La L.R. Abruzzo n. 41/2012 nell'art. 35 ha previsto per l'esercizio dell'attività funebre la presentazione della SCIA e dei requisiti specifici di una autofunebre e della rimessa. Mentre nell'art. 39 ha previsto le sanzioni, però per la mancanza della SCIA non prevede una sanzione, infatti sono sanzionati solo i commi 4 e 5 dell'art. 35. Adesso se un soggetto esercita senza presentare la SCIA a cosa incorre ovvero se la esercita senza possedere/mantenere i requisiti quale provvedimento sanzionatorio posso applicare. Grazie
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La L.R. Abruzzo n. 41/2012 nell'art. 35 ha previsto per l'esercizio dell'attività funebre la presentazione della SCIA e dei requisiti specifici di una autofunebre e della rimessa. Mentre nell'art. 39 ha previsto le sanzioni, però per la mancanza della SCIA non prevede una sanzione, infatti sono sanzionati solo i commi 4 e 5 dell'art. 35. Adesso se un soggetto esercita senza presentare la SCIA a cosa incorre ovvero se la esercita senza possedere/mantenere i requisiti quale provvedimento sanzionatorio posso applicare. Grazie
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Se è vero che la disciplina sanzionatoria è INCOMPLETA, nel caso di esercizio di una attività funebre senza titolo (scia) ci troveremo a dover applicare altre disposizioni fra cui le norme sanzionatorie per mancanza art. 115 tulps (agenzia d'affari) o per esercizio di commercio al dettaglio senza titolo.
Se non vi sono tali attività .... allora MANCA LA SANZIONE .... così è! E stante il princ ipio di legalità (L. 689/1981) non si può fare niente.
[b]Abruzzo - L.R. 10/08/2012, n. 41 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 39 Sanzioni.
In vigore dal 13 settembre 2012
1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.
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