[b][size=14pt]Milleproroghe approvato: CONCESSIONI AAPP prorogate al 2020[/size][/b]
[img width=300 height=109]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15723525_576931672516384_6656756973074988045_o.png?oh=b5f5a22372dc8d01fd9b37ce71c28a7a&oe=5922B8FD[/img]
E' quanto ha approvato il Consiglio dei ministri il 29 dicembre 2016 ([color=red][b]versione ufficiosa[/b][/color]) il cui testo integrale trovate in allegato.
[size=18pt][b]I primi commenti (aggiornamento periodico):[/b][/size]
[b]Confesercenti sul decreto Milleproroghe alle concessioni ambulanti: "È un fulmine a ciel sereno"[/b]
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/12/30/confesercenti-sul-decreto-milleproroghe-alle-concessioni-ambulanti-un-fulmine-a-ciel-sereno.html
[b]E alla fine i Tredicine li salva il governo[/b]
http://www.nextquotidiano.it/bolkestein-rinvio-al-2020-alla-fine-tredicine-li-salva-governo/
[b]Gli ambulanti (momentaneamente) fuori da Dir. Bolkestein.[/b]
http://segretaridellazio.blogspot.it/2016/12/con-il-milleproroghe-proroga-al-31.html
[b]Milleproroghe: Innocenti (ANVA), “intervento su concessioni ambulanti è fulmine a ciel sereno, così si crea incertezza”[/b]
http://www.confesercenti.it/blog/milleproroghe-innocenti-anva-intervento-su-concessioni-ambulanti-e-fulmine-a-ciel-sereno-cosi-si-crea-incertezza/
[b]Il Governo: stop per 4 anni all’obbligo di gara per gli ambulanti [/b]
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-12-03/il-governo-stop-4-anni-all-obbligo-gara-gli-ambulanti--172146.shtml?uuid=ADUhou6B
[b]Anva, no a proroga concessioni ambulanti[/b]
http://www.ansa.it/pmi/notizie/associazioni/2016/12/29/anva-no-a-proroga-concessioni-ambulanti_00defb34-a86d-4d2f-a09c-74654df86f45.html
[b]Ambulanti, vittoria M5S nel Milleproroghe![/b]
http://www.movimento5stelle.it/parlamento/2016/12/ambulanti-vittoria-m5s-nel-milleproroghe.html
[b]Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche al 31-12-2020?[/b]
http://suapitalia.blogspot.it/2016/12/proroga-delle-concessioni-di-commercio.html
[color=red][b][size=18pt]Commento a caldo del dott. Simone Chiarelli[/size][/b][/color]
[img width=300 height=178]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/15781611_576949765847908_4531020223510508156_n.png?oh=ef32092c7068d5278c18d8312acc94b6&oe=58E19B0A[/img]
https://youtu.be/D4459aFrv0k
E io che dovrei pubblicare il bando giovedì 5 cosa faccio? Sospendo? >:( >:( >:( >:( >:( >:(
riferimento id:38101...Ricordiamoci che trattasi di notizia "bomba" ancora UFFICIOSA.
Il sito della Presidenza del Consiglio non riporta nell'elenco delle principali proroghe approvate proprio la nostra. Dimenticanza?? errore voluto? o....????
Simone, lo staff, chi dispone del testo UFFICIALE?????
Cari saluti
Buongiorno, il rinvio delle concessioni su AA.PP. sembra essere un bel regalo di fine anno, ma quei comuni che hanno già emesso i bandi per l' avvio delle procedure di selezione, come devono comportarsi ? Occorre attendere un comunicato ufficiale dalla Regione ? E se il decreto milleproroghe non dovesse essere convertito in legge, cosa succede concretamente ? :-\
riferimento id:38101
E io che dovrei pubblicare il bando giovedì 5 cosa faccio? Sospendo? >:( >:( >:( >:( >:( >:(
[/quote]
Ciao,
se hai visto il video del dott. Simone Chiarelli (https://youtu.be/D4459aFrv0k), il CONSIGLIO (ovviamente in questa fase è difficile poterti rassicurare) è ANDARE AVANTI CON I BAANDI, sia nel caso in cui siano già stati pubnblicati che nel caso in cui siano da pubblicare.
Ciò perchè mantenendo i bandi sei sempre in tempo, alla scadenza, di non assegnare dando atto del decreto.
QUALORA invece la norma fosse modificata o non convertita .... potrai sempre mantenere il bando e proseguire conformemente ad esso.
QUINDI in questa situazione suggeriamo di non adottare atti avventati ... anche se apparentemente in linea con le nuove disposizioni.
P.S.
[b]IN OGNI CASO: attendere l'uscita del decreto fra oggi e domani.[/b]
...Ricordiamoci che trattasi di notizia "bomba" ancora UFFICIOSA.
Il sito della Presidenza del Consiglio non riporta nell'elenco delle principali proroghe approvate proprio la nostra. Dimenticanza?? errore voluto? o....????
Simone, lo staff, chi dispone del testo UFFICIALE?????
Cari saluti
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Il testo ufficiale è solo quello in Gazzetta.
E' vero che il sito del Governo non lo cita ... ma come vedi qui sotto tutti gli organi di stampa la danno per certa, compreso DECARO (Anci) che ha twittato (ed oggi un tweet è fonte del diritto!) ..... attendiamo l'uscita in Gazzetta e STATE COLLEGATI che faremo altro VIDEOINTERVENTO più articolato in risposta alle varie problematiche
In allegato la versione UFFICIOSA dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ... ancora versione "NON UFFICIALE" (in quanto soggetta a possibili correzioni e coordinamenti formali).
Fra le variazioni:
[img width=300 height=84]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15741282_10212426123517411_5843918538775297099_n.jpg?oh=b3dbc302271f78caf77e702d887bb84f&oe=59228369[/img]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38108.0
[img]http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/PRL/Globalheader/img/v2014LogoRL.png[/img]
Decreto milleproroghe e riassegnazione posteggi
30/12/2016
A fronte delle ricorrenti e numerose richieste di informazione comprensibilmente indirizzate in queste ore anche a Regione Lombardia da Comuni ed Operatori a seguito della divulgazione a mezzo stampa di una bozza di testo del cosiddetto Decreto “Milleproroghe” esaminato ieri 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri, che parrebbe contenere all’art. 6 comma 7 una disposizione secondo la quale sarebbero prorogate al 2020 le concessioni commerciali su area pubblica attualmente vigenti, si segnala sul piano meramente tecnico-giuridico, quanto segue.
1. Al momento non vi è in atti alcuna comunicazione da parte del Governo che preannunci o accompagni la volontà di effettuare tale modifica che, se confermata, andrebbe ad incidere unilateralmente su un iter disciplinato da norme oggetto di Intesa in sede di Conferenza Unificata.
2. La disposizione contenuta nella bozza divulgata ieri ricalca esattamente la proroga automatica per le concessioni degli stabilimenti balneari già oggetto di pronuncia definitiva da parte della CORTE DI GIUSTIZIA CE, con la SENTENZA 14 luglio 2016, n.C-458/14 - Pres. A Tizzano; Rel.J.L. da Cruz Vilaça, che ne ha stabilito l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
3. In ogni caso, si ricorda che l’unico testo giuridicamente rilevante sarà quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a seguito del perfezionamento dell’iter del Decreto legge. Solo sulla base di quel testo sarà possibile verificare l’effettiva esistenza, nonché gli effetti e la portata, di eventuali nuove norme in materia oltre a quelle già contenute nel d.lgs. 59 / 2010, nell’Intesa attuativa del 2012 e nei successivi atti adottati, su queste basi, dalla Conferenza Unificata, dalle Regioni e dagli Enti locali.
4. Trattandosi peraltro di un Decreto Legge, la norma dovrà essere ovviamente oggetto di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni e deve dunque essere tenuto presente che potrebbe essere nel frattempo modificata.
[color=red][b]Non è pertanto possibile effettuare al momento da parte di Regione Lombardia alcuna analisi o approfondimento, né conseguentemente dare indicazioni di sorta, se non richiamare gli scenari giuridicamente possibili:[/b][/color]
[b]- i Comuni che decidessero di interrompere la pubblicazione dei bandi o le loro procedure attuative, qualora la disposizione non venisse confermata o venisse annullata a seguito di ricorso vittorioso avverso il Decreto Legge, correrebbero il rischio di non attuare il percorso definito dall’Intesa e si esporrebbero a conseguenze e costi eventualmente esposti dagli aventi causa, infatti, sulla base dell’Intesa e degli atti correlati, le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a luglio 2017 e non ci sarebbe per i Comuni il tempo materiale di riproporre i bandi;
- I Comuni che intendessero invece procedere nel percorso definito dal d.lgs. 59 / 2010 e dall’Intesa del 2012, si metterebbero al riparo dal rischio di cui allo scenario precedente, potendo comunque riservarsi di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per farlo.[/b]
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Commercio%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213848776083&p=1213848776083&pagename=DG_COMMWrapper
In Gazzetta Ufficiale Milleproroghe al 31/12/2018 per commercio AAPP
[size=18pt]DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini. (16G00260)[/size]
[img width=300 height=84]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15741282_10212426123517411_5843918538775297099_n.jpg?oh=b3dbc302271f78caf77e702d887bb84f&oe=59228369[/img]
[size=14pt][b]Art. 6 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al [color=red]31 dicembre 2018[/color].[/b][/size]
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00260/sg
In Gazzetta Ufficiale Milleproroghe al 31/12/2018 per commercio AAPP
[size=18pt]DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini. (16G00260)[/size]
[img width=300 height=84]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15741282_10212426123517411_5843918538775297099_n.jpg?oh=b3dbc302271f78caf77e702d887bb84f&oe=59228369[/img]
[size=14pt][b]Art. 6 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al [color=red]31 dicembre 2018[/color].[/b][/size]
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00260/sg
[/quote]
Il Belpaese.... che tristezza.
Poi la colpa del malfunzionamento della macchina statale è sempre dei dipendenti pubblici. Andremmo invece premiati, solo per il fatto di dipendere da una massa di interdetti che legifera "a cazzum" creando solo confusione.
Da bravi sottoposti abbiamo lavorato per settimane per preparare i Bandi combattendo con la confusione creata da date farlocche, norme europee, norme nazionali che devono passare sotto la lente di Intese Stato-Regioni (chi ha introdotto la legislazione concorrente in un "paesino" come l'Italia andrebbe castrato) e interpretazioni varie. Poi arriva un genio che con un c...o di comma butta all'aria il lavoro di centinaia di uffici, così come se nulla fosse, a sette (sette!!!) giorni dalla scadenza dei termini per la pubblicazione dei bandi.
Ma va bene così, anzi, dovrebbero tenere "congelati" il nostro contratto e le nostre prospettive di una carriera decorosa per altri vent'anni, tanto non contiamo nulla. >:(
Tornando ai Bandi, a questo punto io pubblicherò comunque i miei. Poi vedremo cosa succederà.
Emiliano
[b][size=18pt]Milleproroghe: Concessioni AAPP prorogate al 31 dicembre 2018 - COMMENTO del dott. Simone Chiarelli[/size][/b]
[img width=300 height=201]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15774694_577550929121125_6441527955881722417_o.png?oh=b72ae9b174759462d0352eb235861027&oe=58D61515[/img]
[size=14pt][b]https://youtu.be/GmldZPOEpmE[/b][/size]
Chiedo solo una cosa, leggo:
"le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a luglio 2017 e non ci sarebbe per i Comuni il tempo materiale di riproporre i bandi"
Secondo voi è reale questa ipotesi? Voglio dire.. entro 60 giorni (quindi al più tardi a fine febbraio) questo Decreto-Legge sarà con tutta probabilità oggetto di conversione in Legge da parte del Parlamento, ed al momento è comunque da considerarsi entrato in vigore.
Un eventuale ricorso avverso il Decreto Legge quali tempistiche avrebbe? Ammesso e non concesso che lo stesso risulti vittorioso.
[b]Se qualche Regione impugnasse la proroga al 2018 delle concessioni del commercio su aree pubbliche avrebbe buone probabilità di vincere[/b].
Prendo spunto dalla recente e chiacchierata sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016. Si tratta del giudizio di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge Madia), promosso dalla regione Veneto.
La legge delega “Madia” è risultata parzialmente illegittima là dove prevede, ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi, il [b]semplice parere[/b] della Conferenza Unificata [b]anziché la più salda INTESA[/b].
Afferma la Corte
[i]...È pur vero che questa Corte ha più volte affermato che il [b]principio di leale collaborazione[/b] non si impone al procedimento legislativo. Là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, [b]inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa[/b].
[...]
Da questi riferimenti emerge con chiarezza che le impugnate disposizioni [...] contengono principi e criteri direttivi entro cui si intrecciano previsioni strettamente finalizzate alla tutela della concorrenza [...], riconducibili alla competenza statale, e previsioni palesemente eccedenti tale finalità, inerenti alla gestione e organizzazione dei medesimi servizi [...], espressione della competenza legislativa regionale residuale[...]
Queste disposizioni sono tenute insieme da forti connessioni, proprio perché funzionali al progetto di riordino dell’intero settore [...]. [b]Sebbene costituiscano espressione di interessi distinti, che corrispondono alle diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni, esse risultano inscindibili l’una dall’altra[/b], inserite come sono in un unico progetto. Nel dare attuazione a principi e criteri direttivi in esse contenuti, il Governo supera lo scrutinio di legittimità costituzionale se rispetta il principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all’intesa con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata.[/i]
Tornando alla materia del commercio su area pubblica, si può rilevare, parallelamente, come la determinazione delle scadenze transitorie e l’individuazione dei connotati fondamentali del commercio su aree pubbliche possono essere ascritte alla “[b]tutela della concorrenza[/b]” (competenza statale), ma come tutto quanto vi sia di residuale non possa che essere ricondotto alla materia del “[b]commercio / attività produttive[/b]” che, invece, ricade nella competenza regionale.
[b]In sintesi, a fronte dell’intesa del 05/07/2012 (Intesa” forte” con valore direttamente cogente ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 131/2003) è molto probabile che in caso di ricorso alla Corte Costituzionale, questa ravveda, nella unilaterale proroga statale delle concessioni di cui al DL 244/2016, una chiara violazione del principio di leale collaborazione e quindi ne sentenzi l'illegittimità costituzionale per il mancato ricorso allo strumento dell'Intesa.[/b]
Da altro punto di vista giurisprudenziale, è molto probabile che accada allo Stato quello che è accaduto alla regione Liguria con la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2013. La regione Liguria aveva previsto, nella legge regionale, il mantenimento di criteri per il rinnovo/rilascio delle concessioni diversi da quelli dell’Intesa. La Corte osserva, fra le altre cose:
[i]Nella specie, è dunque lo stesso art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 a stabilire che, attraverso lo strumento dell’intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime ([b]con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria[/b], da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo).
Viceversa – nel prevedere che continuino ad applicarsi criteri regionali previgenti in attesa della adozione dei criteri di cui al citato art. 30, comma 4, del testo unico regionale in materia di commercio (come peraltro modificati dall’art. 17 della medesima legge reg. n. 23 del 2011) – [b]la norma impugnata contrappone autonomamente scelte unilaterali[/b] del legislatore regionale, [b]prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo[/b], con ciò [b]violando l’evocato parametro[/b].
[/i]
Egregio dottore, innanzitutto buon anno. Seguendo la sua videolezione ho sentito che i posteggi riservati ai produttori agricoli non rientrano nella proroga. Io invece nel bando li ho ricompresi. Non solo ma ho ricompresi anche le autorizzazioni per produttori rilasciate nel giugno/luglio 2010 che sarebbero scadute nel 2020. Questo perché nella conferenza stato regioni era stato deciso che tutte le autorizzazioni rilasciate anche dopo la bolkstain avrebbero avuto validità fino al 2017. Ho già pubblicato. Cosa faccio? Ho sbagliato o no?
riferimento id:38101Anche se stando al mio precedente regolamento per la il commercio su suolo pubblico (modificato nel 2015) le autorizzazioni erano valide per 10 anni. Ma mi ha tratto in inganno la locuzione relativa alle proroga fino al 2017 anche delle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della bolkstain. Altrimenti potrei scrivere ai produttori agricoli dicendo che non considerare il bando?
riferimento id:38101
Egregio dottore, innanzitutto buon anno. Seguendo la sua videolezione ho sentito che i posteggi riservati ai produttori agricoli non rientrano nella proroga. Io invece nel bando li ho ricompresi. Non solo ma ho ricompresi anche le autorizzazioni per produttori rilasciate nel giugno/luglio 2010 che sarebbero scadute nel 2020. Questo perché nella conferenza stato regioni era stato deciso che tutte le autorizzazioni rilasciate anche dopo la bolkstain avrebbero avuto validità fino al 2017. Ho già pubblicato. Cosa faccio? Ho sbagliato o no?
[/quote]
Per capire se è stato fatto bene o manle andrebbe studiato:
1) regolamento vigente
2) concessioni rilasciate ai produttori agricoli (non solo scadenza)
3) bando
Impossibile farlo nel forum
In bocca al lupo
[size=18pt]EMILIA: nonostante l'Antitrust non ci sono elementi per disapplicare le norme[/size]
23 dicembre 2016
Questo il contenuto della allegata nota della Regione su Bolkestein e Aree Pubbliche
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38099.0
[size=14pt]PIEMONTE: nonostante l'Antitrust non ci sono elementi per disapplicare le norme[/size]
23 dicembre 2016
Questo il contenuto della allegata nota della Regione Piemonte su Bolkestein e Aree Pubbliche
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38097.0
[size=14pt]LIGURIA: Milleproroghe e proroga al 2018 - critiche al Governo ed avviso ai Comuni[/size]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38146.0
EMILIA: Milleproroghe e proroga al 2018 - critiche al Governo ed avviso ai Comuni
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38148.0
ANVA CONFESERCENTI FIVA CONFCOMMERCIO
[img width=213 height=300]https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/s960x960/15874818_1863721377172669_594073628518767051_o.jpg?oh=4f9e2f5ee61b4863db2e2b100f273e69&oe=58DF3508[/img]
[color=red][b]DECRETO MILLEPROROGHE : CLAMOROSO AUTOGOL DEL GOVERNO[/b][/color]
A DISTANZA DI CINQUE ANNI DALLA APPROVAZIONE DELL’INTESA E IN PROSSIMITA’ DELL’APPLICAZIONE DEL 2017 IMPROVVISAMENTE IL GOVERNO – SU PRESSIONE DELL’ANCI E DI UN GRUPPO DI DEPUTATI – SI ACCORGE CHE “AL FINE DI ALLINEARE LE SCADENZE DELLE CONCESSIONI GARANTENDO OMOGENMITA’ DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA, IL TERMINE DELLE CONCESSIONI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO E’ PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2020”.
QUESTO IL TESTO FILTRATO AL TERMINE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MENTRE IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE PARLA DI UN RINVIO AL 31 DICEMBRE 2018. POCO CAMBIA NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA.
CON UNA NORMA UNILATERALE, FORTEMENTE SOSPETTA DI ILLEGITTIMITA’ DAL MOMENTO CHE L’UNICA TITOLARE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI POSTEGGIO E’ L’INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA AI SENSI DELL’ART.70 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010 SONO STATE MANDATE A RAMENGO LE NORMATIVE DI VENTI REGIONI, I BANDI DI CENTINAIA E CENTINAIA DI COMUNI, GLI ADEMPIMENTI DI TANTISSIMI OPERATORI CHE SI STAVANO ADEGUANDO AI REQUISITI PREVISTI DAI BANDI. HANNO SMENTITO PERFINO LE DICHIARAZIONI DEI LORO SOTTOSEGRETARI CHE A LUGLIO ASSICURAVANO CHE NON ERANO IN VISTA RINVII DI ALCUN GENERE.
