Data: 2017-01-01 14:56:47

NCC - titolare sospende e si fa sostituire: non più artigiano - MINISTERO

NCC - titolare sospende e si fa sostituire: non più artigiano - MINISTERO

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[b][color=red]Ministero dello Sviluppo Economico[/color]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali[/b]

prot. n. 401382 del 19.12.2016

[b]Oggetto: legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante: “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.” come modificata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 40. – Art. 10 “Sostituto alla guida”[/b]

Si fa riferimento alla vs. nota prot. n. 244449 del 10 maggio 2016 con la quale si
chiede il parere dello scrivente riguardo la possibilità di iscrivere all’albo delle imprese
artigiane il sostituto alla guida del taxi, con contestuale sospensione del soggetto titolare della
licenza, nei casi in cui il rapporto tra il titolare della licenza del servizio taxi ed il sostituto sia
regolato da un contratto di gestione, modalità prevista dall’art. 10, comma 3, della legge n.
21/92 riportata in oggetto.
Occorre premettere che l'artigianato è materia di esclusiva competenza regionale
e, nello specifico, la Regione Lazio con la nuova L.R. 17 febbraio 2015 ed il recente regolamento
di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 ha disciplinato la gestione dell’albo delle imprese artigiane ed
i relativi procedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione, adeguando, tra l’altro, la
normativa regionale alle disposizioni sull’obbligo di presentare l’istanza di iscrizione all’albo
artigiani mediante una comunicazione unica per la nascita dell’impresa previsto dall’art. 9-bis
del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito dalla l. 2 aprile 2007, n. 40).
Tuttavia, nel rispetto delle suddette competenze esclusive della regione sulla
materia, si ritiene di poter rappresentare quanto segue.
Si ricorda preliminarmente che ai sensi del previgente art. 10 (“Sostituzione alla
guida”) della suddetta legge nazionale, i titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi
potevano essere sostituiti "temporaneamente" alla guida del taxi, per un periodo non superiore
ai 6 mesi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea previsto dall’articolo 6 della medesima legge, solo in presenza di
particolari cause, certe e documentabili: motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e
puerperio, chiamata alle armi, per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui,
sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida, incarichi a tempo pieno sindacali o
pubblici elettivi.
Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 36, comma 2, lett. c), conferma il suddetto termine
tassativo di 6 mesi per la durata del contratto, modifica il primo comma del su citato art. 10 e
reca una nuova disciplina per la sostituzione alla guida dei titolari di licenza di taxi,
prevedendo che questa sia di fatto sempre possibile, in quanto ne estende l’utilizzo anche al
semplice ambito dell’orario del turno integrativo o del turno assegnato, purchè effettuata “… da
chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ...”.
Non sono state modificate, invece, le disposizioni della legge quadro relative alla
disciplina del rapporto tra titolare della licenza di taxi ed il suo sostituto. Tale rapporto può
essere regolato “… con contratto di lavoro a tempo determinato e a tal fine l’assunzione del sostituto è
equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto …” oppure mediante “… un contratto di gestione per un termine non
superiore a sei mesi.” (art. 10, comma 3, della l. n. 21/1992).
Codesta Commissione chiede, pertanto, se sia possibile “… iscrivere all’albo delle
imprese artigiane il sostituto che ha stipulato un contratto di gestione con contestuale sospensione
dell’iscrizione del titolare della licenza.”
A parere dello scrivente, in primo luogo, sarebbe opportuno considerare oltre alla
durata del contratto, la reale volontà delle parti ai fini dell’inquadramento del rapporto e
accertare che all’interno del contratto di gestione, non siano presenti clausole con le quali
l’imprenditore artigiano, nella sua qualità di titolare di impresa artigiana iscritta all’Albo, possa
