Data: 2016-12-30 06:03:19

Autorizzazione trattamento dati giudiziari da parte di privati e enti pubblici

Autorizzazione trattamento dati giudiziari da parte di privati e enti pubblici

[img width=300 height=242]http://www.visure.it/wp-content/uploads/2015/04/certificato-casellario-giudiziale.jpg[/img]

[b]GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  giudiziari  da  parte  di privati,  di  enti  pubblici  economici  e  di  soggetti  pubblici.
(Autorizzazione n. 7/2016). (16A08989)
(GU n.303 del 29-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 61)[/b]


          IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,  presidente,
della  dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della  dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti,
e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (di  seguito
«Codice»);
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera e) del Codice, il quale  individua
i dati giudiziari;
  Visti, in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27  del  Codice,
che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da
parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici,
soltanto  se  autorizzato  da  espressa  disposizione  di  legge  o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di  rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi  di  dati  trattati  e  le
precise operazioni eseguibili;
  Visti gli  articoli  21,  comma  2,  e  20,  commi  2  e  4,  e  le
disposizioni relative a specifici settori di cui alla  Parte  II  del
Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo  IV,  nel  quale
sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico  che  rendono
ammissibile il trattamento di dati giudiziari da  parte  di  soggetti
pubblici;
  Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i principi  applicabili  al
trattamento di dati sensibili  e  giudiziari  da  parte  di  soggetti
pubblici;
  Considerato che il trattamento dei dati in  questione  puo'  essere
autorizzato  dal  Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
  Considerato che le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti  di  autorizzazione  da  parte  di
numerosi titolari del trattamento;
  Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in  sostituzione
di  quelle  in  scadenza  il  31  dicembre  2016,  armonizzando  le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art.  41,  comma  5,
del Codice, e, in particolare,  efficaci  fino  al  24  maggio  2018,
tenuto conto che a decorrere dal 25 maggio 2018 sara' applicabile  il
regolamento (UE) 2016/679, entrato  in  vigore  il  24  maggio  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  recante
«Attuazione  dell'art.  60  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
aggiornato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di mediazione
finalizzata  alla  conciliazione  delle  controversie  civili  e
commerciali» e il regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale  18
ottobre 2010, n. 180,  emanato  ai  sensi  dell'art.  16  del  citato
decreto  legislativo,  i  quali  prevedono  che  gli  organismi  di
mediazione, gli enti di formazione e  il  Ministero  della  giustizia
trattino i  dati  giudiziari  per  l'accertamento  dei  requisiti  di
onorabilita'  dei  mediatori  nonche'  dei    soci,    associati,
amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e
attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di  poteri  di
vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;
  Visti gli articoli 51 e 52 del Codice  in  materia  di  informatica
giuridica e  ritenuta  la  necessita'  di  favorire  la  prosecuzione
dell'attivita'  di  documentazione,  studio  e  ricerca  in  campo
giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione  di  dati
relativi  a  precedenti  giurisprudenziali,  in  ragione  anche
dell'affinita'  che  tali  attivita'  presentano  con  quelle  di
manifestazione del pensiero disciplinate dall'art. 137 del Codice;
  Considerata la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di  alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno  o  di  pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e  le  liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'  delle  persone,  e  in
particolare, per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali
sancito dall'art. 1 del Codice;
  Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il  quale  stabilisce  che  i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia  di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
  Visti gli articoli 31 e  seguenti  del  Codice  e  il  disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice,  recanti  norme  e
regole sulle misure di sicurezza;
  Visto l'art. 41 del Codice;
  Visti  gli  articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia  di
trasferimento di dati personali all'estero;
  Visto l'art. 167 del Codice;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

                              Autorizza

il trattamento dei dati  giudiziari  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera e), del Codice,  per  le  finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e  27  del
Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
[color=red][b]  Prima  di  iniziare  o  proseguire  il  trattamento,  i  sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati  riducendo  al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite  nei
singoli casi possono  essere  realizzate  mediante,  rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalita' che  permettano  di  identificare
l'interessato solo in caso di necessita', in conformita'  all'art.  3
del Codice. [/b][/color]

