Buongiorno,
il titolare (affittuario) di un ramo d’azienda attinente la gestione di struttura ricettiva alberghiera e attività di somministrazione alimenti e bevande ha regolarmente comunicato al conduttore il recesso dal contratto di affitto alla sua naturale scadenza (31.8.2016).
In data 07.11.2016 si è, poi, recato dal notaio per lo scioglimento della società con cui gestiva le suddette attività.
Scioglimento che è stato comunicato dal professionista alla competente CCIAA e, attraverso il quale la Camera di Commercio ha annotato la cessazione della posizione della impresa/società XY.
L’ex affittuario ha comunicato, tramite il SUAP, la cessazione definitiva delle attività in data 23.12.2016.
Possono essere considerate regolarmente presentate? Io ho considerato i 60 giorni dalla data dello scioglimento della società, perché non ero stata informata del recesso dal contratto in data antecedente.
Soltanto oggi, parlando della questione con l’ufficio tributi, ho scoperto la data della scadenza naturale del contratto di affitto (come sopra detto 31.8.2016) e temo che i 60 giorni dovessero decorrere da quella data. COSA NE PENSI?
Ugualmente, secondo me, vale per il titolare del ramo d’azienda (conduttore) il quale aveva 60 giorni (a far data dal 31.8.2016) per comunicare di essere rientrato in possesso del ramo d’azienda, dichiarando l’eventuale sospensione dell’attività per massimo un anno (in attesa di trovare un nuovo affittuario e/o acquirente). GIUSTO?
La suddetta comunicazione di subingresso non si sarebbe resa necessaria se il conduttore avesse, nei 60 giorni, stipulato altro contratto di affitto o compravendita. Perchè sarebbe stato un passaggio superfluo la re-intestazione delle licenze. CORRETTO?
Ma visto che nulla di tutto ciò è avvenuto il conduttore ha di fatto e di diritto “perso” il ramo d’azienda (ex licenza/e) oppure (secondo me prassi suggeribile) potrebbe presentare il “ritardato” subingresso. Verrebbe sanzionato ma rientrerebbe in possesso del ramo dell’azienda.
COSA NE PENSI?
Altra questione riguarda la posizione del conduttore che per essere titolare di ramo d’azienda dovrebbe essere impresa seppure inattiva. Bene. Attualmente non lo è. E’ persona fisica. Pertanto per accettare la comunicazione di subingresso, seppure ritardata, dovrà richiedere P.I. ed iscriversi in CCIAA come “inattivo”. D’ACCORDO?
A proposito del punto precedente apro un breve inciso: il conduttore ha dichiarato che, in quanto subentrato, anni indietro al padre (che gestiva l’albergo), in qualità di erede, i professionisti che l’hanno, fino ad oggi, coadiuvato e seguito nelle pratiche hanno sostenuto che andava bene riscuotere e dichiarare l’affitto del ramo d’azienda come persona fisica.
Secondo me se sei titolare di una AZIENDA devi, necessariamente, essere IMPRENDITORE.
Attendo il vostro aiuto per dirimere la questione.
Grazie,
Fulvia
Buongiorno,
il titolare (affittuario) di un ramo d’azienda attinente la gestione di struttura ricettiva alberghiera e attività di somministrazione alimenti e bevande ha regolarmente comunicato al conduttore il recesso dal contratto di affitto alla sua naturale scadenza (31.8.2016).
In data 07.11.2016 si è, poi, recato dal notaio per lo scioglimento della società con cui gestiva le suddette attività.
Scioglimento che è stato comunicato dal professionista alla competente CCIAA e, attraverso il quale la Camera di Commercio ha annotato la cessazione della posizione della impresa/società XY.
L’ex affittuario ha comunicato, tramite il SUAP, la cessazione definitiva delle attività in data 23.12.2016.
Possono essere considerate regolarmente presentate? Io ho considerato i 60 giorni dalla data dello scioglimento della società, perché non ero stata informata del recesso dal contratto in data antecedente.
Soltanto oggi, parlando della questione con l’ufficio tributi, ho scoperto la data della scadenza naturale del contratto di affitto (come sopra detto 31.8.2016) e temo che i 60 giorni dovessero decorrere da quella data. COSA NE PENSI?
Ugualmente, secondo me, vale per il titolare del ramo d’azienda (conduttore) il quale aveva 60 giorni (a far data dal 31.8.2016) per comunicare di essere rientrato in possesso del ramo d’azienda, dichiarando l’eventuale sospensione dell’attività per massimo un anno (in attesa di trovare un nuovo affittuario e/o acquirente). GIUSTO?
La suddetta comunicazione di subingresso non si sarebbe resa necessaria se il conduttore avesse, nei 60 giorni, stipulato altro contratto di affitto o compravendita. Perchè sarebbe stato un passaggio superfluo la re-intestazione delle licenze. CORRETTO?
Ma visto che nulla di tutto ciò è avvenuto il conduttore ha di fatto e di diritto “perso” il ramo d’azienda (ex licenza/e) oppure (secondo me prassi suggeribile) potrebbe presentare il “ritardato” subingresso. Verrebbe sanzionato ma rientrerebbe in possesso del ramo dell’azienda.
COSA NE PENSI?
