Data: 2017-01-05 11:54:21

MIT - componenti di notevole contenuto tecnologico - REGOLAMENTO


[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
[color=red]DECRETO 10 novembre 2016, n. 248 [/color]
Regolamento recante individuazione delle  opere  per  le  quali  sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di
rilevante complessita' tecnica e dei  requisiti  di  specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, ai sensi  dell'articolo  89,  comma
11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (16G00261)
(GU n.3 del 4-1-2017)
  Vigente al: 19-1-2017  [/b]

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto  il  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:  «Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi  e  forniture»,  di  seguito  «codice  dei  contratti
pubblici»;
  Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei  contratti  pubblici  che
disciplinano, rispettivamente, i  criteri  di  selezione  e  soccorso
istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli  esecutori  di
lavori pubblici;
  Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei  contratti  pubblici,
che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, sentito il Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici,  e'
definito l'elenco delle opere per le quali sono  necessari  lavori  o
componenti  di  notevole  contenuto  tecnologico  o  di  rilevante
complessita' tecnica, quali strutture,  impianti  e  opere  speciali,
nonche'  i  requisiti  di  specializzazione  richiesti  per  la  loro
esecuzione;
  Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti  pubblici,
che dispone che fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  di
cui  all'articolo  89,  comma  11,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo  2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.
80;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti  e  opere
contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del  decreto-legge  n.  47
del  2014,  stante  la  specificita'  dei  lavori  riguardanti  tali
categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina  in
quanto  riguarda  l'esecuzione  di  opere  connotate  da  rilevante
complessita'  tecnica  ovvero  da  notevole  contenuto  tecnologico
nell'ambito delle quali  rientrano  le  categorie  afferenti  i  beni
culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale,  impiantistica
e nonche' per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica
incolumita' di talune realizzazioni  rientranti  nelle  categorie  in
parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale  elenco  con
le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32
(strutture in legno);
  Ritenuto, altresi', di prevedere un congruo periodo di monitoraggio
al fine di valutare gli  effetti  prodotti  dal  presente  decreto  e
procedere,  a  seguito  della  valutazione  di  tali  effetti,
all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto;
  Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici  che,  con  nota
prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;

                              Adotta

                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.  In  attuazione  dell'articolo  89,  comma  11,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il  presente
decreto definisce l'elenco delle opere per le  quali  sono  necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di  rilevante
complessita' tecnica, quali strutture,  impianti  e  opere  speciali,
nonche'  i  requisiti  di  specializzazione  richiesti  per  la  loro
esecuzione.
  2. Ai sensi dell'articolo 89, comma  11,  del  Codice  il  presente
decreto individua, in particolare, le  opere  per  le  quali  non  e'
ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore  superi  il  dieci  per
cento dell'importo totale  dei  lavori  e  per  le  quali,  ai  sensi
dell'articolo 105, comma 5 del  Codice,  l'eventuale  subappalto  non
puo' superare il trenta per cento dell'importo  delle  opere  e,  non
puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui  al
presente comma non e' computato ai fini del raggiungimento del limite
di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
  3. Le opere di cui al presente decreto  sono  scorporabili  e  sono
indicate  nei  bandi  di  gara,  negli  avvisi  o  negli  inviti  a
partecipare.
                              Art. 2

Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
  notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica

  1. Ai fini di cui all'articolo  1,  le  opere  per  le  quali  sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di
rilevante complessita' tecnica sono  quelle  indicate  nelle  lettere
seguenti  come  descritte  all'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto:
    a) OG 11 Impianti tecnologici;
    b) OS 2-A Superfici decorate  di  beni  immobili  del  patrimonio
culturale e beni culturali mobili di  interesse  storico,  artistico,
archeologico ed etnoantropologico;
    c) OS 2-B Beni  culturali  mobili  di  interesse  archivistico  e
librario;
    d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
    e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
    f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
    g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
    h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
    i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
    l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
    m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
    n) OS 21 Opere strutturali speciali;
    o) OS 25 Scavi archeologici;
    p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici,  radiotelefonici
e televisivi;
    q) OS 32 Strutture in legno.
                              Art. 3