ANCORA UNA VOLTA L’ITALIA SI DIMOSTRA PER QUELLA CHE E’ : DA UNA PARTE LE ISTITUZIONI SOLERTI E LABORIOSE CHE CONSIDERANO LE NORME PER IL LORO REALE VALORE PREPARANDOSI AD APPLICARLE. DALL’ALTRA GLI ENTI LOCALI NEGHITTOSI CHE HANNO SCOPERTO SOLO OGGI UNA NORMA DEL 2012 E CHE HANNO FATTO DI TUTTO PER RINVIARE IL LAVORO. FRA DUE O TRE ANNI CONTINUERANNO A DIRE CHE NON SONO PRONTI. DA UNA PARTE LE IMPRESE CHE SONO STATE SOLLECITE AD ADEGUARSI AL NUOVO REGIME DALL’ALTRA GENTE CHE NON CAPISCE ALTRA REGOLA SE NON QUELLA CHE DECIDE ESSA STESSA.
I BANDI NON FANNO PAURA A CHI E’ IN REGOLA CON IL DURC E CON I PAGAMENTI DELLA TOSAP , CON CHI NON SPECULA E LUCRA SUGLI AFFITTI E SULLE GESTIONI. FANNO INVECE PAURA A CHI NON PAGA L’INPS, NON PAGA LA TOSAP, A CHI PRETENDE DI POTER GESTIRE DA DIETRO UNA SCRIVANIA CENTINAIA E CENTINAIA DI POSTEGGI.
QUESTA E’ LA REALE POSTA IN GIOCO CHE IL GOVERNO STA CLAMOROSAMENTE AVALLANDO A SCAPITO DELLE IMPRESE SERIE , DANDO UN CALCIO ALLA CLASSE DIRIGENTE DELLE REGIONI E DI CENTINAIA E CENTINAIA DI COMUNI E FAVORENDO OPERAZIONI DI SPACCATURA DELLE IMPRESE . E POI SI CHIEDONO PERCHE’ LA GENTE NON SI FIDI PIU’ DELLE ISTITUZIONI!!
ALLORA, MENTRE VOGLIAMO RINGRAZIARE PUBBLICAMENTE I PRESIDENTI GLI ASSESSORI E I DIRIGENTI REGIONALI PER IL LORO LAVORO DICIAMO CHIARAMENTE CHE NON VOGLIAMO ESSERE STRITOLATI DA MECCANISMI OSCURI. SEGUIREMO L’ITER PARLAMENTARE DEL PROVVEDIMENTO E NON PERMETTEREMO CHE GLI INTERESSI DI QUALCHE COLLEGIO ELETTORALE FACCIANO PREMIO SUL FUTURO DELLE IMPRESE. LA CATEGORIA E’ FIN D’ORA IN STATO DI AGITAZIONE E MOBILITAZIONE PER DIFENDERE L’INTESA E SIAMO PRONTI AD OGNI AZIONE SINDACALE : VEDREMO ALLORA CHI RAPPRESENTA REALMENTE LA CATEGORIA E I SUOI INTERESSI. IN QUESTO SENSO DIAMO AMPIO MANDATO ALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI COMINCIARE AD APRIRE VERTENZE UNITARIE SUL TERRITORIO CON LKE MANIFESTAZIONI CHE ESSE RITERRANNO PIU’ OPPORTUNE.
MILLEPROROGHE. SCATTA OBBLIGO PER I COMUNI DI SOSPENDERE I BANDI.
[img width=300 height=168]https://lh3.googleusercontent.com/--lBvI0_MzeM/WGqiJt9pfTI/AAAAAAAAA4o/6vQHOzxRV00/s640/20161123_122544.jpg[/img]
Tra i contenuti del Decreto, la proroga delle concessioni mercatali fino al 31/12/2018. Come emerso dall'incontro tra i rappresentanti delle sigle "No Bolkestein" e il Presidente del PD Matteo Orfini, del 27 dicembre scorso, era necessario che venisse dato il tempo utile al Governo e al Parlamento per tutelare il lavoro di tutti gli operatori su area pubblica. Da qui il contenuto nel decreto che porta la firma del presidente Mattarella. Eventuali Comuni o Regioni che si rifiuteranno di attuare quanto deciso dalla legge nazionale dovranno prendersi le loro responsabilità politiche e legali davanti a tutta la categoria.
http://goiaitalia.blogspot.it/2017/01/milleproroghe-scatta-obbligo-per-i.html
Una domanda "tecnica" per chi decidesse di portare avanti il proprio bando: visto che Regione Lombardia non sembrerebbe fornire riferimenti in merito, chiedo se anche il bando va pubblicato sul BURL, o se bastava l'avviso di avvio delle procedure di selezione pubblicato sul BURL del 5 ottobre 2016.
Inoltre, avendo scelto IMPRESAINUNGIORNO come canale di ricezione delle domande, non abbiamo ritenuto necessario allegare il modello della domanda di partecipazione, penso sia corretto; ho però notato che, nel manuale operativo (pur fatto bene) di IMPRESAINUNGIORNO, è scritta questa dicitura: "Si fa presente che le domande saranno ritenute ricevibili solo se presentate nel periodo effettivo di apertura del bando (per 60 giorni a partire dal 90esimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di selezione su BURL)" e non vorrei che a sistema alcune domande inviate all'ultimo vengano considerate irricevibili a priori; al contrario, saremmo noi a dover stabilire l'irricevibilità o meno della domanda in base al tempo massimo da noi stabilito nelle ore 24 del 6 marzo 2017 (60esimo giorno a partire dal 6/1/2017).
Grazie
Una domanda "tecnica" per chi decidesse di portare avanti il proprio bando: visto che Regione Lombardia non sembrerebbe fornire riferimenti in merito, chiedo se anche il bando va pubblicato sul BURL, o se bastava l'avviso di avvio delle procedure di selezione pubblicato sul BURL del 5 ottobre 2016.
[color=red][b]Regione Lombardia (a differenza di altre Regioni) ha anticipato la pubblicazione dell'AVVISO proprio per evitare la successiva pubblicazione sul BURL (non vietata, ma non obbligatoria).
Ciò che conta è la pubblicazione sul proprio sito nella data indicata dall'avviso.
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Inoltre, avendo scelto IMPRESAINUNGIORNO come canale di ricezione delle domande, non abbiamo ritenuto necessario allegare il modello della domanda di partecipazione, penso sia corretto; ho però notato che, nel manuale operativo (pur fatto bene) di IMPRESAINUNGIORNO, è scritta questa dicitura: "Si fa presente che le domande saranno ritenute ricevibili solo se presentate nel periodo effettivo di apertura del bando (per 60 giorni a partire dal 90esimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di selezione su BURL)" e non vorrei che a sistema alcune domande inviate all'ultimo vengano considerate irricevibili a priori; al contrario, saremmo noi a dover stabilire l'irricevibilità o meno della domanda in base al tempo massimo da noi stabilito nelle ore 24 del 6 marzo 2017 (60esimo giorno a partire dal 6/1/2017).
[color=red][b]Il modello di domanda non occorre se si usa il sistema camerale. In realtà come dite bene le date sono quelle che avete indicato nell'avviso e stabilite dalla NORMATIVA REGIONALE (dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito fino al sessantesimo giorno).
[/b][/color]
Comune di Biella decide di sospendere la pubblicazione dei bandi
[img width=224 height=300]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15895223_1586692421357408_6641226181983684275_n.jpg?oh=73e0d4fcc2547a8fa092a072d793aabb&oe=58E4C9A7[/img]
Qua, invece, un esempio opposto:
http://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-stampa/2017/1/decreto-201cmilleproroghe201d-e-bandi-si-attendono-direttive
Posteggi su area pubblica, il Comune di Bologna procede: bando aperto il 2 gennaio 2017
Stanno già arrivando le domande per partecipare all'assegnazione. Scadenza il 31 gennaio
[url=http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2017/posteggi-su-area-pubblica-il-comune-di-bologna-procede-bando-aperto-il-2-gennaio-2017]http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2017/posteggi-su-area-pubblica-il-comune-di-bologna-procede-bando-aperto-il-2-gennaio-2017[/url]
[b][size=14pt]MILANO - Commercio su aree pubbliche - Bolkestein - Sospensione momentanea dei bandi relativi alle assegnazioni[/size][/b]
[img width=300 height=119]http://6e20.it/data/images/covercontent/d8d987178f02341f7e8e668a2932552c.jpg[/img]
Milano, 5 gennaio 2017 - Bolkestein: tenuto conto della pubblicazione del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, art 6, comma 8, la pubblicazione dei bandi relativi alle assegnazioni delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali scoperti e sui posteggi isolati extramercato e per l’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici, è momentaneamente sospesa in attesa della conversione in legge del decreto.
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/lavoro_sviluppo_ricerca/proroga_definizione_termini_bolkestein
[size=18pt][b][size=12pt]ANCI LOMBARDIA - Circolare proroga concessioni commercio su aree pubbliche[/size][/b][/size]
[img]http://www.anci.lombardia.it/images/logo_anci_pc.gif[/img]
Milano, 10 gennaio 2017
Prot. n. 135/17
Circolare 5/17
Al Sindaco
All’assessore al commercio
Al responsabile del settore commercio
Agli organi di ANCI Lombardia
Oggetto: proroga concessioni commercio su aree pubbliche
A completamento ed integrazione della nostra circolare del 30 dicembre 2016 n °228 ricordiamo che nel decreto 244/16, il cosiddetto “decreto milleproroghe”, all’art 6 comma 8 è stata introdotta una proroga della attuali concessioni per il commercio ambulante in essere.
La norma recita: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”.
Ciò comporta che le concessioni in essere, anche aventi termine prima del 31 dicembre 2018, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
La disposizione, come essa stessa afferma, è finalizzata ad allineare le scadenze delle concessioni per garantire omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione.
Pertanto, i Comuni che hanno già avviato procedure di assegnazione delle concessioni, se relative a concessioni aventi scadenza successiva al 30 dicembre 2016, potranno sospendere dette procedure, per l’intervenuta proroga ex lege delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 244/2016 in attesa della sua definitiva conversione in legge.
Dalla lettura della norma sembrano escluse dalle nuove norme le attività artigianali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici svolte su aree pubbliche.
Ricordiamo infine che sulla materia ci sono state pronunce dell’Antitrust e che sono pendenti ricorsi al Consiglio di Stato.
Cordiali saluti.