                              Capo I


                        Rapporti di lavoro

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza  richiesta,  a  persone
fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
  a) sono parte di un rapporto di lavoro;
  b) utilizzano prestazioni lavorative  anche  atipiche,  parziali  o
temporanee;
  c) conferiscono un  incarico  professionale  a  consulenti,  liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
  Il trattamento deve essere indispensabile per:
  A. adempiere  o  esigere  l'adempimento  di  specifici  obblighi  o
eseguire  specifici  compiti  previsti  da  leggi,  dalla  normativa
dell'Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi,  anche
aziendali, e ai soli fini della  gestione  del  rapporto  di  lavoro,
anche autonomo o non retribuito od onorario;
  B. verificare, limitatamente  ai  dati  strettamente  necessari,  i
requisiti di onorabilita' dei dipendenti  di  societa'  operanti  nel
settore del rating.
  L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in relazione
ad  un'attivita'  di  composizione  di  controversie  esercitata  in
conformita' alla legge  svolgono  un  trattamento  indispensabile  al
medesimo fine.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti a soggetti che  hanno
assunto o intendono assumere la qualita' di:
  a) lavoratori subordinati,  anche  se  parti  di  un  contratto  di
apprendistato, o di formazione e  lavoro,  o  di  inserimento,  o  di
lavoro ripartito, o di lavoro  intermittente  o  a  chiamata,  ovvero
prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione,
o  in  rapporto  di  tirocinio,  ovvero  di  associati  anche  in
compartecipazione o di titolari di borse  di  lavoro  e  di  rapporti
analoghi e, con riferimento a quanto previsto al  punto  1),  lettera
B), limitatamente ai  soli  lavoratori  effettivamente  impiegati  in
attivita' di rating;
  b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
  c) consulenti e liberi  professionisti,  agenti,  rappresentanti  e
mandatari.

                              Capo II


            Organismi di tipo associativo e fondazioni

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata:
  a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi  partiti  e
movimenti  politici,  associazioni  ed  organizzazioni  sindacali,
patronati, associazioni a scopo assistenziale o  di  volontariato,  a
fondazioni, comitati e ad ogni altro  ente,  consorzio  od  organismo
senza scopo di  lucro,  dotati  o  meno  di  personalita'  giuridica,
nonche' a cooperative sociali e societa' di mutuo  soccorso  di  cui,
rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886,
n. 3818;
  b) ad enti ed associazioni anche non  riconosciute  che  curano  il
patrocinio, il recupero, l'istruzione, la  formazione  professionale,
l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela  di  diritti
in favore dei soggetti cui si  riferiscono  i  dati  o  dei  relativi
familiari e conviventi.
  Il trattamento deve  essere  indispensabile  per  perseguire  scopi
determinati e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo
statuto o da un contratto collettivo.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:
  a) ad  associati,  soci  e  aderenti,  nonche',  nei  casi  in  cui
l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo  o  dallo
statuto, a soggetti che  presentano  richiesta  di  ammissione  o  di
adesione;
  b) a beneficiari,  assistiti  e  fruitori  delle  attivita'  o  dei
servizi  prestati  dall'associazione,  dall'ente  o  dal  diverso
organismo.

                              Capo III


                        Liberi professionisti

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta ai:
  a) liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per
l'esercizio di  un'attivita'  professionale,  in  forma  individuale,
associata o societaria, anche in conformita' al decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96 e all'art. 10 della legge 12 novembre  2011,  n.
183;
  b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi  o  elenchi  speciali,
istituiti anche ai sensi dell'art.  34  del  regio  decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante l'ordinamento della professione di avvocato;
  c)  sostituti  e  ausiliari  che  collaborano  con  il  libero
professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile,  praticanti
e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari  di  un  autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
  I dati relativi a terzi possono essere trattati solo ove  cio'  sia
strettamente  indispensabile  per  eseguire  specifiche  prestazioni
professionali  richieste  dai  clienti  per  scopi  determinati  e
legittimi.

