Data: 2012-03-01 11:37:53

Carburanti


L’Art 17 del  DL 24 gennaio 2012 n.1  ha modificato la precedente normativa  relativa alle  attività che possono essere esercitate negli impianti di distribuzione carburanti , previste dall’art 56 della LR 28/2005 che  ai sensi della L 111/2011  potevano essere gestite da soggetti diversi dal gestore dell’Impianto di carburanti ( previa rinuncia del gestore) , a condizione che  tali attività venissero svolte  in locali diversi. La nuova normativa non prevede i locali diversi, quindi  le attività possono essere svolte anche negli stessi locali ? Se il locale è unico, in presenza di  attività  consentite a terzi,  lo spazio del gestore deve essere comunque non inferiore  a 25 mq , come prevede  l’art 54  LR28/2005?

riferimento id:3819

Data: 2012-03-01 16:47:32

Re:Carburanti

Con riferimento al quesito proposto si evidenzia che l’art. 17, comma 4 del DL 24 gennaio 2012 n.1, ha modificato l’art. 28 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, prevedendo che le attività:
- di somministrazione di alimenti e bevande;
- di vendita di quotidiani e periodici (punto vendita non esclusivo);
- di vendita di qualsiasi altro bene o (prestazione di) servizi;
possono essere esercitate, [u]dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto, rilasciata dall’Utif (ora Agenzia delle Dogane[/u]), il quale tuttavia, previa rinuncia, può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.
Nella precedente formulazione l’art. 28, [u]parlava di gestore dell’impianto [/u] e prevedeva che tali attività [u]dovevano svolgersi in locali diversi da quelli affidati al gestore stesso.[/u]
Quindi a seguito del D.L. 1/2012, non è più necessario che le attività o i servizi integrativi di cui sopra, vengano svolte in locali diversi.
Ritengo che il locale di ricovero per il gestore dell’impianto con superficie non inferiore non inferiore a 25 mq. previsto dall’art. 54 LR28/2005, lett. i)  debba essere garantito in ogni nuovo impianto e che quindi, in caso di locale unico, detto spazio debba essere comunque ricavato, se si intende realizzare le attività ed i servizi integrativi in impianti di nuova costituzione, ma non in impiantii già esistenti. 

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