Bruno Bettinsoli - Presidente Dipartimento Commercio ANCI Lombardia
Rinaldo Redaelli - Vice Segretario Generale ANCI Lombardia
Fonte: http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/20171101241-proroga-concessioni-commercio-su-aree-pubbliche/
[size=14pt]Regione Lazio SOSPENDE la pubblicazione bandi commercio AAPP dal 10/1/2017[/size]
[img]http://www.notariato.it/sites/default/files/logo-regione-lazio.png[/img]
Da: Bollettino ufficiale
Inviato: lunedì 9 gennaio 2017 16:22
Oggetto: TEMPORANEA SOSPENSIONE PUBBLICAZIONE BANDI PER CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
[b]Si informa che su indicazione del Dirigente del’ Area Commercio e Servizi al Consumatore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, la pubblicazione degli avvisi pubblici riguardanti i Bandi per la concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, previsto per il 10 gennaio 2017 è sospeso.[/b]
La sospensione della pubblicazione è stata richiesta in considerazione della disposizione contenuta nell’ art. 6, comma 8, del “ Decreto legge Milleproroghe” n. 244 del 2016 pubblicato sulla GU n. 304 del 30.12.2016, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.
A.C.
Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
Area Attività Istituzionali
Redazione Bollettino Ufficiale
VIA CRISTOFORO COLOMBO
00147 ROMA
FISSO: +39.06.51.68.4868 5250 6330
FAX: +39.06.51.68.41.82
[size=14pt]Regione Lazio: i Comuni se vogliono possono pubblicare bandi AAPP sul BURT[/size]
[img width=300 height=200]http://www.rbvex.it/europagif/lazio.gif[/img]
Comunicazione del 12 gennaio 2017
Regione Lazio conferma il "caos normativo" e la sospensione della pubblicazione dei BANDI comunicando ai Comuni che possono richiedere comunque di andare avanti nella pubblicazione.
In allegato la nota
Regione Marche: invito ai Comuni a procedere con i BANDI
[img width=300 height=146]http://www.turismo.marche.it/Portals/1/LogoRegioneMarche.png?ver=2015-02-09-110317-377[/img]
QUI I BANDI DELLA REGIONE MARCHE:
http://www.commercio.marche.it/AreaContatti/AreaComunicazione/ArchivioNotizie/tabid/88/ItemID/117/Default.aspx
http://www.commercio.marche.it/Macroaree/AreePubbliche.aspx
DGR n. 1581/2016 Modifica Regolamenti Regionali n. 1/2015 (regolamento sede fissa) e 8/2015 (regolamento aree pubbliche)
con dgr n. 1581/2016 sono state apportate modifiche ai regolamenti regionali n. 1/2015 e 8/2015
http://www.commercio.marche.it/Portals/0/AreeTematiche/Aree%20Pubbliche/DGR1581_16.pdf
[size=14pt]Documento del Senato su possibili DUBBI DI LEGITTIMITA' della proroga 2018[/size]
[i]In allegato il documento (grazie al contributo della collega Mirta Macchi)[/i]
[size=14pt][b]GOSSIP ISTITUZIONALE (verso la proroga al 31 dicembre 2017?)[/b][/size]
[img width=300 height=171]https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAANkAAAAJGE1MGU3MDc5LTZlY2EtNDU2OC05Yjg1LWFiNjQ5OTg4MmExZA.jpg[/img]
Sembra che la Conferenza delle Regioni riunita il 13 gennaio 2017 sia orientata a presentare al governo una modifica alla proroga contenta nel D.L. 244/2016, chiedendo una proroga tecnica [color=red]fino al 31.12.2017[/color] (confermando comunque i bandi che fossero già stati pubblicati dai Comuni): questo vorrebbe dire che i Comuni avrebbero tempo fino a fine anno per espletare le procedure e, quindi (non potrebbe essere altrimenti) che le concessioni in scadenza a maggio e luglio 2017 sarebbero prorogate a quella data (31 dicembre 2017).
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI
REGIONI: Il parere sul decreto milleproroghe (20 gennaio 2017)
[img width=300 height=25]http://www.regioni.it/images/testata5.gif[/img]
Nella Conferenza Unificata del 19 gennaio le Regioni hanno espresso il parere sul Decreto “Milleproroghe”
[color=red][b]Commercio su aree pubbliche[/b][/color]
6. Il Comma 8 dell’art. 6 è così sostituito:
“Ferma restando l’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche, al fine di rendere coerente l’applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti".
Relazione
L’emendamento è volto a richiamare esplicitamente l’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell’art. 70, comma 5, del DLGS 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein in materia di commercio su aree pubbliche e a chiarire che viene concessa una proroga al 31 dicembre 2018 per il rilascio delle concessioni in quei comuni che alla data di entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all’approvazione dei relativi bandi.
http://www.regioni.it/newsletter/n-3084/del-20-01-2017/il-parere-sul-decreto-milleproroghe-16126/
RIF.: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25219.msg73429#msg73429
Quindi, “i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018”. Allora, per questi Comuni le concessioni/autorizzazioni decadono il “31 dicembre 2018” ???
Mentre, per I COMUNI CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO HANNO PROVVEDUTO ALL’APPROVAZIONE DEI BANDI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE CONCESSIONI le concessioni/autorizzazioni decadono a MAGGIO/LUGLIO 2017 ???
Vi prego ditemi che ho capito male !!!!
RIF.: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25219.msg73429#msg73429
Quindi, “i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018”. Allora, per questi Comuni le concessioni/autorizzazioni decadono il “31 dicembre 2018” ???
Mentre, per I COMUNI CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO HANNO PROVVEDUTO ALL’APPROVAZIONE DEI BANDI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE CONCESSIONI le concessioni/autorizzazioni decadono a MAGGIO/LUGLIO 2017 ???
Vi prego ditemi che ho capito male !!!!
[/quote]
Non possiamo mentire nè confermare ... siamo a proposte di emendamento che non è detto siano COMPLETE nel senso che potrebbero essere il secondo comma di una norma che comunque proroga al 31/12/2018 tutte le concessioni .... diciamo che la situazione sta degenerando .... meglio evitare approfondimenti su queste posizioni ... noi le segnaliamo per DOVERE DI CRONACA ....
Sinceri complimenti per la diplomazia … non sarei riuscito a “rispondermi” in maniera migliore !!!
PS: complimenti per non aver usato imprecazioni e turpiloqui vari … quel “diciamo che la situazione sta degenerando” è un pezzo di poesia !!!
GRANDE !!!!
Servizio studi - A.S. n. 2630
Conversione in legge del decreto-legge 30 dIcembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini
[img width=300 height=132]http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/img/home/logo_home.gif[/img]
[b]Articolo 6, comma 8
(Commercio su aree pubbliche)[/b]
L’articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime.
Andrebbe valutata l’opportunità di richiamare espressamente le disposizioni normative di cui si dispone la proroga.
La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa. Tuttavia si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie.
Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.
Nella riunione del 24 marzo 2016 la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012, ha approvato un documento unitario in attuazione dell’Accordo del 2015 relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012.
In particolare il documento disciplina:
la durata delle concessioni di aree pubbliche (in relazione alla quale si propone di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali)
i criteri di selezione;
l’assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di priorità
la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea;
le disposizioni transitorie.
In particolare in relazione a queste ultime, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si stabilisce l’applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie:
le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:
alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente.
Considerato che i termini oggetto di proroga sono contenuti in un documento della Conferenza delle Regioni e delle province autonome in recepimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se vi siano state forme adeguate di coinvolgimento delle Regioni nell’adozione della norma in esame.
La materia del commercio, è attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), ma presenta altresì profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costitituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).
La Corte costituzionale ha infatti sottolineato (sentenza n. 98 del 2013), che la direttiva n. 2006/123/CE – pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche (e, tra queste, la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 [ex art. 43] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) – consente, comunque, di porre dei limiti all’esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati), come previsto, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Peraltro, la Corte ha, contestualmente, rilevato che l’art. 70, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 59 del 2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo che, «con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie».
La Corte riconduce tale normativa alla materia “tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche).
Nella specie, è dunque lo stesso art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 a stabilire che, attraverso lo strumento dell’intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime “con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo” (sentenza n. 245 del 2013).
La norma di proroga in commento andrebbe inoltre valutata alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE, con particolare riguardo alla proroga delle concessioni, e della giurisprudenza costituzionale in materia.
Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria della proroga delle concessioni, con specifico riguardo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, non risultano avviate procedure di contenzioso o precontenzioso nei confronti dell’Italia.
In materia, si evidenziano, tuttavia, le seguenti procedure di infrazione per violazione del diritto dell’Unione europea concernenti l’applicazione della direttiva 2006/123/CE:
•Concessioni idroelettriche: La Commissione europea ritiene che l'articolo 37 del decreto-legge 22/06/12, n. 83 (convertito in legge 07/08/12, n. 134) contrasti con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'articolo 49 del TFUE. Secondo la Commissione, l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", ma stabilisce anche che l'affidatario della concessione scaduta non debba conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. La normativa statale di cui al citato articolo 37 del decreto-legge 22/06/12, n. 83, secondo la Commissione, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo articolo obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;
•Concessioni demaniali marittime: lo scorso 14 luglio la Corte di giustizia dell’UE ha bocciato il regime nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali per finalità turistico ricreative Corte giust. sez. V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis. La Corte ha dichiarato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.
La Corte costituzionale si è espressa in più occasioni sulle disposizioni statali o regionali che recano norme di proroga di concessioni in essere, anche in relazione alle previsioni dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiama il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni.
In più occasioni (ex multis sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010 e sentenza n. 205 del 2011) la Corte costituzionale ha valutato le disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, «impedisc[ono] l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori»
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1000119/index.html
[b]REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale - Direzione Attività produttive
Settore Promozione economica e turistica. Legislazione Turismo e Commercio[/b]
[img width=300 height=116]http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png[/img]
Comunicazioni relative agli effetti dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) sulle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggi per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche.
