[b][size=18pt]PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: regole sui ricorsi in GU 3/1/2017[/size][/b]
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[b]SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 22 dicembre 2016
Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei
ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.
(16A08997)
(GU n.2 del 3-1-2017)
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto l'art. 13-ter dell'allegato II al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo cui al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e
chiarezza di cui all'art. 3, comma 2, del codice del processo
amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti
difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il
31 dicembre 2016;
Sentito il Consiglio nazionale forense in data 24 novembre 2016;
Sentito l'Avvocato generale dello Stato in data 24 novembre 2016;
Sentite le associazioni degli avvocati amministrativisti in via
preliminare in data 24 novembre 2016;
Viste le osservazioni del CNF in data 25 novembre 2016;
Viste le osservazioni dell'Avvocato dello Stato in data 29 novembre
2016;
Viste le osservazioni dell'UNAEP (Unione nazionale avvocati enti
pubblici) in data 28 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;
Viste le osservazioni dell'UNAA (Unione nazionale degli avvocati
amministrativisti in data 29 novembre 2016 e in data 12 dicembre
2016;
Vista le osservazioni della SIAA (Societa' italiana degli avvocati
amministrativisti) in data 12 dicembre 2016;
Visto il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti
dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo
amministrativo.
Art. 2
Criteri di redazione degli atti processuali di parte
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e 101 del codice del
processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo
grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni
incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:
a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in
parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in:
Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi
di giudizio/Motivi);
b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le
eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte
costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di
sospensione, interruzione, riunione);
c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi
numerati e muniti di titolo;
d) evitano, se non e' strettamente necessario, la riproduzione
pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o
giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi
di giudizio mediante «copia e incolla»; in caso di riproduzione,
riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con
altra modalita' atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto
difensivo;
e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto
processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della
produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati
personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e
altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;
f) ai fini di cui all'art. 4 del presente decreto, recano, ove
possibile, una impaginazione dell'atto che consenta di inserire la
parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine
distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;
g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico,
quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono
contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;
h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'art.
3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove
possibile, un sommario.
2. Gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le
repliche, indicano il numero di ruolo del processo a cui si
riferiscono, e recano in modo chiaro e separato gli argomenti
giuridici, nonche', in appositi e distinti paragrafi, specificamente
titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla
Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali e
le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi. Le memorie
uniche relative a piu' ricorsi e impugnazioni contro atti plurimi
recano distintamente le questioni comuni e le questioni specifiche
relative ai singoli ricorsi o impugnazioni.
Art. 3
Limiti dimensionali degli atti processuali di parte
1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni
dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei
motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale
della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione
di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di
costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza,
delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente
disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali
atti, nel numero massimo di caratteri, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'art. 8, indicati di seguito per ciascun rito:
a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo
(sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'art. 129 del
codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni
rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del
giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente
menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a
circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8);
b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art.
119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e
seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di
ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000
caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui
all'art. 8);
c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di
ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto
plurimo, non puo' eccedere le dimensioni della somma delle singole
memorie diviso due.
2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta
successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice
del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali
atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa
5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a
circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei
riti di cui al comma 1, lett. a) e b).
3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero
massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel
formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine
nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al
comma 1, lettere a) e b).
Art. 4
Esclusioni dai limiti dimensionali
1. Dai limiti di cui all'art. 3, sono escluse le intestazioni e le
altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:
l'epigrafe dell'atto;
l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalita';
l'individuazione dell'atto impugnato;
il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000
caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui
all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
l'indice dei motivi e delle questioni;
le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti
a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), per le quali l'atto
processuale rientri nelle ipotesi di cui all'art. 5 e la relativa
istanza ai fini di quanto previsto dall'art. 6;
le conclusioni dell'atto;
le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre
dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa
l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003;
la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
l'indice degli allegati;
le procure a rappresentare le parti in giudizio;
le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.
Art. 5
Deroghe ai limiti dimensionali
1. Con il decreto di cui all'art. 6 possono essere autorizzati
limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 50.000
(corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'art. 8), e
100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'art.
8), per gli atti indicati all'art. 3, comma 1, e rispettivamente nei
riti di cui al all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e a caratteri
16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di cui all'art.
8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui
all'art. 8), per gli atti indicati all'art. 3, commi 2 e 3, e
rispettivamente nei riti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b),
qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di
fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi
sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico,
politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e
politici; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il
valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro
nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al
contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e
provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza
gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti
ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessita' di
dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori,
l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al
presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza
della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa;
l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di
cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.
2. Con il decreto di cui all'art. 6 puo' essere consentito un
numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i
presupposti di cui al medesimo comma 1 siano di straordinario
rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei
limiti dimensionali da esso previsti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' sempre redatto il riassunto
preliminare dei motivi proposti.
Art. 6
Procedimento di autorizzazione al superamento
dei limiti dimensionali
1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui
all'art. 5 e' effettuata dal Presidente, rispettivamente, del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di
Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a cio' delegato.
2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in
calce allo schema di ricorso, istanza motivata, sulla quale il
Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i
tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo
telematico detto decreto e' automaticamente indirizzato, dopo la
firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC
della parte istante.
3. In caso di mancanza o di tardivita' della pronuncia l'istanza si
intende accolta nei limiti di cui all'art. 5, comma 1.
4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o
l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del
termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle
controparti unitamente al ricorso.
5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel
relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.
6. Analoga istanza puo' essere formulata da una parte diversa dal
ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in
calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il
procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole,
ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del
difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza
dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di
costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria
di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di
costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime
dimensionale nel relativo grado di giudizio.
Art. 7
Autorizzazione successiva del superamento
dei limiti dimensionali
1. In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato
preventivamente ai sensi dell'art. 6, per gravi e giustificati motivi
il giudice, su istanza della parte interessata, puo' successivamente
autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti
dimensionali; e' in ogni caso fatta salva la facolta' della parte di
indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.
Art. 8
Specifiche tecniche
1. Ai fini delle disposizioni precedenti:
a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano
gli spazi;
b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono
ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonche'
su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle
disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di
agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e
preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e
margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a
sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a pie' di
pagina.
2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi
da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la
conversione in conformita' alle specifiche tecniche sopra indicate, e
resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di
cui al comma 1.
Art. 9
Disciplina transitoria
1. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine
di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a
decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
medesimo nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Monitoraggio
1. Ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4, dell'allegato II al codice
del processo amministrativo, il presente decreto sara' aggiornato
periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto
sara' comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2016
Il Presidente: Pajno