aver delegato al sostituto, in tutto od in parte, la diretta responsabilità, tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla direzione e gestione dell’impresa stessa come prevede l’art. 2, comma 1 della
legge-quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443.
In tal caso è indubbio che l’imprenditore perderebbe i requisiti di artigianalità e
quindi la titolarità dell’impresa artigiana. Inoltre, potendo essere inteso anche come una sorta
di “affitto di licenza”, ci si chiede se tale contratto di gestione non sia in contrasto con le
disposizioni comunali sulla disciplina dei servizi pubblici non di linea, con possibili
ripercussioni anche riguardo la stessa titolarità della licenza per il servizio di taxi.
Si concorda, quindi, con le considerazioni rappresentate a tale proposito da codesta
Commissione nella predetta nota circa l’impossibilità di riconoscere la qualifica di imprenditore
artigiano “… che, al contrario presuppone l’assunzione totale da parte dello stesso di tutti gli oneri ed i
rischi inerenti alla direzione e gestione dell’impresa.”
Né peraltro, sembrerebbe possibile, nel caso in esame, separare semplicemente
l’imprenditore dall’impresa artigiana, nella considerazione che ai sensi dell’art. 5, comma 1
della legge è l’impresa artigiana il soggetto tenuto ad iscriversi all’AIA e non l’imprenditore, il
quale, stante il quesito posto, potrebbe essere semplicemente sostituito temporaneamente da
chiunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza che per questa ragione l’impresa
perda i requisiti di artigianalità e debba essere cancellata dall’albo.
Tale dissociazione tra l’imprenditore e l’impresa artigiana, se, come sembra, può
essere considerata ammissibile da codesta CRA in relazione alla normativa sull’artigianato, a
parere dello scrivente, sembra essere in conflitto con le disposizioni della legge-quadro n.
21/92.
Infatti l'art. 7, comma primo, prevede che i titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi … “al fine del libero esercizio della propria attività…”, debbano essere iscritti, “
…nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane …”. Se ne
può desumere, pertanto, che la figura dell'imprenditore artigiano prevista dall'art. 1 della legge
n. 443/85, è incardinata alla licenza rilasciata dal Comune: il tassista è imprenditore artigiano,
in quanto intestatario di licenza per l’esercizio di servizio di taxi, ed in qualità di titolare assume
la piena responsabilità dell’impresa artigiana da lui condotta, con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti la sua direzione e gestione. Sembrerebbe indubbio, quindi, che l’iscrizione all’albo, per
espressa disposizione di legge, sia prevista solo per il titolare di licenza.
In considerazione della possibilità di utilizzo del sostituto anche nel ristretto
ambito dei turni integrativi o assegnati, non sembra possibile, d'altra parte, alcuna alternanza
temporanea, - per brevi periodi e comunque mai per periodi superiori a sei mesi -, tra titolare e
sostituto, in quanto la legge n. 21/92 non sembra prevederlo e disciplina solo due tipologie di
“cessione” della licenza, alle quali si accenna solo a titolo informativo: nel caso di conferimento
per recesso del socio (art. 7 commi 2 e 3) “la licenza … non potrà essere ritrasferita al socio
conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso”, mentre la trasferibilità della licenza
(art. 9 comma 3) prevede invece che, al titolare che abbia trasferito la licenza “... non può esserne
attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal
trasferimento della prima.”
Inoltre, poiché l’'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve intendersi
costitutiva di tutti gli effetti giuridici che la legge ricollega al possesso della qualifica di impresa
artigiana, si osserva che tale alternanza temporanea titolare/sostituto dovrebbe avere effetto,
tra l’altro, anche sugli obblighi concernenti l'applicazione della normativa previdenziale,
assistenziale, fiscale, nonché sui benefici derivanti da agevolazioni e incentivi, sia statali che
regionali.
Non sembra ipotizzabile, pertanto, ai fini dell’iscrizione del sostituto nell’AIA con
contestuale sospensione del titolare della licenza “…un trasferimento temporaneo della licenza che si
sostanzierebbe in una cessione d’azienda ...” di cui si fa menzione nella suddetta nota, in quanto