[b]IN ALLEGATO IL DOCUMENTO[/b]
[size=14pt]AREE PUBBLICHE - Bolkestein - Antitrust e proroga - Circolare Piemonte[/size]
Circolare del 1 febbraio 2017 della Regione Piemonte
BANDI AAPP IN TOSCANA - MOZIONE 18 gennaio 2017, n. 624
[img width=300 height=116]http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png[/img]
[size=14pt][b]MOZIONE 18 gennaio 2017, n. 624
In merito alla proroga delle concessioni per l’esercizio
del commercio sulle aree pubbliche fino al 31 dicembre
2018.[/b][/size]
IL CONSIGLIO REGIONALE
Considerato che:
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga
e definizione di termini), il cosiddetto “decreto
milleproroghe”, proroga ex legge le concessioni su area
pubblica fino al 31 dicembre 2018;
- il “decreto milleproroghe” ha quindi, di fatto,
congelato l’applicazione della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 dicembre
2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta
“direttiva Bolkestein”), al settore degli ambulanti e
del commercio su area pubblica, la quale prevedeva la
scadenza delle relative concessioni nel 2017;
- la scadenza del 2017 non deve più essere considerata
effettiva né efficace sul territorio italiano e quindi, anche
toscano;
- secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sul
Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico, al
31 dicembre 2015 risultano presenti, in Toscana, 14.015
attività di commercio su aree pubbliche, tra sedi e unità
locali, così suddivise per settore merceologico: 1.939
alimentare, 2.033 abbigliamento, tessuti e calzature,
4.412 abbigliamento e tessuti, 551 calzature e pelletterie,
4.261 altri articoli, 448 mobili e articoli di uso domestico,
371 settore non specificato;
- sempre secondo i dati del sopracitato Osservatorio, le
province con le maggiori presenze sono Firenze (3.241),
Pisa (2.332), Livorno (1.922), Lucca (1.335), MassaCarrara
(1.326) e Pistoia (1.145), poi seguono Arezzo
(829), Prato (830), Grosseto (684) e Siena (371);
- i mercati in Toscana sono 650, di cui 85 giornalieri e
565 a cadenza settimanale, bisettimanale o mensile;
- in Toscana operano 1.720 fiere;
- dati tali numeri, una applicazione difforme, da
comune a comune, della direttiva Bolkestein, produrrebbe
assoluta confusione nel settore sia dal punto di vista
normativo che di esercizio effettivo dell’attività;
- prima del “decreto milleproroghe”, alcuni comuni
toscani si sono adoperati per la pubblicazione di nuovi
bandi così come previsto dalla direttiva Bolkestein;
- la Regione Toscana, in accordo con le categorie
economiche, ha da sempre sostenuto la necessità di
effettuare con gradualità il percorso di attuazione della
normativa in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
E L’ASSESSORE COMPETENTE
affinché, di concerto con l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI), attivino tutte le procedure
necessarie a far sì che i comuni della Toscana si allineino
in maniera uniforme alla scadenza prevista dal d.l.
244/2016 per la stesura dei bandi relativi alle concessioni
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
in particolare, ad attivarsi, fornendo ogni possibile
supporto e indirizzo, fermo restando il ruolo dell’ANCI,
affinché:
[b]- le amministrazioni che sono in fase di definizione
e approvazione del piano e del regolamento comunale[/b]
di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 febbraio
2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), o in
fase di ricognizione dei posteggi esistenti in prospettiva
di un processo di razionalizzazione e adeguamento,
portino a completamento tali iter;
[b]- le amministrazioni che all’entrata in vigore del citato
decreto-legge, avevano già provveduto a pubblicare i
bandi e i termini per la presentazione delle domande erano
già scaduti[/b], procedano con la fase istruttoria relativa alle
domande ricevute, ma non all’assegnazione fintanto che
non saranno maggiormente chiariti i termini;
[b]- le amministrazioni che avevano già approvato e
pubblicato i bandi, con relativa apertura dei termini[/b] di
presentazione delle domande, completino tali fasi, con il
suggerimento, vista la fase di incertezza in cui si trovano
ad essere gli operatori del settore, di prolungare i termini
di apertura dei bandi non ancora scaduti, almeno fino alla
data di conversione del sopracitato decreto legge;
[b]- le amministrazioni che non hanno ancora provveduto
all’approvazione ed alla pubblicazione dei bandi possano
auspicalmente attendere[/b], prima di procedere, la
conversione del decreto-legge; la presente fattispecie si
intende applicabile anche per le amministrazioni che non
hanno ancora provveduto ad approvare e pubblicare i
bandi finalizzati al rilascio delle concessioni relative alle
altre attività economiche esercitate sulle aree pubbliche.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino UfficiaLe della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Giovanni Donzelli
Antonio Mazzeo
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14055002/PARTE+II+n.+5+del+01.02.2017.pdf/c3fc55d2-b07b-4e26-a601-5d33a37ae965
[img]http://www.anci.lombardia.it/images/logo_anci_pc.gif[/img]
[size=14pt][b]Commercio, Anci: ragionevole proroga concessioni a fine 2018[/b][/size]
Per Decaro "è in linea con le nostre richieste"
L'Anci ritiene "ragionevole e in linea con le richieste da noi precedentemente avanzate la proroga contenuta nel cosiddetto decreto milleproroghe che ha fissato al 31 dicembre 2018 delle procedure di assegnazione del commercio ambulante": lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro durante un'audizione in Commissione Attività Produttive dedicata al recepimento della direttiva Bolkenstein.
In questo senso "abbiamo indirizzato ai comuni una informativa con l'invito a sospendere le procedure dei bandi", ha ricordato Decaro, anche se "riteniamo sostenibile indicare in via interpretativa, per quei comuni che hanno già pubblicato sui Bur il completamento delle procedure, il rilascio delle concessioni con validità da 1 gennaio 2019".
In questo modo, ha spiegato ancora il presidente Anci "è possibile allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale".
[url=http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/2017231019-commercio-anci-ragionevole-proroga-concessioni-a-fine-2018/]http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/2017231019-commercio-anci-ragionevole-proroga-concessioni-a-fine-2018/[/url]
[b]COMUNE DI CERTALDO (Firenze)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
dei posteggi nei mercati e fuori mercato pubblicato
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana del
28/12/2016 Parte Terza n. 52 Supplemento n. 208
proroga del termine per la presentazione delle
domande.[/b]
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Richiamato il bando per l’assegnazione delle
concessioni di posteggio in scadenza e di quelle relative
a posteggi liberi e di nuova istituzione pubblicato sul
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana del 28/12/2016
parte terza n. 52 supplemento n. 208;
Preso atto che il termine previsto dal bando per
la presentazione delle domande è di 45 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.T. e scade il prossimo 11
febbraio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del
31/01/2017 con la quale è stato disposto di prorogare di
30 giorni il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al bando;
RENDE NOTO
Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando per la l’assegnazione delle
concessioni di posteggio su area pubblica nei mercati
settimanali del mercoledì, venerdì e sabato e nei posteggi
fuori mercato, pubblicato sul B.U.R.T. del 28/12/2016, è
prorogato di 30 giorni; pertanto, sarà possibile presentare
tali domande fi no alle ore 24 del giorno 13 MARZO
2017.
Restano validi gli allegati e le disposizioni del
bando sopra indicato, che si intendono integralmente
richiamati.
Il Responsabile del Settore
Edilizia Privata e Attività Produttive
Marcella Anzalone
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14075304/PARTE+III+n.+6+del+08.02.2017.pdf/69f2d151-8159-472b-b036-2e61951dd5af
[size=18pt][b]COMUNE DI CHIUSI (Siena)[/b][/size]
[b]Bando per l’assegnazione di posteggi liberi nei
mercati settimanali e nei posteggi fuori mercato.[/b]
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in
particolare l’art. 70 comma 5, in base al quale con intesa
in sede di Conferenza unifi cata, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’articolo 16 del medesimo
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche;
Richiamata l’Intesa della Conferenza Unifi cata del 5
luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unifi cata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013;
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ANCI
Toscana, ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio
per l’uniforme applicazione sul territorio regionale del
“Documento unitario delle Regioni e Provincie autonome
per l’attuazione dell’intesa della Conferenza unifi cata
del 05/07/2012, ex art. 70, c. 5, del D.Lgs. n. 59/2010
in materia di commercio su aree pubbliche”, approvato
con delibera della Giunta regionale Toscana n. 424 del
03/06/2013;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome concernente “Linee applicative dell’intesa
della conferenza unifi cata del 05/07/2012 in materia di
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
aree pubbliche” del 03/08/2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale della
Toscana n. 856 del 6/9/2016 con la quale si recepisce
il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni
e Provincie Autonome del 3/8/2016, recante “Linee
applicative dell’intesa della conferenza unifi cata del
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;
Vista la Legge Regionale n. 28 del 7/2/2005, “Codice
del Commercio. Testo unico in materia di commercio
in sede fi ssa, su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti”;
Visto il Regolamento per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 71 del 30/11/2016;
Visto il Piano comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016;
Dato atto che occorre procedere alla assegnazione di
posteggi che risultano liberi nei mercati settimanali e nei
posteggi fuori mercato;
Richiamati gli artt. 9 e 34 del Regolamento per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del
30/11/2016, nei quali sono disciplinati rispettivamente
l’assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
nei mercati e l’assegnazione dei posteggi fuori mercato;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs n.