                              Capo IV


Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
                            commerciali

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e  finalita'  del
trattamento.
  a) Per il perseguimento  della  finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico  individuata  dall'art.  69  del  Codice  (Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta,
a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera  e),
del Codice per adempiere ad  obblighi  previsti  da  disposizioni  di
legge  e  regolamento  in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali:
  1. gli organismi di mediazione costituiti da enti  privati  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 28/2010 e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati  dei
soci,  associati,  amministratori  e  rappresentanti,  nonche'  dei
mediatori iscritti;
  2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 28/2010 e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati  dei
mediatori iscritti;
  3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del  decreto
legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e  integrazioni,  e
art. 1, comma 1, lettera n) del decreto ministeriale n. 180/2010  con
riferimento  ai  dati  dei  soci,  associati,  amministratori  e
rappresentanti;
  b) Per il perseguimento  delle  finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico  individuate  dall'art.  69  del  Codice  (Onorificenze,
ricompense  e  riconoscimenti),  nonche'  dall'art.  67  del  Codice
(Attivita' di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia  e'
autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma  1,
lettera e), del Codice ai sensi dell'art. 16 del decreto  legislativo
n.  28/2010  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'
relative disposizioni attuative, per la gestione del  registro  degli
organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e  per
la  verifica  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui  al  decreto
ministeriale  n.  180/2010  di  soci,  associati,  amministratori  e
rappresentanti  degli  organismi  di  mediazione  e  degli  enti  di
formazione  di  natura  privata,  nonche'  dei  singoli  mediatori  e
formatori.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari  relativi  ai
requisiti  di  onorabilita'  previsti  dal  decreto  ministeriale  n.
180/2010  previsti  per  soci,  associati,    amministratori    e
rappresentanti  degli  organismi  di  mediazione  e  degli  enti  di
formazione  di  natura  privata,  nonche'  dei  singoli  mediatori  e
formatori («non avere riportato condanne definitive per  delitti  non
colposi  o  a  pena  detentiva  non  sospesa;  non  essere  incorso
nell'interdizione perpetua o  temporanea  dai  pubblici  uffici;  non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione  o  di  sicurezza»  -
art. 4 decreto ministeriale n. 180/2010).
3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati  giudiziari  e  le  sole
operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e  non  eccedenti
in  relazione  alla  specifica  finalita'  perseguita,  nei  limiti
stabiliti dalle norme di legge e regolamento.
4) Comunicazione dei dati.
  Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e
controllo attribuitigli dalla normativa di settore puo' comunicare  i
dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del Codice:
  agli organismi di mediazione e agli enti di  formazione  di  natura
privata in relazione ai  requisiti  di  onorabilita'  previsti  dagli
articoli 4, comma 2, lettera c)  e  18,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto ministeriale  n.  180/2010  per  i  propri  soci,  associati,
amministratori e rappresentanti;
  agli organismi di  mediazione  di  natura  pubblica  e  privata  in
relazione ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 4, comma 3,
lettera c), del decreto ministeriale  n.  180/2010  per  i  mediatori
individuati nei propri elenchi.

