarla bisogna essere agente immobiliare abilitato e io non lo sono... ora...
Posso aprirla e mettere come rappresentate un agente immobiliare delegato da me??
Voglio essere solo il titolare.. è possibile?
Posso aprire questa agenzia come impresa individuale nel quale il legale rappresentante se possibile sarebbe questo agente?
Grazie!!

riferimento id:38201

Data: 2017-01-06 06:48:55

Re:Avvio attività requisiti


Vorrei aprire una agenzia immobiliare, il problema è che per rappresentarla bisogna essere agente immobiliare abilitato e io non lo sono... ora...
Posso aprirla e mettere come rappresentate un agente immobiliare delegato da me??
Voglio essere solo il titolare.. è possibile?
Posso aprire questa agenzia come impresa individuale nel quale il legale rappresentante se possibile sarebbe questo agente?
Grazie!!
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Salve e benvenuto nel FORUM.

[b]DITTA INDIVIDUALE[/b]: la scia la presenta il titolare che deve avere i requisiti professionali

[b]SOCIETA' DI PERSONE[/b]: la scia la presentano i singoli soci se intendono svolgere mediazione + il titolare. Tutti DEVONO avere i requisiti professionali

[b]SOCIETA' DI CAPITALI[/b]: è possibile la nomina ANCHE (NON in alternativa) DI UN PREPOSTO: la nomina deve risultare da ATTO FORMALE (procura institoria, delibera di consiglio, previsione statutaria) preventivamente (con modello S2 telematico) depositato presso il Registro Imprese. *INOLTRE (ai sensi dell'art. 4 del "decreto MEDIATORI") "l’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa (la persona comparirà nella visura camerale).
*******************
Cancellazione – Mancata sussistenza dei requisiti in capo al legale rappresentante di società – Nomina di un preposto regolarmente iscritto 

legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; D.M. 21 dicembre 1990, n. 452,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione  della cancellazione dal ruolo in applicazione dell’art. 19, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990;
La cancellazione della società è scaturita dalla circostanza che la società è risultata mancante del requisito consistente nell’iscrizione al ruolo mediatizio  del suo attuale legale rappresentante - socio accomandatario, che, non essendo iscritto al ruolo, nominava procuratore e delegato in via esclusiva all’attività mediatiziaun soggetto, che risultava iscritto al ruolo. Tale situazione si basava su un’interpretazione del disposto dell’art. 11 del D.M. n. 452/1990  che recita “… i requisiti per l’iscrizione al ruolo devono essere posseduti dai legali rappresentanti ….. ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d’attività”. Nel frattempo, però, il Consiglio di Stato, con propria decisione n. 3005/2000, sosteneva che la congiunzione ovvero dovesse essere letta in correlazione con tutta la legge 39/1989 e quindi non nel senso che i requisiti possono essere posseduti in alternativa dal legale rappresentante o dal preposto ma, se questi è nominato, da entrambi i soggetti, perché – argomentava detto Organo -  il legale rappresentante, qualora nomini con procura un preposto ad un ramo di attività, non si spoglia dei poteri che gli spettano da statuto.  Successivamente, a seguito di controlli effettuati sulla regolare iscrizione della società (richiesti dal Tribunale ordinario), gli uffici camerali riscontravano che questa era mancante del requisito consistente nell’iscrizione al ruolo mediatizio del legale rappresentante e che questi, peraltro, risultava iscritto al ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio in proprio e come legale di una società di rappresentanza in nome collettivo. Inoltre i predetti uffici rilevavano anche che la società ricorrente svolgeva, contemporaneamente all’attività mediatizia, altre attività con essa incompatibili: pertanto, con lettera dal 10.7.2009, la invitavano  a regolarizzare tale situazione sia cessando lo svolgimento delle attività incompatibili, sia provvedendo alla cancellazione del socio accomandatario dal ruolo agenziale, nonché facendo iscrivere il medesimo a quello mediatizio.  In risposta a ciò, la società presentava l’istanza al registro delle imprese  per la cessazione delle attività incompatibili, mentre il socio accomandatario presentava  domanda di ammissione all’esame abilitante per l’iscrizione al ruolo, che sosteneva con esito negativo. Stante tale situazione, ed in assenza di ulteriori provvedimenti/controdeduzioni da parte degli interessati, la Camera di commercio provvedeva infine alla cancellazione della società con provvedimento dirigenziale.        Queste le argomentazioni addotte nel ricorso.  Il legale rappresentante della società ricorrente, facendo presente di aver provveduto alla cessazione di tutte le attività incompatibili con la mediazione, ritiene che il provvedimento di cancellazione dal ruolo sia lesivo di un diritto acquisito fin dall’iscrizione societaria del 1995 quando, in virtù dell’interpretazione letterale dell’art. 11 del D.M. n. 452/1990, veniva permesso l’esercizio dell’attività  mediatizia con il solo possesso dei requisiti in capo al procuratore. Pertanto, in virtù della preesistente autorizzazione, afferma che non può applicarsi al suo caso l’inosservanza dell’art. 1389 c.c. che al 2° comma recita “ per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato”.  Inoltre la richiamata interpretazione del Consiglio di Stato (sul significato della congiunzione ovvero) appare lesiva non solo del generale principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi,  ma anche di fondamentali principi giuridici quali quelli della certezza del diritto, del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella stabilità dell’ordinamento giuridico. Da ultimo afferma di aver già frequentato il corso di formazione per l’iscrizione al ruolo e di confidare di superare quanto prima con esito positivo il relativo esame.  Stante quanto sopra, chiede in via principale l’annullamento della cancellazione ed, in via subordinata, l’archiviazione del ricorso per cessata materia del contendere, in relazione al Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/123/CE, che ha disposto all’art. 73 l’abolizione del ruolo Agenti di affari in mediazione.
Il ricorso è respinto.  Il Ministero, con lettera diretta a tutte le Camere di commercio - prot. n. 510045 del 24.10.2000 - ebbe a fornire il proprio parere circa l’interpretazione da dare all’art. 11 del citato D.M. 452, sulla base della decisione n. 3005/2000 resa in merito dal Consiglio di Stato.  Infatti detto Organo aveva asserito che i requisiti per l’iscrizione non devono essere posseduti in alternativa dal legale rappresentante o, in mancanza, dal preposto, ma in primis dal legale rappresentante stesso, in quanto solo chi è iscritto può legittimamente delegare le proprie funzioni di esercizio della mediazione ad altra persona iscritta.
Del resto, asseriva il Consiglio di Stato, non può giungersi a conclusioni diverse se si tiene conto di un altro principio generale secondo il quale, per la validità del negozio concluso dal rappresentante è necessario che il negozio stesso non sia vietato al rappresentato (art. 1389 c.c.).  Pertanto, nella predetta lettera ministeriale, era stato ribadito che la norma doveva considerarsi tassativa laddove prescrive che, in seno a società esercenti l’attività di mediazione, ogni soggetto legittimato ad agire per la società deve essere in possesso del requisito per l’iscrizione. Di conseguenza il legale rappresentante di una tale società non può mai essere carente di detto requisito anche se sia stato nominato, specificatamente, un preposto alla relativa attività. Appare quindi appropriata la cancellazione in esame, anche tenuto conto che la società ricorrente ha avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per regolarizzare la propria situazione.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/massimario_mediatori_2014_I.docx

*******************
[b]Spunti[/b]:
http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=276&carica=la
http://www.mc.camcom.it/P42A0C84S29/-Agenti-d-Affari-in-Mediazione.htm

[b]Riferimenti normativi:
[/b]Legge 39/1989 - Legge 57/2001, art. 18 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis - D.Lgs. 59/2010 art.73 (ex direttiva servizi) - Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3635/c del 6/5/2010 punto 13 - Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3637/c del 10/08/2010 - Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3648/c del 10/01/2012 - D.M. Sviluppo Economico del 23/4/2013 (proroga al 30/9/2013).

riferimento id:38201

Data: 2017-01-06 12:17:52

Re:Avvio attività requisiti

Non potrei aprire una impresa individuale e assumere un delegato con i requisiti?

riferimento id:38201

Data: 2017-01-07 05:55:54

Re:Avvio attività requisiti


Non potrei aprire una impresa individuale e assumere un delegato con i requisiti?
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Allo stato della normativa, secondo quella che appare l'interpretazione corrente delle CCIAA non è possibile.
I requisiti sono prescritti SEMPRE PER IL TITOLARE e, a differenza che nel commercio (dove ciò è possibile), non sembrano surrogabili tramite un preposto.

Prova a sentire la CCIAA locale se sono disposti ad accogliere una interpretazione più favorevole ....

riferimento id:38201

Data: 2017-01-07 09:49:20

Re:Avvio attività requisiti

Certo, mi è stato detto che l'agenzia immobiliare è vista come uno studio di un commercialista o architetto per dire.. e per questo io non avendo i requisiti devo aprire una srl...
Ma se io aprissi ad esempio una ditta individuale dove l'attività non è vista come libera professione potrei farlo?
Grazie!

riferimento id:38201
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