Data: 2017-01-03 05:01:00

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VIA-VAS) - tariffe a carico - DECRETO 245/2016




[b]MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
[color=red]DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245 [/color]
Regolamento recante modalita' di  determinazione  delle  tariffe,  da
applicare ai  proponenti,  per  la  copertura  dei  costi  sopportati
dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle
attivita'  istruttorie,  di  monitoraggio  e  controllo  relative  ai
procedimenti  di  valutazione  ambientale  previste  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00255)
(GU n.1 del 2-1-2017)
[color=red]  Vigente al: 17-1-2017 [/color]  [/b]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                          di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n.  443,  «Delega  al  Governo  in
materia di infrastrutture ed insediamenti  produttivi  strategici  ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive»;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e,  in
particolare, la parte seconda,  titolo  II,  «Valutazione  ambientale
strategica» e la parte seconda, titolo III, «Valutazione  di  impatto
ambientale», nonche' l'art. 33, ai sensi del quale «con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  (...)  sono  definite,  sulla
base di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14  maggio  2007,  n.  90,  le  tariffe  da  applicare  ai
proponenti per  la  copertura  dei  costi  sopportati  dall'autorita'
competente per l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
istruttorie,  di  monitoraggio  e  controllo  previste  dal  presente
decreto»;
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in
particolare, l'art. 216 che, al comma 27, prevede che  «Le  procedure
per la valutazione di impatto ambientale delle grandi  opere  avviate
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  secondo  la
disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono  concluse  in
conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di  competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime  procedure  trovano
applicazione anche per le varianti.»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  18  settembre  2007,  che  disciplina
l'organizzazione e il  funzionamento  della  Commissione  Tecnica  di
verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;
  Considerato che l'art. 2, commi 615 e 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, ha stabilito che, a decorrere dall'anno  2008,  non  si
da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati  di  previsione
dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme  all'entrate  del
bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui
all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 medesima, e  che
negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi
da ripartire, con decreti  del  Ministero  competente,  nel  rispetto
delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative;
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota prot. 7071 del 21 marzo 2016;
  Acquisito il concerto del Ministro della economia e  delle  finanze
con nota prot. 8931 del 6 maggio 2016;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 marzo 2016  e
del 21 aprile 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  con  nota
prot. 10418 del 11 maggio 2016;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il presente regolamento determina gli oneri economici a
carico dei proponenti per la copertura  dei  costi  sopportati  dalla
competente autorita' statale per l'organizzazione  e  lo  svolgimento
delle  attivita'  istruttorie,  di  monitoraggio  e  controllo  delle
procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e  di
valutazione ambientale strategica (di seguito VAS).
                              Art. 2

              Oneri economici per le procedure di VIA

  1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle  procedure  di  VIA
sono determinati come segue:
[b]    a) 0,5 per mille del  valore  delle  opere  da  realizzare,  come
stabilito dall'art. 9, comma  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di  VIA  ai  sensi
dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    b)  0,25  per  mille  del  valore  dell'opera  da  realizzare  e,
comunque, nel limite massimo dell'importo di euro  10.000,00  per  le
procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, ai sensi  dell'art.
20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [/b]
                              Art. 3

Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica

  1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle  procedure  di  VAS
sono determinati come segue:
[b]    a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi  dell'art.  11
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi  dell'art.  11
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora  l'istanza  di
VAS  sia  stata  preceduta  da  una  procedura  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VAS,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  relativa  allo  stesso  piano  o
programma;
    c)  euro  5.000,00  per  le  procedure  di  verifica    di
assoggettabilita'  a  VAS,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [/b]
                              Art. 4

Oneri economici per le procedure relative alle richieste  di  riesame
                          dei provvedimenti

  1. Gli oneri  economici  dovuti  in  relazione  alle  richieste  di
riesame di provvedimenti gia' emanati sono stabiliti nella misura:
[b]    a) del 25% di quanto gia' versato a titolo di 0,5 per  mille  per
le procedure di VIA;
    b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS. [/b]
                              Art. 5

                      Modalita' di versamento

  1. Le modalita' di versamento degli oneri economici dovuti ai sensi
del presente decreto sono  disciplinate  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  da  adottarsi
entro 90 giorni dall'emanazione del presente regolamento.
  2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, le ricevute  in
originale  dell'avvenuto  pagamento  degli  oneri  economici  sono
presentate  contestualmente  all'istanza  di  avvio  delle  singole
istruttorie, corredate  da  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio,  rilasciata  dal  legale  rappresentante  della  societa'
proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale  tabella
riportante le singole voci di  costo,  ai  sensi  delle  disposizioni
indicate  nella  circolare  del  Ministero  dell'ambiente  prot.
DSA/2004/22981  del  18  ottobre  2004,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nonche' sul sito internet  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
                              Art. 6

            Disciplina transitoria ed entrata in vigore

  1. Il presente regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo
la sua entrata in vigore.
  2. Gli oneri economici dovuti in relazione alle  procedure  di  VIA
per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001,  n.  443,  avviate
alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, sono determinati come segue:
    a) 0,5 per mille del  valore  delle  opere  da  realizzare,  come
stabilito dall'art. 9, comma  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA,  ai  sensi
degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163;
    b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica  di  ottemperanza,
ai sensi dell'art. 185, commi 4  e  5,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163;
    c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato  sulla  base
del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della  prima
fase di verifica di  attuazione  per  le  procedure  di  verifica  di
attuazione, ai  sensi  dell'art.  185,  commi  6  e  7,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    d) l'importo di cui alla lettera c), suddiviso per le  annualita'
previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina
la somma che dovra' essere versata entro il 30 gennaio di ogni  anno.
Per le opere per le quali, alla data di  pubblicazione  del  presente
regolamento, le verifiche di attuazione, per alcune delle  annualita'
previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino
gia' parzialmente effettuate, l'importo e' dovuto in proporzione solo
per le restanti annualita', o quota parte di esse, per le quali  sono
ancora da espletare le attivita' di verifica;
    e) gli oneri economici dovuti  in  relazione  alle  richieste  di
riesame di provvedimenti di VIA gia' emanati e relativi  ai  progetti
di cui alla legge 21 dicembre 2001,  n.  443,  sono  stabiliti  nella
misura del 25% di quanto gia' versato a titolo di 0,5 per mille.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
    Roma, 25 ottobre 2016

                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                              Galletti

                Il Ministro dello sviluppo economico
                              Calenda

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4608

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