                              Capo V


Imprese bancarie ed assicurative ed altri titolari dei trattamenti

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
    a) ad imprese autorizzate  o  che  intendono  essere  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' bancaria e  creditizia,  assicurativa  o
dei  fondi  pensione,  anche  se  in  stato  di  liquidazione  coatta
amministrativa, ai fini:
  1)  dell'accertamento,  nei  casi  previsti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti, del requisito di onorabilita' nei confronti  di  soci  e
titolari di cariche direttive o elettive;
  2) dell'accertamento, nei soli casi  espressamente  previsti  dalla
legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
  3) dell'accertamento di responsabilita' in relazione a  sinistri  o
eventi attinenti alla vita umana;
  4) dell'accertamento di  situazioni  di  concreto  rischio  per  il
corretto  esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  in  relazione  ad
illeciti direttamente connessi con la medesima attivita'. Per  questi
ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati  in  una
specifica banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera  p),
del Codice, il titolare  deve  inviare  al  Garante  una  dettagliata
relazione sulle modalita' del trattamento;
  b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito
di un'attivita' di richiesta,  acquisizione  e  consegna  di  atti  e
documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico
degli interessati;
  c) alle societa' di intermediazione  mobiliare,  alle  societa'  di
investimento a capitale variabile,  alle  societa'  di  gestione  del
risparmio e dei fondi  pensione  e  alle  societa'  di  gestione  dei
mercati regolamentati o  alle  societa'  di  gestione  accentrata  di
strumenti finanziari  ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  di
onorabilita'  in  applicazione  della  normativa  in  materia  di
intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche
complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento;
  d) alle societa' operanti nel  settore  del  rating,  limitatamente
alle  informazioni  strettamente  indispensabili  a  verificare  la
sussistenza o meno dei requisiti di onorabilita' in capo ai soli soci
responsabili di incarichi di revisione presso societa'  italiane  che
abbiano emesso strumenti finanziari quotati su mercati finanziari non
nazionali,  in  relazione  ai  comportamenti  penalmente  rilevanti
individuati dalla normativa nazionale e  al  fine  di  consentire  la
registrazione  della  societa'  (e  degli  stessi  soci)  presso  le
organizzazioni  governative  responsabili  della  stabilita'    e
trasparenza dei mercati finanziari di riferimento.
2) Ulteriori trattamenti.
  L'autorizzazione e' rilasciata altresi':
  a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte
di un terzo in sede giudiziaria, nonche'  in  sede  amministrativa  o
nelle procedure di arbitrato, di mediazione e  di  conciliazione  nei
casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell'Unione  europea,  dai
regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da  far
valere o difendere sia di rango pari a quello  dell'interessato  e  i
dati siano trattati  esclusivamente  per  tale  finalita'  e  per  il
periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
  b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai dati e  ai
documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti in materia;
  c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi  che
esercitano un'attivita' di  investigazione  privata  autorizzata  con
licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni e integrazioni).
  Il trattamento deve essere necessario:
  1. per permettere a chi conferisce uno specifico  incarico  di  far
valere o difendere in sede giudiziaria un proprio  diritto  di  rango
pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero  un
diritto  della  personalita'  o  un  altro  diritto  fondamentale  ed
inviolabile;
  2. su incarico di un difensore in riferimento  ad  un  procedimento
penale, per ricercare e individuare elementi a  favore  del  relativo
assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto  alla
prova (art. 190 del codice di procedura penale  e  legge  7  dicembre
2000, n. 397) e nel rispetto delle regole  di  comportamento  dettate
dal «Codice di deontologia e di buona condotta per i  trattamenti  di
dati personali  effettuati  per  svolgere  investigazioni  difensive»
(deliberazione del Garante  n.  60  del  6  novembre  2008,  Gazzetta
Ufficiale 24 novembre 2008,  n.  275)  che  costituiscono  condizione
essenziale per la liceita' e la correttezza dei trattamenti  di  dati
personali effettuati anche da avvocati, nell'ambito dello svolgimento
del proprio incarico professionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del
Codice;
    d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni
di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o  in
materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e  di  altre
gravi forme di manifestazione  di  pericolosita'  sociale,  contenute
anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, e nel decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
recante  il  «Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136», e successive modificazioni  ed  integrazioni,  o  per  poter
produrre la documentazione prescritta dalla legge per  partecipare  a
gare d'appalto;
  e) a chiunque, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneita'
morale di coloro che  intendono  partecipare  a  gare  d'appalto,  in
adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti;
  f) a chiunque per  l'attuazione  della  disciplina  in  materia  di
attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo  2012,
n. 27.

                              Capo VI


                      Documentazione giuridica

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata per il trattamento, ivi compresa  la
diffusione,  di  dati  relativi  a  sentenze  e  altri  provvedimenti
giurisdizionali, per finalita' di informazione giuridica,  ovvero  di
documentazione, di  studio  e  di  ricerca  in  campo  giuridico.  Il
trattamento, disciplinato dagli articoli 51 e  52  del  Codice,  deve
essere effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite nelle «Linee
guida in materia di trattamento di dati personali nella  riproduzione
di  provvedimenti  giurisdizionali  per  finalita'  di  informazione
giuridica» (deliberazione del Garante del 2 dicembre  2010,  Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2011, n. 2).