267/2000;
RENDE NOTO
Che è indetta la procedura di selezione per
l’assegnazione delle concessioni dei seguenti posteggi
disponibili:
SEGUE TABELLA
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14075304/PARTE+III+n.+6+del+08.02.2017.pdf/69f2d151-8159-472b-b036-2e61951dd5af
[color=red][b]COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)
Proroga dei termini per la presentazione delle
domande relative ai bandi di assegnazione delle
concessione di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati in scadenza
alle date del 7.05.2017 e 4.07.2017 pubblicati sul
Supplemento n. 202 alla Parte III del 21.12.2016.[/b][/color]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto l’art. 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n. 59, in merito alla procedura di assegnazione
di posteggi (commercio su area pubblica, edicole e
chioschi di somministrazione) su aree pubbliche;
- Viste le determine nn. 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420 del 15.12.2016, con le quali sono
state indette le procedure di selezione per l’assegnazioni
delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati, in scadenza
alle date del 07.05.2017 e 04.07.2017 ed approvati i bandi
di selezione e relativi schemi di domanda, pubblicati nel
BURT del 21.12.2016, e nelle quali è altresì disposto
che le domande, a pena di irricevibilità, devono essere
presentate dal 10 gennaio 2017 al 04 febbraio 2017;
- Visto l’art. 6, comma 8 del D.L. n. 244 del 30.12.2016
il quale prevede che “Al fi ne di allineare le scadenze delle
concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo
omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre
2018”;
- Considerato che il suindicato decreto dovrà essere
oggetto di conversione da parte del Parlamento entro i
successivi 60 giorni dalla pubblicazione e che quindi
occorre conseguentemente tenere presente che la norma
stessa potrebbe essere in questa sede modifi cata, ciò
anche alla luce delle numerose osservazioni espresse
sia da parte delle Regioni che da parte delle categorie
economiche interessate;
- Dato atto che con documento datato 19 gennaio 2017,
la Conferenza Unifi cata delle Regioni e Province autonome
nell’esprimere il parere al Decreto-Legge 30 dicembre
2016, n. 244 “RECANTE PROROGA E DEFINIZIONE
DI TERMINI” (c.d. Decreto Milleproroghe), ha formulato
il seguente emendamento in materia di Commercio su
Aree Pubbliche sostituendo il sopracitato comma 8
dell’art. 6 nel seguente modo: “Ferma restando l’Intesa
del 5 luglio 2012 della Conferenza Unifi cata in materia
di rilascio delle concessioni di commercio su aree
pubbliche, al fi ne di rendere coerente l’applicazione della
stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla
data di entrata in vigore del presente decreto non hanno
provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio
delle relative concessioni devono adempiere al rilascio
delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more
degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
- Ritenuto che il suindicato intervento normativo ed il
susseguirsi di notizie in merito abbia generato uno stato
di incertezza negli operatori interessati relativamente
alla necessità di presentare o meno apposita istanza per
l’assegnazione dei posteggi messi a bando, anche alla
luce delle poche domande ad oggi pervenute;
- Preso atto che la Regione Toscana con
comunicazione trasmessa al Comune del 24.01.2017 ha
confermato l’esigenza di proseguire nelle procedure di
assegnazione già attivate, ritenendo necessario altresì
prevedere un prolungamento dei termini di apertura
dei bandi non ancora scaduti, almeno fi no a un breve
periodo successivo alla conversione del decreto-legge,
c.d. “Decreto Milleproroghe”, per la presentazione delle
domande da parte degli operatori interessati, indicando la
data del 31 MARZO 2017;
- Visto che determina dirigenziale n. 166/2017 è
stato previsto quale termine ultimo per l’inoltro delle
domande di partecipazione al bando per l’assegnazione
di concessioni attive in scadenza al 07.05.2017 e
04.07.2017 di posteggi nei mercati e posteggi isolati, a
pena di esclusione delle stesse, il 31 MARZO 2017;
COMUNICA
- E’ previsto quale termine ultimo per l’inoltro delle
domande di partecipazione al bando per l’assegnazione
di concessioni attive in scadenza al 07.05.2017 e
04.07.2017 di posteggi nei mercati e posteggi isolati, a
pena di esclusione delle stesse, il 31 MARZO 2017;
- Il presente provvedimento è pubblicato sul
B.U.R.T., sul sito Internet del Comune (www.comune.
castiglionedellapescaia.gr.it) e inviato alle Associazioni
di Categoria.
Il Responsabile del Servizio
Giorgia Giannini
[size=18pt][b]COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno)[/b][/size]
[b]Proroga scadenza termini del bando pubblico per
le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati nelle fi ere e nei posteggi isolati del comune
di Campiglia Marittima.[/b]
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP
Preso atto della procedura di assegnazione dei
posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica,
in attuazione dell’art. 70, comma 5, del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attivata dal Comune
di Campiglia Marittima con pubblicazione del bando sul
BURT – edizione del 28/12/2016 supplemento n. 2018
del B.U. n. 52 del 28/12/2016 parte III;
Rilevato che i termini per la presentazione delle
domande decorrenti dal 17 gennaio 2017, scadono sabato
11 febbraio 2017;
Visto l’art. 6 comma 8 del decreto cd “Decreto
Milleproroghe” - decreto legge n. 244 del 30 dicembre
2016 (pubblicato nella GU n. 304 del 30 dicembre
2016) il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2018
del termine delle concessioni per il commercio su
aree pubbliche in essere, nel rispetto dei principi della
concorrenza e al fi ne di garantire omogeneità nelle
procedure di assegnazione;
Rilevato che il decreto legge 244/2016 dovrà essere
convertito in legge ed i termini scadono successivamente
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio
su area pubblica stabiliti dal bando del Comune di
Campiglia Marittima;
Preso atto della comunicazione emessa da parte della
Direzione Attività Produttive della Regione Toscana,
registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 1486
in data 25 gennaio 2017, nella quale precisa che i Comuni
che avevano già pubblicato i bandi, con conseguente
apertura dei termini per la presentazione delle domande,
possono valutare di prevedere un prolungamento dei
termini di apertura dei bandi non ancora scaduti, almeno
fi no a un breve periodo successivo alla conversione del
decreto-legge;
RENDE NOTO
il termine di scadenza del bando pubblico per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati nelle fi ere e nei posteggi isolati del Comune di
Campiglia Marittima è prorogato fi no a lunedì 6 marzo
2017.
AVVISA CHE
gli operatori interessati sono invitati a presentare le
domande entro le ore 24,00 del giorno di lunedì 6 marzo
2017 e possono trovare la documentazione necessaria
sul sito del Comune: www.comune.campigliamarittima.
li.it/ cercando su bandi attivi (lato destro della home
page) - cliccando su BANDO PUBBLICO PER LE
ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA
DEI POSTEGGI NEI MERCATI NELLE FIERE E NEI
POSTEGGI ISOLATI. Da qui si accede alla sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Nella sezione
Amministrazione Trasparente è possibile consultare il
bando che contiene l’elenco dei posteggi a cui si riferisce,
con le relative cartografi e. E’ possibile inoltre scaricare i
modelli di domanda, di procura per la presentazione della
domanda e di autocertifi cazione del bollo.
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto
della selezione, munite di marca da bollo del valore
corrente, dovranno essere inviate al Comune entro
lunedì 6 marzo 2017, pena l’esclusione dalla selezione,
all’indirizzo comune.campigliamarittima@postacert.
toscana.it. I fi le, inoltrati utilizzando la PEC, dovranno
essere in formato pdf e fi rmati digitalmente. Per ogni
posteggio dovrà essere presentata una singola domanda
completa dei relativi allegati.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere
contattato l’Uffi cio commercio ai seguenti numeri
telefonici: 0565839336 e 0565839319.
Il Dirigente del Settore
Claudio Cerrini
[img width=300 height=107]http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/img/home/logo_interne.gif[/img]
Con 153 voti favorevoli e 99 contrari, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maxiemendamento intermante sostitutivo dell'articolo unico del ddl n. 2630 di conversione in leggedel decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
Il testo passa alla Camera.
Per il testo completo: [url=http://www.senato.it/Leg17/3818?seduta_assemblea=887]http://www.senato.it/Leg17/3818?seduta_assemblea=887[/url]
[size=18pt]Commercio su aree pubbliche dopo il Milleproroghe (19 febbraio 2017)[/size]
[img width=300 height=195]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16830817_601115556764662_6132002132528306570_n.png?oh=a8aa53cfd3d6e28f5f0571693ae4d71c&oe=590017DA[/img]
https://youtu.be/GTsm2CIo-RU
[size=14pt][b]AREE PUBBLICHE: approfondimenti nel DOSSIER della Camera sul Milleproroghe[/b][/size]
[b]Articolo 6, comma 8
(Commercio su aree pubbliche)[/b]
L’articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell’esame al Senato,
dispone che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al
fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di
gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale.
La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa.
Tuttavia si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5,
che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a
un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del
medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi
candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie
da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è
stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie.
Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16
luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e
periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.
Nella riunione del 24 marzo 2016 la Conferenza delle Regioni e delle province
autonome, in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012, ha approvato un
documento unitario in attuazione dell’Accordo del 2015 relativo ai criteri da
applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini
dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di
rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio
2012.
In particolare il documento disciplina:
la durata delle concessioni di aree pubbliche (in relazione alla quale si propone
di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una
remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali);
i criteri di selezione;
l’assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di
priorità;
la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno
Stato dell’Unione Europea;
le disposizioni transitorie.
In particolare in relazione a queste ultime, al fine di evitare eventuali disparità
di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e
che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di
concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale
possibilità, si stabilisce l’applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020),
delle seguenti disposizioni transitorie:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del
d.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da
tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della
Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate
di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che
sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale
scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza
al 31 dicembre 2018:
alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7
maggio 2017;
alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della
Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui
scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia
anteriore al 31 dicembre 2018.
Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta la specificazione che le
amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono
avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente
normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove
concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more
degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i
diritti degli operatori uscenti.
Al riguardo si segnala che la Conferenza Unificata, nel parere sul decreto legge
in esame, reso il 19 gennaio 2017, ha formulato specifiche osservazioni volte ad
inserire un richiamo esplicito nel testo del decreto legge dell’intesa della
Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell’art. 70, comma
5, del DLGS 59/2010, e a specificare che la proroga al 31 dicembre 2018 viene
concessa per il rilascio delle concessioni solo in quei comuni che alla data di
entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all’approvazione dei
relativi bandi. Nel parere è altresì specificata la necessità di salvaguardare
comunque i diritti degli operatori uscenti nelle more degli adempimenti dei
Comuni.
