Data: 2017-01-03 04:48:10

Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo

Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente

[color=red][b]Corte di Giustizia (Terza Sezione) 21 dicembre 2016 [/b][/color]
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Nozione di uso di “piccole aree a livello locale” – Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate»

http://www.lexambiente.com/materie/ambiente-in-genere/116-giurisprudenza-comunitaria116/12684-ambiente-in-genere-piani-e-programmi-obbligatoriamente-soggetti-ad-una-valutazione-ambientale-solo-se-gli-stati-membri-determinano-che-essi-possono-avere-effetti-significativi-sull%E2%80%99ambiente.html

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