Data: 2017-01-04 11:59:24

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: regole sui ricorsi in GU 3/1/2017

[b][size=18pt]PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: regole sui ricorsi in GU 3/1/2017[/size][/b]

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[b]SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 22 dicembre 2016
Disciplina dei criteri di redazione e  dei  limiti  dimensionali  dei
ricorsi e degli altri atti  difensivi  nel  processo  amministrativo.
(16A08997)
(GU n.2 del 3-1-2017)
[/b]
                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DI STATO

  Visto l'art. 13-ter  dell'allegato  II  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo cui al fine  di  consentire  lo  spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e
chiarezza di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  codice  del  processo
amministrativo, le  parti  redigono  il  ricorso  e  gli  altri  atti
difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare  entro  il
31 dicembre 2016;
  Sentito il Consiglio nazionale forense in data 24 novembre 2016;
  Sentito l'Avvocato generale dello Stato in data 24 novembre 2016;
  Sentite le associazioni degli  avvocati  amministrativisti  in  via
preliminare in data 24 novembre 2016;
  Viste le osservazioni del CNF in data 25 novembre 2016;
  Viste le osservazioni dell'Avvocato dello Stato in data 29 novembre
2016;
  Viste le osservazioni dell'UNAEP (Unione  nazionale  avvocati  enti
pubblici) in data 28 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;
  Viste le osservazioni dell'UNAA (Unione  nazionale  degli  avvocati
amministrativisti in data 29 novembre 2016  e  in  data  12  dicembre
2016;
  Vista le osservazioni della SIAA (Societa' italiana degli  avvocati
amministrativisti) in data 12 dicembre 2016;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti
dimensionali dei ricorsi e degli altri atti  difensivi  nel  processo
amministrativo.
                              Art. 2

        Criteri di redazione degli atti processuali di parte

  1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e  101  del  codice  del
processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo
grado o  in  sede  di  impugnazione,  i  ricorsi  e  le  impugnazioni
incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:
    a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in
parti specificamente rubricate (si  raccomanda  la  ripartizione  in:
Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi  gradi
di giudizio/Motivi);
    b) recano in  distinti  paragrafi,  specificamente  titolati,  le
eccezioni di rito e di merito, le richieste di  rinvio  pregiudiziale
alla Corte di  giustizia  UE,  le  richieste  di  rinvio  alla  Corte
costituzionale,  le  istanze  istruttorie  e  processuali  (es.  di
sospensione, interruzione, riunione);
    c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi
numerati e muniti di titolo;
    d) evitano, se non e' strettamente  necessario,  la  riproduzione
pedissequa  di  parti  del    provvedimento    amministrativo    o
giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi
di giudizio mediante «copia e  incolla»;  in  caso  di  riproduzione,
riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo,  o  con
altra modalita'  atta  ad  evidenziarla  e  differenziarla  dall'atto
difensivo;
    e) recano in modo chiaro, in  calce  alle  conclusioni  dell'atto
processuale  o  in  atto  allegato  evidenziato  nell'indice  della
produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e
altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;
    f) ai fini di cui all'art. 4 del presente  decreto,  recano,  ove
possibile, una impaginazione dell'atto che consenta  di  inserire  la
parte di atto rilevante ai fini dei  limiti  dimensionali  in  pagine
distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;
    g) se soggetti al regime del processo amministrativo  telematico,
quando  menzionano  documenti  o  altri  atti  processuali,  possono
contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;
    h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'art.
3, recano, dopo l'intestazione  e  l'epigrafe,  una  sintesi  e,  ove
possibile, un sommario.
  2. Gli atti di intervento per ordine del giudice,  le  memorie,  le
repliche,  indicano  il  numero  di  ruolo  del  processo  a  cui  si
riferiscono, e  recano  in  modo  chiaro  e  separato  gli  argomenti
giuridici, nonche', in appositi e distinti paragrafi,  specificamente
titolati, le eccezioni di rito e di merito, le  richieste  di  rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla
Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali  e
le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi.  Le  memorie
uniche relative a piu' ricorsi e  impugnazioni  contro  atti  plurimi
recano distintamente le questioni comuni e  le  questioni  specifiche
relative ai singoli ricorsi o impugnazioni.
                              Art. 3