tale cessione, di durata comunque non superiore a 6 mesi, si porrebbe in contrasto con la legge
statale, nonché, presumibilmente, con le disposizioni regionali e comunali emanate in
attuazione della norma nazionale.
Viste le considerazioni che precedono, a parere dello scrivente, la sostituzione alla
guida, qualsiasi sia la forma contrattuale scelta dall’imprenditore artigiano per regolare il
rapporto, dovrebbe intendersi svolta per conto del titolare della licenza, il quale mantiene la
titolarità dell’impresa che conduce, nonchè tutti obblighi che ne discendono, fermo restando la
responsabilità del sostituto derivante dall’effettivo svolgimento del servizio.
Si rammenta a tale proposito che l’art. 4 della legge-quadro sull’artigianato n.
443/85 definisce “prestazione d’opera” il servizio reso dal personale dipendente diretto
personalmente dall’imprenditore artigiano. Si ritiene che tale collaborazione prestata in qualità
di sostituto alla guida del titolare, possa assumere le caratteristiche previste per il prestatore di
lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c.
In conclusione, l’obiettivo dell’articolo 10 della legge n. 21 del 1992, a giudizio dello
scrivente, è quello di consentire, nei casi individuati dalla norma, il mantenimento della
titolarità della licenza quando l’imprenditore artigiano sia impossibilitato a svolgere l'attività
per la quale la licenza stessa è stata rilasciata, ovvero quando il sostituto sia impiegato, su
disposizione del comune, per coprire turni integrativi o ampliare l’orario assegnato, nel rispetto
dell’orario massimo di lavoro stabilito dalle norme vigenti per singolo conducente, al fine di
assicurare il tempestivo adeguamento del servizio per eventi straordinari o periodi di possibile
incremento della domanda come prevede anche l’art. 6 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
Codesta Commissione, infine, segnala disomogeneità di comportamenti da parte
delle “… diverse Camere di commercio italiane … in quanto in talune Regioni si provvede all’iscrizione
al registro delle imprese del sostituto, in altre no, in altre ancora si iscrive il sostituto solo qualora il
contratto di gestione abbia durata semestrale…”.
Si osserva preliminarmente che l’iscrizione all’AIA di una impresa artigiana è
disciplinato dall’art. 9-bis del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, - articolo inserito dall'art. 6, comma 2,
lett. f-sexies), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n.
106 -, ai sensi del quale “Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa … l’interessato presenta una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita
dell’impresa …” di cui all’art. 9 del suddetto d.l. n. 7/07 (comma 1).
La dichiarazione di cui sopra, per l’impresa (individuale) esclusivamente artigiana
“… determina l’iscrizione dall’albo imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione
regionale , con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.”
La norma affida poi alle regioni la disciplina relativa alle “… procedure per gli accertamenti e i
controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, … nonché le
modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati …”.
La predetta annotazione dell’impresa artigiana nella sezione speciale del registro
delle imprese, nonché le successive denunce di modifica e cessazione sono disciplinate dall’art.
2 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, nonché dall’art. 19 (“Annotazione dell’impresa artigiana”)
del Regolamento 7 dicembre 1995, n. 581. Quest’ultimo provvedimento non prevede alcuna
valutazione discrezionale da parte degli uffici camerali, che devono limitarsi ad eseguire le
annotazioni così come comunicate dalla Commissione per l’artigianato, provinciale o regionale
che sia o a da altro soggetto delegato dalla regione.
Pertanto, le differenti posizioni rilevate da codesta Commissione, nella gestione
delle richieste di iscrizione della figura del sostituto alla guida, potrebbero essere attribuite alle
autonome valutazioni dei singoli organismi competenti, regionali o che operano su delega della
regione, responsabili della tenuta dell’albo imprese artigiane.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

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