Data: 2017-01-05 12:20:26

distributori carburanti-OsservaPrezzi

Buongiorno,
ho ricevuto una nota del MISE avente ad oggetto il monitoraggio art. 51 L. 99/2009 – segnalazione distributori carburanti non adempienti per quanto riguarda l’unico impianto presente nel nostro territorio.
Leggendo l’art. 51, al terzo comma si rinviene che in caso di omissione della comunicazione del prezzo o di comunicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente praticato si applicano le sanzioni previste dall’art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 114/98.
La nostra legge regionale, però, all’art. 113 “disapplicazione di disposizioni statali” dice che cessa di avere efficacia, in Toscana, il D. Lgs. n. 114/98 fatti salvi tutta una serie di articoli, ma non il 22, comma 3, che, pertanto, io considero abrogato.
Nella nostra legge regionale, invece, non rilevo sanzioni applicabili per il fine in oggetto.
Quindi oltre ad invitare il gestore del distributore ad iscriversi all’Osservatorio dei Prezzi ed aspettarmi che la polizia municipale faccia le dovute verifiche sul corretto adempimento, qualora dovesse riscontrare irregolarità, fatta salva la procedura da adottare ai sensi della L. 681/89, quale sanzione applicare?
Grazie per il vostro aiuto,
BUONA BEFANA,
Fulvia

riferimento id:38195

Data: 2017-01-05 15:44:08

Re:distributori carburanti-OsservaPrezzi


Buongiorno,
ho ricevuto una nota del MISE avente ad oggetto il monitoraggio art. 51 L. 99/2009 – segnalazione distributori carburanti non adempienti per quanto riguarda l’unico impianto presente nel nostro territorio.
Leggendo l’art. 51, al terzo comma si rinviene che in caso di omissione della comunicazione del prezzo o di comunicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente praticato si applicano le sanzioni previste dall’art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 114/98.
La nostra legge regionale, però, all’art. 113 “disapplicazione di disposizioni statali” dice che cessa di avere efficacia, in Toscana, il D. Lgs. n. 114/98 fatti salvi tutta una serie di articoli, ma non il 22, comma 3, che, pertanto, io considero abrogato.
Nella nostra legge regionale, invece, non rilevo sanzioni applicabili per il fine in oggetto.
Quindi oltre ad invitare il gestore del distributore ad iscriversi all’Osservatorio dei Prezzi ed aspettarmi che la polizia municipale faccia le dovute verifiche sul corretto adempimento, qualora dovesse riscontrare irregolarità, fatta salva la procedura da adottare ai sensi della L. 681/89, quale sanzione applicare?
Grazie per il vostro aiuto,
BUONA BEFANA,
Fulvia
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La sanzione applicabile è quella dell'art. 22 anche in Toscana.
Ecco le mie osservazioni di qualche mese fa (ancora valide):
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20950.0

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