Sul punto specifico della durata delle concessioni, si segnala inoltre che
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha formulato alcune
osservazioni (parere AS1335- del 7 dicembre 2016) in merito ai problemi di
natura concorrenziale che caratterizzano il settore dell’assegnazione delle
concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, con particolare
riguardo alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione in caso di domande
concorrenti. Con riferimento alla durata delle concessioni l’Autorità ha affermato
che “In più occasioni, l’Autorità ha affermato il principio per cui un termine
eccessivamente ampio di durata delle concessioni può alterare il funzionamento
del mercato, rendendo più difficoltoso l’ingresso da parte di nuovi operatori, a
detrimento della qualità dell’offerta, e determinando, di conseguenza, una
cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento. Riferendosi, in
particolare, alla previgente disciplina del commercio su aree pubbliche, l’Autorità
ha ritenuto eccessivamente lunga la durata decennale della concessione, “anche
tenuto conto della natura dell’attività che il soggetto aggiudicatario andrà a
svolgere, la quale non richiede particolari investimenti”. Tale principio è stato
costantemente ribadito in tutti i settori economici caratterizzati dal ricorso allo
strumento concessorio (di beni o servizi), per affermare l’opportunità di ridurre la
discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, basandosi su criteri
oggettivi, trasparenti, non discriminatori, e di rispettare i principi comunitari della
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Una
durata delle concessioni non eccessivamente ampia risulta strettamente funzionale
al rispetto di tali principi e l’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni
consultive nell’ambito di vari settori produttivi affidati in concessione ha sempre
affermato che la durata “dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da
perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto
concorrenziale”. Pertanto, considerato lo specifico settore in esame, caratterizzato
di norma da limitati investimenti soprattutto di natura strutturale, una durata
minima di 9 anni (7 nel caso di mercati turistici) individuata su tutto il territorio
nazionale può risultare sproporzionata e non rispettosa dei principi sopraesposti”.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01006512.pdf
[size=14pt]ANVA-FIVA - Comunicazione n. 5-2017 con oggetto “Decreto Legge 244/2016 – art.6 comma 8 – Proroga delle concessioni di posteggio di commercio su aree pubbliche – Approvazione definitiva”[/size]
-----------------
Segreteria FIVA Confcommercio
Confrontando la nota FIVA con il Dossier da Voi riportato, mi sembra di cogliere una differenza circa la decorrenza delle autorizzazioni:
FIVA: ..possono far salvo il lavoro già svolto e completare le medesime procedure. In questo caso il rilascio del nuovo titolo concessorio dovrà soggiacere alla deroga prevista dal primo periodo. Infatti, pur non prevedendo espressamente disposizioni per le procedure avviate, dal dibattito parlamentare e dalla strutturazione della norma emerge che esse mantengono la loro validità,[u][b] semmai con il rilascio delle concessioni ad efficacia differita e cioè dal 1 gennaio 2019[/b][/u]"
Dossier "...a specificare che la proroga al 31 dicembre 2018 viene concessa per il rilascio delle concessioni [u][b]solo[/b][/u] [b]in quei comuni che alla data di entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all’approvazione dei relativi bandi.[/b]
se dovessi ragionare secondo il Dossier, potrei portare a termine la mia procedura e far decorrere da subito le concessioni, avendo comunque da salvaguardare la scadenza del 31/12/2030.
Secondo FIVA invece, dovrei (con comodo) rilasciare le nuove concessioni che comunque avranno validità solo da 01/01/2019
Io invece non sto capendo ..... cosa dobbiamo fare? Io ho bando con scadenza 06.03.2017. Chi non ha ancora presentato domanda mi chiama per sapere cosa devono fare .....
Io invece non sto capendo ..... cosa dobbiamo fare? Io ho bando con scadenza 06.03.2017. Chi non ha ancora presentato domanda mi chiama per sapere cosa devono fare .....
[/quote]
Direi che deve fare assolutamente domanda, dato che sono fatte salve le procedure già in corso...
grazie!
e poi?
nel senso rilasceremo le autorizzazioni con decorrenza 01.01.2019?
Io invece non sto capendo ..... cosa dobbiamo fare? Io ho bando con scadenza 06.03.2017. Chi non ha ancora presentato domanda mi chiama per sapere cosa devono fare .....
[/quote]
ATTENDIAMO il testo finale e faremo un VIDEOCOMMENTO su tutte le possibili soluzioni (non ce ne sarà solo una).
Ormai mancano pochi giorni!
[size=12pt]CONVERSIONE MILLEPROROGHE - nuove norme per il Commercio su Aree Pubbliche[/size]
[b]LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 [/b]
[b][size=14pt]il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' [color=red]prorogato [/color]fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, [color=red]che non vi abbiano gia' provveduto[/color], devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti»; [/size][/b]
********************
Stiamo predisponendo la bozza di [color=red][b]DELIBERA [/b][/color]per l'annullamento in autotutela dei BANDI nonchè commenti e schede di approfondimento.
Per i Comuni e gestioni associate che non hanno ancora adeguato Piano e Regolamento suggeriamo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28676.0
Se siete interessati alla nostra sezione riservata:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37058.0
********************
[color=red][b]LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
(17G00033)
(GU n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14)
Vigente al: 1-3-2017 [/b][/color]
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e
definizione di termini, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n.
150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro dodici mesi».
4. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto
mesi».
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le
parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244
All'articolo 1:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga
sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per
incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione
penitenziaria, nell'ambito delle facolta' assunzionali relative
all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia
penitenziaria 887 unita' di personale, in via prioritaria, mediante
lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui,
mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori
dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio
2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative
ai concorsi piu' recenti»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre
anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure
concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e' differito
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire
una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
l'Istituto superiore di sanita' puo' bandire, in deroga alle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unita'
complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis,
valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a
decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere
dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno
2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per
l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali,
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di
partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo
determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del
personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre
2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a
29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31
dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale
sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato e
su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del
contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno
2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonche' sulle risorse
disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento
fondamentale e accessorio del personale interessato»;
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo
4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
e' prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine
dell'indizione di una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed
esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale
assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a
seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e della pianta
organica rideterminata ai sensi del presente comma, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e'
incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione di quaranta
unita' del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al
comma 4 del medesimo articolo»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e le parole
da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse.
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai
componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano
gia' adottato le misure di contenimento della spesa per il personale
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei
vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di
recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo
articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a
condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni
di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di
ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a
processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al
conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero»;
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente:
«16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico
nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, e'
prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30
agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15
ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale
2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1 al medesimo
decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali e'
prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi
dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di
risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei
lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7».
All'articolo 2:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26
ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del contributo medesimo"
sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal
presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a
quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2
della medesima legge»;
al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» sono inserite le seguenti: «, per un periodo di tre anni e
al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle
attivita' necessarie per fornire il servizio,».
All'articolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale
concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3
giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro
rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, nonche' sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, puo' essere ulteriormente concesso, alle
medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle
risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e'
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le
modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita'
della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di
aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto
accordo del 22 febbraio 2012»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "termine di dodici mesi".
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: "2018".
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.151, la parola: "2017" e' sostituita dalla
seguente: "2018".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015"
sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi
diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno
2016".
3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per
l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di
rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".
3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in
208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di
corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di
risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della
legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata
istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30
giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite
di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a
19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, e' prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti
che non l'hanno gia' esercitata, secondo le modalita' attuative
individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 4:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio
per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio
indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli
adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle
lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, al primo periodo, le parole: "del sesto anno" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole:
"settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge
15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per
sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II,
capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma
1, del medesimo testo unico.
5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e
2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017".
5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quattro anni".
5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni.
5-sexies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio
nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i
consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La
proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31
dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio
nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre
indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure
elettorali sopra indicate"».
All'articolo 5, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo
periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 31
dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7
ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre
2017".
11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si
applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli
adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro
il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti
dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo
avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al
primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello
di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di cui
all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui
all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo
periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facolta' di cui al primo
periodo del presente comma e' subordinata all'avvenuto conseguimento
di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di
amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione,
registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle
more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino
alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo
243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione
del medesimo».
All'articolo 6:
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle
procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto,
devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della
vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio
delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli
adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti
degli operatori uscenti»;
al comma 9, le parole: «All'articolo 3, comma 2, lett. b), del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni
in legge 25 febbraio 2016, n. 21,» sono sostituite dalle seguenti:
«All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 2010, n. 41,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi
da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle
norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
le parole: "di un'aliquota della componente della tariffa elettrica
pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono
sostituite dalle seguenti: "di aliquote della tariffa elettrica per
un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione
di terzi"»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.
13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte
le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di
conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle
prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi
recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita'; a
tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte
le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma
5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20";
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "puo' presentare"
sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta
giorni";
c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente:
"8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1,
il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017,
ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se
antecedente alla suddetta data".
10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo
comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi
stabilito a norma del comma 5".
10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di
beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche'
di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui
all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».
All'articolo 7:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: ", valida per due anni dalla data della sua
pubblicazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono inserite le
seguenti: ", per sei anni a partire dalla data del primo interpello
effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso
straordinario,"»;
al comma 3, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2020»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari
iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera
sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di
animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati
al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle
spese».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.).
- 1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12
novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la
riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e' prorogato nella misura
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al
relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero».
All'articolo 8, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "30 maggio 2018";
b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "15 luglio 2018".
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009,
n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e
2016" e: "nel 2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e
2019"».
All'articolo 9:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi
automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle
previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni
dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento,
dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi
di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese
ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o
orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un
raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le
attivita' principali di trasporto di passeggeri su strada e i
mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti
sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia
accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza"»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta
dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017»;
al comma 5, le parole: «28 febbraio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2017»;
al comma 6, le parole: «5 giugno 2015, n. 81» sono sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 9, le parole: «All'articolo 4, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante
sulla contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta in esercizio alle
condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento
degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo
per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020.
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di
programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria
italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella
seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuita' ai
programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 e'
prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario
al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1
della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il
30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacita' di
progettazione e realizzazione degli investimenti, nonche' di
contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano
per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per
incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente
riferiti alle attivita' tecniche di progettazione, monitoraggio e
controllo tecnico-economico sugli interventi stradali.