        Limiti dimensionali degli atti processuali di parte

  1. Salvo quanto  previsto  agli  articoli  4  e  5,  le  dimensioni
dell'atto introduttivo del giudizio,  del  ricorso  incidentale,  dei
motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale
della pronuncia di primo grado, della revocazione e  dell'opposizione
di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto  di
costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza,
delle memorie e  di  ogni  altro  atto  difensivo  non  espressamente
disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali
atti, nel numero massimo di caratteri, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'art. 8, indicati di seguito per ciascun rito:
    a) nei riti dell'accesso, del silenzio,  del  decreto  ingiuntivo
(sia ricorso che opposizione), elettorale di  cui  all'art.  129  del
codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza  per  decisioni
rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del
giudice ordinario, e in ogni altro rito  speciale  non  espressamente
menzionato nel presente comma,  30.000  caratteri  (corrispondenti  a
circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8);
    b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art.
119, nel rito appalti, nel rito elettorale  di  cui  all'art.  130  e
seguenti del codice del processo amministrativo,  e  nei  giudizi  di
ottemperanza a  decisioni  rese  nell'ambito  di  tali  riti,  70.000
caratteri (corrispondenti a  circa  35  pagine  nel  formato  di  cui
all'art. 8);
    c) la memoria di costituzione  unica  relativa  a  un  numero  di
ricorsi o impugnazioni superiori  a  due,  proposti  contro  un  atto
plurimo, non puo' eccedere le dimensioni della  somma  delle  singole
memorie diviso due.
  2.  La  domanda  di  misure  cautelari  autonomamente  proposta
successivamente al ricorso e quella di cui all'art.  111  del  codice
del processo amministrativo sono  contenute,  per  ciascuno  di  tali
atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a  circa
5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e  20.000  (corrispondenti  a
circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8),  rispettivamente  nei
riti di cui al comma 1, lett. a) e b).
  3. Le memorie di  replica  sono  contenute,  ciascuna,  nel  numero
massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti  a  circa  5  pagine  nel
formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine
nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b).
                              Art. 4

                Esclusioni dai limiti dimensionali

  1. Dai limiti di cui all'art. 3, sono escluse le intestazioni e  le
altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:
    l'epigrafe dell'atto;
    l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalita';
    l'individuazione dell'atto impugnato;
    il  riassunto  preliminare,  di  lunghezza  non  eccedente  4.000
caratteri (corrispondenti  a  circa  2  pagine  nel  formato  di  cui
all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
    l'indice dei motivi e delle questioni;
    le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti
a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), per le quali  l'atto
processuale rientri nelle ipotesi di cui all'art.  5  e  la  relativa
istanza ai fini di quanto previsto dall'art. 6;
    le conclusioni dell'atto;
    le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e  le  altre
dichiarazioni  richieste  o  consentite  dalla  legge,  ivi  compresa
l'eventuale istanza  di  oscuramento  dei  dati  personali  ai  sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003;
    la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
    l'indice degli allegati;
    le procure a rappresentare le parti in giudizio;
    le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.
                              Art. 5

                  Deroghe ai limiti dimensionali

  1. Con il decreto di cui  all'art.  6  possono  essere  autorizzati
limiti dimensionali non superiori, nel massimo,  a  caratteri  50.000
(corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'art.  8),  e
100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'art.
8), per gli atti indicati all'art. 3, comma 1, e rispettivamente  nei
riti di cui al all'art. 3, comma 1, lettere a) e  b)  e  a  caratteri
16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di  cui  all'art.
8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15  pagine  nel  formato  di  cui
all'art. 8), per gli atti  indicati  all'art.  3,  commi  2  e  3,  e
rispettivamente nei riti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b),
qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o  di
fatto  particolarmente  complesse  ovvero  attenga  ad  interessi
sostanziali  perseguiti  di  particolare  rilievo  anche  economico,
politico e sociale, o  alla  tutela  di  diritti  civili,  sociali  e
politici; a  tal  fine  vengono  valutati,  esemplificativamente,  il
valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni  di  euro
nel  rito  appalti,  determinato  secondo  i  criteri  relativi  al
contributo  unificato;  il  numero  e  l'ampiezza  degli  atti  e
provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della  sentenza
gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati  assorbiti
ovvero di domande  od  eccezioni  non  esaminate,  la  necessita'  di
dedurre  distintamente  motivi  rescindenti  e  motivi  rescissori,
l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti  di  cui  al
presente articolo nel precedente grado  del  giudizio,  la  rilevanza
della controversia in relazione allo  stato  economico  dell'impresa;
l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna  delle  opere  di
cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.
  2. Con il decreto di cui  all'art.  6  puo'  essere  consentito  un
numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i
presupposti di  cui  al  medesimo  comma  1  siano  di  straordinario
rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto  dei
limiti dimensionali da esso previsti.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' sempre redatto  il  riassunto
preliminare dei motivi proposti.
                              Art. 6