Altra questione riguarda la posizione del conduttore che per essere titolare di ramo d’azienda dovrebbe essere impresa seppure inattiva. Bene. Attualmente non lo è. E’ persona fisica. Pertanto per accettare la comunicazione di subingresso, seppure ritardata, dovrà richiedere P.I. ed iscriversi in CCIAA come “inattivo”. D’ACCORDO?
A proposito del punto precedente apro un breve inciso: il conduttore ha dichiarato che, in quanto subentrato, anni indietro al padre (che gestiva l’albergo), in qualità di erede, i professionisti che l’hanno, fino ad oggi, coadiuvato e seguito nelle pratiche hanno sostenuto che andava bene riscuotere e dichiarare l’affitto del ramo d’azienda come persona fisica.
Secondo me se sei titolare di una AZIENDA devi, necessariamente, essere IMPRENDITORE.
Attendo il vostro aiuto per dirimere la questione.
Grazie,
Fulvia
[/quote]
Per punti:
1) il proprietario di azienda può anche perdere (o non aver mai avuto) la qualità di imprenditore. Il ramo di azienda può essere anche nella disponibilità di un PRIVATO
2) quindi l'erede che ha ereditato l'azienda e che la affitta ben può percepire le entrate "a titolo privato" senza iscriversi in CCIAA nemmeno come inattivo
3) lo stesso dicasi qualora l'affittuario receda e lui necessiti di affittare ad un terzo. In questo caso NON OCCORRE alcuna comunicazione di subingresso del proprietario. Ma il NUOVO SOGGETTO comunicherà direttamente il subingresso.
Il problema rimane solo per le eventuali comunicazioni tardive della cessazione .... ma valuterei di soprassedere vista la complicazione dei rapporti e delle date .... è abbastanza evidente la buona fede degli interessati.
Buongiorno Simone e SEMPRE grazie per le tue sollecite risposte.
Sono d'accordo con te sul fatto che non occorra la c.d. reintestazione delle licenze se il ramo dell'azienda viene subito affittato e/o venduto (subito o comunque entro i 60 giorni previsti dalla norma) ma la situazione di incertezza (vendere o nuovamente affittare il ramo dell'azienda?) fino a primavera inoltrata non avrà soluzione.
E' per questa ragione che io ho suggerito di fare la comunicazione di subingresso.
Non sei d'accordo? Comunque, a parere tuo è comunicazione superflua? In effetti, però, se il titolare del ramo d'azienda dovesse comunicare il subingresso dovrebbe farlo come privato.... (e quindi si tratterebbe di una comunicazione cartacea.....).
Ragionandoci insieme, nel particolare, la questione può tornarmi...
CONCORDO CON TE SULLA BUONA FEDE DI CONDUTTORE E LOCATORE.
Non riesco, invece, a comprendere la questione "conduttore privato ovvero conduttore impresa seppur non attiva". E' una questione legata alla eredità attraverso la quale il conduttore è entrato in possesso del ramo dell'azienda ovvero, per farti un esempio, anche se il titolare di un ramo lo affitta perchè va in pensione può cancellarsi dalla CCIAA, anzichè essere obbligato a permanere iscritto come impresa "inattiva"?
Grazie per gli ulteriori chiarimenti che potrai fornirmi,
Fulvia
Buongiorno Simone e SEMPRE grazie per le tue sollecite risposte.
Sono d'accordo con te sul fatto che non occorra la c.d. reintestazione delle licenze se il ramo dell'azienda viene subito affittato e/o venduto (subito o comunque entro i 60 giorni previsti dalla norma) ma la situazione di incertezza (vendere o nuovamente affittare il ramo dell'azienda?) fino a primavera inoltrata non avrà soluzione.
E' per questa ragione che io ho suggerito di fare la comunicazione di subingresso.
Non sei d'accordo? Comunque, a parere tuo è comunicazione superflua? In effetti, però, se il titolare del ramo d'azienda dovesse comunicare il subingresso dovrebbe farlo come privato.... (e quindi si tratterebbe di una comunicazione cartacea.....).
Ragionandoci insieme, nel particolare, la questione può tornarmi...
CONCORDO CON TE SULLA BUONA FEDE DI CONDUTTORE E LOCATORE.
Non riesco, invece, a comprendere la questione "conduttore privato ovvero conduttore impresa seppur non attiva". E' una questione legata alla eredità attraverso la quale il conduttore è entrato in possesso del ramo dell'azienda ovvero, per farti un esempio, anche se il titolare di un ramo lo affitta perchè va in pensione può cancellarsi dalla CCIAA, anzichè essere obbligato a permanere iscritto come impresa "inattiva"?
Grazie per gli ulteriori chiarimenti che potrai fornirmi,
Fulvia
[/quote]
Fare la comunicazione di subingresso non modifica la questione. Se il soggetto NON OPERA è una comunicazione superflua ... in quanto non è nè diventerà impresa .....
I 60 giorni riguardano la somministrazione .... non l'lalbergo.
La soluzione migliore è che cerchi qualcuno a cui vendere o affittare e questo farà scia di subingresso in albergo (se prende ramo di azienda) + scia di NUOVA ATTIVITA' (visto anche il nuovo Codice del turismo della Toscana) se sono passati i 60 giorni ... tanto non vi sono ostacoli!