                    Requisiti di specializzazione

  1.  I  requisiti  di  specializzazione  che  devono  possedere  gli
operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui  all'articolo
2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83  del  codice
dei  contratti  pubblici  per  l'ottenimento  dell'attestazione  di
qualificazione da parte del sistema  unico  di  qualificazione  degli
operatori economici di lavori pubblici di  cui  all'articolo  84  del
medesimo codice - sono i seguenti:
    a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13,  OS  18-A,  OS
18-B, OS 21 e OS 32, avere nel  proprio  organico  personale  tecnico
specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per
la corretta installazione e messa in esercizio  dei  prodotti  e  dei
dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative
categorie di lavori, nonche', nei casi previsti dalle norme  tecniche
di  riferimento,  in  possesso  di  attestazioni  di  qualificazione
rilasciate da organismi riconosciuti;
    b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un
adeguato  stabilimento  industriale  specificamente  adibito  alla
produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
    c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle  categorie
di opere specializzate individuate  con  l'acronimo  OS  3  (impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici  e  di
condizionamento) e OS 30  (impianti  interni  elettrici,  telefonici,
radiotelefonici e  televisivi),  almeno  la  percentuale  di  seguito
indicata dei requisiti di  ordine  speciale  previsti  per  l'importo
corrispondente alla classifica richiesta:
      1) categoria OS 3: 40 per cento;
      2) categoria OS 28: 70 per cento;
      3) categoria OS 30: 70 per cento.
  2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al  comma
1, lettera c) nella  categoria  OG  11  puo'  eseguire  i  lavori  in
ciascuna delle categorie OS 3, OS  28  e  OS  30  per  la  classifica
corrispondente a quella posseduta. I certificati  di  esecuzione  dei
lavori relativi alla categoria  OG  11  indicano,  oltre  all'importo
complessivo dei lavori riferito  alla  categoria  OG  11,  anche  gli
importi dei lavori riferiti a ciascuna delle  suddette  categorie  di
opere  specializzate  e  sono  utilizzati  unicamente  per  la
qualificazione nella categoria OG 11.
                              Art. 4

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi,  qualora  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, a seguito  di  apposito  monitoraggio  degli  effetti  dallo
stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.
                              Art. 5

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione ed entra in vigore il  quindicesimo  giorno  successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 10 novembre 2016

                                                  Il Ministro: Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4615
                                                          Allegato A

OG 11: Impianti tecnologici.
    Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera  c),  la
fornitura, l'installazione, la  gestione  e  la  manutenzione  di  un
insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed  interconnessi
funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui  alle  categorie
di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS  28  e  OS
30.
OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio  culturale
e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico
ed etnoantropologico.
    Riguarda l'intervento diretto  di  restauro,  l'esecuzione  della
manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni
immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali,
dipinti su tela, dipinti su tavola  o  su  altri  supporti  materici,
stucchi,  mosaici,  intonaci  dipinti  e  non  dipinti,  manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti
in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e  vitrei,  manufatti
in metallo e  leghe,  materiali  e  manufatti  in  fibre  naturali  e
artificiali,  manufatti  in  pelle  e  cuoio,  strumenti  musicali,
strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.
    Riguarda l'intervento diretto  di  restauro,  l'esecuzione  della
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  manufatti  cartacei  e
pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.
    Riguarda  la  fornitura,  il  montaggio  e  la  manutenzione  o
ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori,  scale  mobili,
di sollevamento e  di  trasporto  completi  di  ogni  connessa  opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali
che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.
    Riguarda la fornitura, la posa  in  opera  e  la  manutenzione  o
ristrutturazione  di  dispositivi  strutturali,  quali  in  via
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di  appoggio,
i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e  ferroviari
e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi.
OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza.
    Riguarda la fornitura, la posa  in  opera  e  la  manutenzione  o
ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori  d'urto,
recinzioni e simili, finalizzati al contenimento  ed  alla  sicurezza
del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili.
    Riguarda la fornitura, la posa  in  opera  e  la  manutenzione  o
ristrutturazione delle barriere paramassi e  simili,  finalizzata  al
contenimento ed alla protezione dalla caduta dei  massi  e  valanghe,
inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.
    Riguarda  la  produzione  in  stabilimento  industriale  ed  il
montaggio in opera  di  strutture  prefabbricate  in  cemento  armato
normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
    Riguarda  la  costruzione  e  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e  connessi
sistemi  di  trattamento  dei  fumi  e  di  recupero  dei  materiali,
comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione
di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio.
    Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio  in  opera
di strutture in acciaio.
OS 18-B: Componenti per facciate continue.
    Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di
facciate continue costituite da telai metallici ed elementi  modulari
in vetro o altro materiale.
OS 21: Opere strutturali speciali.
    Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi
di manufatti poggianti su terreni non  idonei  a  reggere  i  carichi
stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche  di
resistenza e di indeformabilita' tali da  rendere  stabili  l'imposta
dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere
antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
    Comprende  in  via  esemplificativa,  l'esecuzione  di  pali  di
qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di  sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per  ripristinare  la  funzionalita'
statica  delle  strutture,  di  pozzi,  di  opere  per  garantire  la
stabilita'  dei  pendii  e  di  lavorazioni  speciali  per  il
prosciugamento,  l'impermeabilizzazione  ed  il  consolidamento  di
terreni.
OS 25: Scavi archeologici.
    Riguarda gli  scavi  archeologici  e  le  attivita'  strettamente
connesse.
OS 30: Impianti interni  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici,  e
televisivi.
    Riguarda la fornitura,  il  montaggio  e  la  manutenzione  o  la
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,  radiotelefonici,
televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di
ogni  connessa  opera  muraria,  complementare  o  accessoria,  da
realizzarsi in interventi appartenenti alle  categorie  generali  che
siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 32: Strutture in legno.
    Riguarda  la  produzione  in  stabilimenti  industriali  ed  il
montaggio  in  situ  di  strutture  costituite  di  elementi  lignei
pretrattati.

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