Data: 2017-01-04 09:02:45

Chi tace acconsente o chi tace sta zitto ... Cassazione 42331/2016

Rinuncia alla prescrizione? Annuire non basta
[color=red][b]Cassazione penale, sez. V, sentenza 06/10/2016 n° 42331[/b][/color]

MASSIMA:
[b]1) la rinuncia alla prescrizione deve essere manifestata personalmente dall’imputato, ovvero dal difensore dello stesso, che sia però munito di procura speciale a tal fine;  2) la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa che non ammette equipollenti, tal che essa non può essere evinta da un mero cenno di assenso del legale dell’interessato;  3) deve altresì escludersi che il silenzio dell’imputato, a fronte di una richiesta avanzata dal proprio difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia.[/b]

La sentenza ricorda questa esilarante scena: https://youtu.be/n0-sF6zqogY?t=1m20s

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/11/rinuncia-alla-prescrizione-annuire-non-basta

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