[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
[color=red]DECRETO 10 novembre 2016, n. 248 [/color]
Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma
11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (16G00261)
(GU n.3 del 4-1-2017)
Vigente al: 19-1-2017 [/b]
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture», di seguito «codice dei contratti
pubblici»;
Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici che
disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione e soccorso
istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici;
Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici,
che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e'
definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali,
nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione;
Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti pubblici,
che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.
80;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti e opere
contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47
del 2014, stante la specificita' dei lavori riguardanti tali
categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina in
quanto riguarda l'esecuzione di opere connotate da rilevante
complessita' tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico
nell'ambito delle quali rientrano le categorie afferenti i beni
culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale, impiantistica
e nonche' per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica
incolumita' di talune realizzazioni rientranti nelle categorie in
parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale elenco con
le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32
(strutture in legno);
Ritenuto, altresi', di prevedere un congruo periodo di monitoraggio
al fine di valutare gli effetti prodotti dal presente decreto e
procedere, a seguito della valutazione di tali effetti,
all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con nota
prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente
decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali,
nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente
decreto individua, in particolare, le opere per le quali non e'
ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per
cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi
dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non
puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non
puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al
presente comma non e' computato ai fini del raggiungimento del limite
di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a
partecipare.
Art. 2
Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica
1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica sono quelle indicate nelle lettere
seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e
librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
Art. 3
Requisiti di specializzazione
1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli
operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo
2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice
dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di
qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli
operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del
medesimo codice - sono i seguenti:
a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS
18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico
specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per
la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei
dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative
categorie di lavori, nonche', nei casi previsti dalle norme tecniche
di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione
rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un
adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla
produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie
di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di
condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito
indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo
corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera c) nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in
ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei
lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo
complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli
importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di
opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la
qualificazione nella categoria OG 11.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo
stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2016
Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4615
Allegato A
OG 11: Impianti tecnologici.
Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la
fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un
insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi
funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie
di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS
30.
OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale
e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico
ed etnoantropologico.
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della
manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni
immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali,
dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici,
stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti
in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti
in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e
artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali,
strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della
manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e
pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili,
di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali
che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio,
i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari
e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi.
OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto,
recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza
del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al
contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe,
inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il
montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato
normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi
sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali,
comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione
di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio.
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di strutture in acciaio.
OS 18-B: Componenti per facciate continue.
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di
facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari
in vetro o altro materiale.
OS 21: Opere strutturali speciali.
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi
di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi
stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilita' tali da rendere stabili l'imposta
dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere
antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di
qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita'
statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la
stabilita' dei pendii e di lavorazioni speciali per il
prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di
terreni.
OS 25: Scavi archeologici.
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente
connesse.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
televisivi.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che
siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 32: Strutture in legno.
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati.