Non riesco a determinarmi, sull’eventuale provvedimento da adottare, in merito alla seguente situazione.
E’ stata presentata una SCIA relativa alla richiesta di trasferimento di un’attività di commercio all’ingrosso ed al minuto all’interno di un immobile edificato all’interno del Piano Insediamenti Produttivi (PIP), a seguito di un contratto di sub concessione.
Titolare in proprietà dell’area con il sovrastante manufatto Impresa “A” – locataria Impresa “B” – sublocataria Impresa “C”. In pratica l’impresa “A” concede in locazione con facoltà di sublocazione all’impresa “B” che subloca una porzione dell’immobile all’impresa “C”. Quindi attualmente all’interno dell’immobile esercitano l’attività due Imprese: “B” e “C”.
Previo controllo formale della documentazione da parte del SUAP é stata rilasciata la ricevuta SCIA e di seguito inoltrata agli uffici coinvolti nel procedimento SUAP per le verifiche di competenza.
L’ufficio comunale “Insediamenti produttivi” trasmette la propria istruttoria rilevando irregolarità nella locazione e di conseguenza nella sublocazione dell’immobile, in quanto contrastano con il Regolamento Comunale che disciplina il P.I.P. con particolare riferimento alla locazione degli immobili, sia essa completa che parziale.
Il Regolamento disciplina la locazione degli immobili assegnati in diritto di proprietà all’interno dei P.I.P. come segue:
- Gli immobili realizzati nelle aree del piano ex art. 27 L. 22/10/1977 n.865, e destinati ad attività produttive potranno essere ceduti in locazione, ai soggetti indicati nel precedente art. 3, previa autorizzazione dal Servizio competente, solo nei casi in cui siano trascorsi cinque anni dal rilascio del certificato di agibilità.
- Il Servizio competente in caso di infrazione alle disposizioni contenute al presente articolo comminerà una sanzione pecuniaria da un minimo di €…… fino ad un massimo di €……….
Pertanto, l’impresa “A” ha locato all’Impresa “B” senza previamente richiedere l’autorizzazione all’ufficio comunale competente, il quale è tenuto, ai fini del rilascio del parere favorevole, alla verifica in capo all’impresa locataria dei requisiti descritti all’art.3 ( che si omettono di elencare per non appesantire il presente quesito).
Nessun problema a carico dell’Impresa “A” la quale sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria sopra richiamata, per aver locato l’immobile all’impresa “B” in assenza dell’autorizzazione del Comune.
L’impresa “B” non essendo stata autorizzata ad insediarsi nell’immobile non avrebbe potuto, di conseguenza sublocare all’impresa “C”.
L’impresa “C”, a cascata, non avrebbe potuto trasferire la propria attività all’interno dell’immobile.
Il quesito intende conoscere quale provvedimento può essere applicato nei confronti dell’impresa “C” ovvero:
- se è applicabile l’art.19,comma 3 legge 241/1990 di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, per accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma Regolamentare comunale, nella sostanza, in quanto in assenza dell’autorizzazione del Comune alla locazione non sembrerebbe avere la disponibilità ad insediarsi nella porzione dell’immobile sublocataall’interno del P.I.P.;
- se invece non è applicabile tale fattispecie, in quanto sia il D.lgs 114/1998, sia la L.R. Lazio n.33/1999 e sia il D.lgs 59/2010 e s.m.i. non prevedono alcun obbligo per l’impresa, ai fini commerciali, di dimostrare di avere la disponibilità dell’immobile;
- nel caso non sia applicabile, l’art.19, se l’unico intervento ammissibile è l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’impresa “A” mentre resta valida ed efficace e, quindi, produce i suoi effetti la SCIA relativa al trasferimento presentata dall’impresa “C”, senza alcun potere di intervento nei suoi confronti.
Spero di essere stato più chiaro possibile, saluti Maurizio
Non riesco a determinarmi, sull’eventuale provvedimento da adottare, in merito alla seguente situazione.
E’ stata presentata una SCIA relativa alla richiesta di trasferimento di un’attività di commercio all’ingrosso ed al minuto all’interno di un immobile edificato all’interno del Piano Insediamenti Produttivi (PIP), a seguito di un contratto di sub concessione.
Titolare in proprietà dell’area con il sovrastante manufatto Impresa “A” – locataria Impresa “B” – sublocataria Impresa “C”. In pratica l’impresa “A” concede in locazione con facoltà di sublocazione all’impresa “B” che subloca una porzione dell’immobile all’impresa “C”. Quindi attualmente all’interno dell’immobile esercitano l’attività due Imprese: “B” e “C”.
Previo controllo formale della documentazione da parte del SUAP é stata rilasciata la ricevuta SCIA e di seguito inoltrata agli uffici coinvolti nel procedimento SUAP per le verifiche di competenza.
L’ufficio comunale “Insediamenti produttivi” trasmette la propria istruttoria rilevando irregolarità nella locazione e di conseguenza nella sublocazione dell’immobile, in quanto contrastano con il Regolamento Comunale che disciplina il P.I.P. con particolare riferimento alla locazione degli immobili, sia essa completa che parziale.
Il Regolamento disciplina la locazione degli immobili assegnati in diritto di proprietà all’interno dei P.I.P. come segue:
- Gli immobili realizzati nelle aree del piano ex art. 27 L. 22/10/1977 n.865, e destinati ad attività produttive potranno essere ceduti in locazione, ai soggetti indicati nel precedente art. 3, previa autorizzazione dal Servizio competente, solo nei casi in cui siano trascorsi cinque anni dal rilascio del certificato di agibilità.
- Il Servizio competente in caso di infrazione alle disposizioni contenute al presente articolo comminerà una sanzione pecuniaria da un minimo di €…… fino ad un massimo di €……….
Pertanto, l’impresa “A” ha locato all’Impresa “B” senza previamente richiedere l’autorizzazione all’ufficio comunale competente, il quale è tenuto, ai fini del rilascio del parere favorevole, alla verifica in capo all’impresa locataria dei requisiti descritti all’art.3 ( che si omettono di elencare per non appesantire il presente quesito).
Nessun problema a carico dell’Impresa “A” la quale sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria sopra richiamata, per aver locato l’immobile all’impresa “B” in assenza dell’autorizzazione del Comune.
L’impresa “B” non essendo stata autorizzata ad insediarsi nell’immobile non avrebbe potuto, di conseguenza sublocare all’impresa “C”.
L’impresa “C”, a cascata, non avrebbe potuto trasferire la propria attività all’interno dell’immobile.
Il quesito intende conoscere quale provvedimento può essere applicato nei confronti dell’impresa “C” ovvero:
- se è applicabile l’art.19,comma 3 legge 241/1990 di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, per accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma Regolamentare comunale, nella sostanza, in quanto in assenza dell’autorizzazione del Comune alla locazione non sembrerebbe avere la disponibilità ad insediarsi nella porzione dell’immobile sublocataall’interno del P.I.P.;
- se invece non è applicabile tale fattispecie, in quanto sia il D.lgs 114/1998, sia la L.R. Lazio n.33/1999 e sia il D.lgs 59/2010 e s.m.i. non prevedono alcun obbligo per l’impresa, ai fini commerciali, di dimostrare di avere la disponibilità dell’immobile;
- nel caso non sia applicabile, l’art.19, se l’unico intervento ammissibile è l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’impresa “A” mentre resta valida ed efficace e, quindi, produce i suoi effetti la SCIA relativa al trasferimento presentata dall’impresa “C”, senza alcun potere di intervento nei suoi confronti.
Spero di essere stato più chiaro possibile, saluti Maurizio
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Il quesito è chiaro e puntuale (come al solito).
La nostra opinione, espressa in casi analoghi, è nel senso che tali circostanze (rapporti contrattuali fra le parti) sono IRRILEVANTI AI FINI AMMINISTRATIVI, ciò anche nell'ipotesi in cui una delle parti sia l'Amministrazione Comunale stessa.
L'Amministrazione comunale infatti, in questo contesto opera COME PROPRIETARIO e come tale potrà far valere la violazione delle norme contrattuali (o regolamentari richiamate dal contratto) e ciò lo potrà fare sia verso A che verso B e C.
Ma tali circostanze non influiscono sulla validità della SCIA (delle SCIA) presentate.
QUINDI il SUP non ha titolo ad intervenire con gli strumenti dell'art. 19 (nè o può fare altro ufficio) mentre l'ufficio competente sui PIP potrà esercitare i propri poteri secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
Ok, Grazie
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