            Procedimento di autorizzazione al superamento
                      dei limiti dimensionali

  1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui
all'art.  5  e'  effettuata  dal  Presidente,  rispettivamente,  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
Regione  Siciliana,  del  Tribunale  amministrativo  regionale,  del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di
Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a cio' delegato.
  2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale,  formula  in
calce allo schema  di  ricorso,  istanza  motivata,  sulla  quale  il
Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro  i
tre  giorni  successivi.  Nell'ambito  del  processo  amministrativo
telematico detto decreto  e'  automaticamente  indirizzato,  dopo  la
firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo  PEC
della parte istante.
  3. In caso di mancanza o di tardivita' della pronuncia l'istanza si
intende accolta nei limiti di cui all'art. 5, comma 1.
  4. Il decreto favorevole  ovvero  l'attestazione  di  segreteria  o
l'autodichiarazione  del  difensore  circa  l'avvenuto  decorso  del
termine in assenza dell'adozione del  decreto  sono  notificati  alle
controparti unitamente al ricorso.
  5. I successivi atti difensivi  di  tutte  le  parti  seguono,  nel
relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.
  6. Analoga istanza puo' essere formulata da una parte  diversa  dal
ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in
calce allo schema di atto processuale, su  cui  si  provvede  con  il
procedimento del presente comma. In tal caso il  decreto  favorevole,
ovvero  l'attestazione  di  segreteria  o  l'autodichiarazione  del
difensore  circa  l'avvenuto  decorso  del  termine  in  assenza
dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di
costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria
di costituzione;  gli  atti  difensivi  successivi  alla  memoria  di
costituzione,  di  tutte  le  parti,  seguono  il  medesimo  regime
dimensionale nel relativo grado di giudizio.
                              Art. 7

              Autorizzazione successiva del superamento
                      dei limiti dimensionali

  1. In caso di superamento dei limiti dimensionali  non  autorizzato
preventivamente ai sensi dell'art. 6, per gravi e giustificati motivi
il giudice, su istanza della parte interessata, puo'  successivamente
autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento  dei  limiti
dimensionali; e' in ogni caso fatta salva la facolta' della parte  di
indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.
                              Art. 8

                        Specifiche tecniche

  1. Ai fini delle disposizioni precedenti:
    a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano
gli spazi;
    b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli  atti  sono
ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonche'
su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei  prescritti  dalle
disposizioni vigenti,  mediante  caratteri  di  tipo  corrente  e  di
agevole lettura  (ad  es.  Times  New  Roman,  Courier,  Garamond)  e
preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea  di  1,5  e
margini orizzontali e verticali di cm. 2,5  (in  alto,  in  basso,  a
sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a pie' di
pagina.
  2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e  formati  diversi
da  quelli  indicati  al  comma  1,  ne  deve  essere  possibile  la
conversione in conformita' alle specifiche tecniche sopra indicate, e
resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di
cui al comma 1.
                              Art. 9

                      Disciplina transitoria

  1. Il presente decreto si applica alle controversie il cui  termine
di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi  a
decorrere trascorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto
medesimo nella Gazzetta Ufficiale.
                              Art. 10

                            Monitoraggio

  1. Ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4, dell'allegato II  al  codice
del processo amministrativo, il  presente  decreto  sara'  aggiornato
periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto  dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
  2. In prima  applicazione,  l'aggiornamento  del  presente  decreto
sara' comunque disposto entro un  anno  dalla  sua  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2016

                                                Il Presidente: Pajno

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