                              Capo VII


              Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

  Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti  ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:
1) Dati trattati.
  Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per
le  quali  e'  ammesso  il  trattamento  e  che  non  possano  essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati  anonimi  o
di dati personali di natura diversa.
2) Modalita' di trattamento.
  Il trattamento dei  dati  deve  essere  effettuato  unicamente  con
operazioni, nonche' con logiche e mediante  forme  di  organizzazione
dei dati strettamente indispensabili in rapporto  agli  obblighi,  ai
compiti o alle finalita' precedentemente  indicati.  Fuori  dei  casi
previsti dai Capi V, punto  2  e  VI,  o  nei  quali  la  notizia  e'
acquisita da fonti accessibili  a  chiunque,  i  dati  devono  essere
forniti dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,  n.  313  e
successive modificazioni.
3) Conservazione dei dati.
[b]  Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera
e) del Codice, i dati possono essere conservati  per  il  periodo  di
tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore  a  quello  strettamente  necessario  per  le  finalita'
perseguite. [/b]
  Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice,  i
soggetti  autorizzati  [b]verificano  periodicamente  l'esattezza  e
l'aggiornamento dei dati, nonche' la  loro  pertinenza,  completezza,
non eccedenza e necessita' rispetto  alle  finalita'  perseguite  nei
singoli casi.[/b] Al fine di assicurare che  i  dati  siano  strettamente
pertinenti, non eccedenti e indispensabili  rispetto  alle  finalita'
medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il  rapporto
tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I  dati  che,
anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non possono essere  utilizzati,  salvo  che  per
l'eventuale  conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del
documento che li contiene. Specifica attenzione e'  prestata  per  la
verifica dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti  diversi  da
quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti  e  le
prestazioni.
4) Comunicazione e diffusione.
  I dati possono essere  comunicati  e,  ove  previsto  dalla  legge,
diffusi, a  soggetti  pubblici  o  privati  nei  limiti  strettamente
indispensabili per le finalita' perseguite e nel  rispetto,  in  ogni
caso,  del  segreto  professionale  e  delle  altre  prescrizioni
sopraindicate.
5) Richieste di autorizzazione.
  I  titolari  dei  trattamenti  che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione  della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare una richiesta di autorizzazione  al  Garante,  qualora  il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle  prescrizioni
suddette.
  Le richieste di autorizzazione pervenute o  che  perverranno  anche
successivamente alla data di  adozione  del  presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per  i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
  Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel  presente
provvedimento, il Garante non prendera' in  considerazione  richieste
di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita'  alle
relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell'art. 41  del  Codice,
il loro  accoglimento  sia  giustificato  da  circostanze  del  tutto
particolari  o  da  situazioni  eccezionali  non  considerate  nella
presente autorizzazione.
6) Norme finali.
  Restano fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa dell'Unione  europea  che  stabiliscono
divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento  di  dati
personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, fatto  salvo  dall'art.  113  del
Codice, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini,  anche  a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o  sindacali  del
lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della  valutazione
dell'attitudine professionale  del  lavoratore  e  dall'art.  10  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie
per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati
di effettuare determinate indagini o  comunque  trattamenti  di  dati
ovvero di preselezione di lavoratori.
  Restano fermi, altresi', gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la
rivelazione senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi deontologici o  di  buona  condotta  relativi  alle  singole
figure professionali.
7) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione ha efficacia dal 1° gennaio 2017 fino al
24 maggio 2018, tenuto conto che a decorrere dal 25 maggio 2018 sara'
applicabile il regolamento (UE) 2016/679  (relativo  alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE) entrato in vigore il 24  maggio  2016,  salve  le
modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di
eventuali novita' normative rilevanti in materia e ferme restando  le
determinazioni eventualmente adottate dall'Autorita' in  applicazione
del citato regolamento.
  La  presente  autorizzazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 15 dicembre 2016

                            Il presidente
                                Soro


                            Il relatore
                              Iannini


                      Il segretario generale
                                Busia

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/29/16A08989/sg

riferimento id:38106
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it