9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma 9-quater,
nonche' per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas
non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli
e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per
posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a personale
tecnico-operativo.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies
si applicano nei limiti delle disponibilita' della Societa' e resta
comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di
garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno
e' assegnato, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un
contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia
di Belluno.
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2017".
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in
15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 6,8 milioni di euro per
l'anno 2028.
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8
milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma
9-octies.
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori
fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284, e' prorogato di un anno».
All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e al secondo
periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1";
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di
prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla
prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione
ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il
presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede
e' assegnata nell'anno 2017".
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: "dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e, al terzo periodo, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi".
2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2017"».
All'articolo 11:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n.
225, si applicano a decorrere dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno
2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, puo' essere
destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo
di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di
euro e' ripartita, secondo le modalita' stabilite con apposito
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n.
220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota
parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, puo' essere destinata alla societa' Istituto
Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche
mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', al fine di
potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di cui al medesimo
articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche' di valorizzare il
patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalita' di cui al
presente comma, la societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., nel
quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo
14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata a
stipulare uno o piu' accordi quadro con la societa'
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di
servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni
dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n.11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre
2017" sono soppresse. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di
euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di
turismo».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n.
154, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dall'anno 2017"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2017";
b) al comma 2, le parole: ", a decorrere, per il primo
versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge" sono soppresse»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in
materia di ambiente e agricoltura».
All'articolo 13:
al comma 4, le parole: «1º luglio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «1º ottobre 2017» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, a
decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal
gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno
ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute
dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza
della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti
locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al
netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del
predetto gestore";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui
all'articolo 1, comma 3"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147,"
sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di
sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23,".
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli
acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi
ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione
europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati
al 31 dicembre 2017.
4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche,
in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi
nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di
cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione
europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai
sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di
semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti
finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle
informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione
europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il
numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi
di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi
informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito
di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con
analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di
semplificazione delle comunicazioni richieste".
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6,
terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come
sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, e' adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.
4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il comma 147 e' abrogato.
4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il
comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016»;
al comma 5, le parole da: «"Fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «"Fino al trasferimento
delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017"»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo
34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con
esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma
4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere
esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16
novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di
diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito
denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'articolo 2,
comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti
e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale,
per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di
cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre
confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo
4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati
in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011,
n. 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo
di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi
6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse
di cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie.
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi
piu' poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la
Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di
400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di
mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo
le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi
maturati.
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a
rafforzare la stabilita' del sistema monetario internazionale e una
crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in
linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel
settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a
stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di
prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni
di euro. La scadenza dell'accordo di prestito e' fissata al 31
dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. E'
accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per
gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di
cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del
suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono
regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti
dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile
rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati,
nonche' al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il
finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa
all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto
2016, e' destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla
copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilita' del
Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3".
6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine del
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di
vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i
proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17,
capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo
anno 2016 delle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".
6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella
sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico,
vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a
operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma
4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio
consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre
2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli
intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto".
6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite
dalle seguenti: "venticinque anni".
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui
all'articolo l, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e
IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015). - 1. Per i soggetti
di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a)
del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta
nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, e'
prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima
applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute
nei commi seguenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38," sono inserite le seguenti: "e per i soggetti,
diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del
codice civile," e le parole: "da detti principi contabili" sono
sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che
redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate
in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38";
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: "canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali" sono inserite le seguenti:
", nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio";
2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi
diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a
norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei
costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3";
4) al comma 4, le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "1 e 2";
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola:
"internazionali" e' sostituita dalle seguenti: "adottati
dall'impresa";
e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti
utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in
valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili";
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: "delle operazioni 'fuori bilancio'
in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari
derivati";
3) al comma 3-bis, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono
inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese
di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile,";
4) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1
sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";
5) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2
sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario
derivato si considera con finalita' di copertura in base alla
corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa";
7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Strumenti
finanziari derivati".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai
numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono inserite le
seguenti: ", nonche' dei componenti positivi e negativi di natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di
azienda".
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale
ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai
medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con
riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina
fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che
risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al
periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura
di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere
nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel
relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del
reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura
di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si
applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini
della determinazione della base imponibile di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di
cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente
a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto
concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base
dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati
classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo
2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale,
rispettivamente, di costi gia' imputati a conto economico di
precedenti esercizi e di costi iscritti e non piu' capitalizzabili
non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore
fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi
precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e
fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma
l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono
stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa
sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in
quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base
imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in
caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi
del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di
bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo
108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in
relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
"7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di
approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1
dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottate le
disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la
normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi
contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che
applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione
del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18
milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno
2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera
c)».
All'articolo 14:
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la
sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo
5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei
mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari
importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8
milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e
consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre
2017".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno
2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura
degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno
2017, si provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato
e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia
delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di
cui al comma 6 del presente articolo"»;
al comma 9, le parole: «Al comma 4-quater dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al 31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". Ai relativi
oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018,»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
il comma 433 e' inserito il seguente:
"433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si
applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro
1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni
del cratere"»;
al comma 12, le parole: «e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «come prorogato dall'articolo 11, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c),
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito
un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' attribuito un contributo secondo gli
importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella
tabella 2 allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e
12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69
euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a
9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di
pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le
agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo
periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque
nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese
beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019."
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma
12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di
emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e
prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30
settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle
province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono
ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le
risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e
disponibili allo scopo».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti
delle Agenzie fiscali). - 1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "da
espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"da concludere entro il 31 dicembre 2017".
Art. 14-ter (Disposizioni di prima applicazione relative a misure
per il recupero dell'evasione). - 1. All'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della
disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le
comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro
il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di
febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni
di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei
termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21".
Art. 14-quater (Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale
collegata a scontrini e ricevute fiscali). - 1. All'articolo 1, comma
543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere
dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
1° novembre 2017"».
Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto il testo dell'articolo, non vedo la necessità dell'annullamento in autotutela del bando, tanto è vero che "Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, DEVONO avviare le procedure". DEVONO, non POSSONO = non è una facoltà, ma un obbligo.
Il mio Segretario è d'accordo con me, pertanto abbiamo provveduto soltanto alla proroga dei termini per la presentazione delle domande: la graduatoria verrà regolarmente pubblicata mentre le concessioni verranno emesse con validità dal 01/01/2019.
E mi si permetta di dire che una volta tanto, invece di dare retta alle manifestazioni di piazza di quelli che hanno qualcosa da nascondere, è il caso che in questo Paese si affermi il principio che le regole valgono per tutti.
Buon lavoro
Come proroghi il termine di presentazione delle domande? E di quanto?
riferimento id:38101
Visto il testo dell'articolo, non vedo la necessità dell'annullamento in autotutela del bando, tanto è vero che "Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, DEVONO avviare le procedure". DEVONO, non POSSONO = non è una facoltà, ma un obbligo.
Il mio Segretario è d'accordo con me, pertanto abbiamo provveduto soltanto alla proroga dei termini per la presentazione delle domande: la graduatoria verrà regolarmente pubblicata mentre le concessioni verranno emesse con validità dal 01/01/2019.
E mi si permetta di dire che una volta tanto, invece di dare retta alle manifestazioni di piazza di quelli che hanno qualcosa da nascondere, è il caso che in questo Paese si affermi il principio che le regole valgono per tutti.
Buon lavoro
[/quote]
CI PERMETTIAMO DI SEGNALARE:
1) Tu andrai a rilasciare concesioni in base ad un bando creato con la normativa ALFA con decorrenza 4 luglio 2017 che in corso d'opera è assoggettato alla normativa BETA (DL 244) poi poi finire disciplinato dalla normativa GAMMA (L. 19/2017)
2) inoltre rilascerai oggi concessioni che decorreranno fra quasi due anni, quindi escludendo dalla partecipazione tutti quelli che avranno maturato i requisiti o ottenuto un posteggio successivamente
FORMALMENTE può reggere anche la mera proroga del termine ... la norma è scritta anche per favorire questa soluzione, ma la soluzione dell'ANNULLAMENTO con successivo bando da gestire nell'estate 2018 è senz'altro preferibile sotto MOLTISSIMI PUNTI DI VISTA .... li affronteremo nei prossimi commenti.
Come proroghi il termine di presentazione delle domande? E di quanto?
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Con Determinazione (in base alla delega data al Suap dal Consiglio Comunale) e di trenta giorni.
CI PERMETTIAMO DI SEGNALARE:
1) Tu andrai a rilasciare concesioni in base ad un bando creato con la normativa ALFA con decorrenza 4 luglio 2017 che in corso d'opera è assoggettato alla normativa BETA (DL 244) poi poi finire disciplinato dalla normativa GAMMA (L. 19/2017)
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La fonte del diritto è sempre la stessa (Legislazione statale), per cui non vedo dove sia il problema. L'ultima norma discende dalla penultima, la quale modifica la terzultima, non la abroga. Inoltre la norma stessa compie una vera e propria salvaguardia dell'Intesa e della normativa Regionale discendente che si deve applicare.
2) inoltre rilascerai oggi concessioni che decorreranno fra quasi due anni, quindi escludendo dalla partecipazione tutti quelli che avranno maturato i requisiti o ottenuto un posteggio successivamente.
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Con il sistema dei punteggi chi matura i requisiti sufficienti per accedere al posteggio è chi lo gestisce, in questo il Garante aveva centrato il bersaglio. Non prendiamoci in giro: nei mercati c'è stato un turbinio di reintestazioni perché chi affittava voleva tenersi il posteggio. Quindi, a meno che tutto il sistema venga smantellato, dubito che qualcuno venga danneggiato "perché matura i requisiti successivamente". I posteggi sono più inamovibili delle pietre di Stonehenge e continueranno ad essere tramandati a suon di euro con le cessioni d'azienda, altro che bandi.........
Mi ripeto, ma gli ambulanti che protestano perché hanno paura dei bandi sono solo quelli non in regola.
FORMALMENTE può reggere anche la mera proroga del termine ... la norma è scritta anche per favorire questa soluzione, ma la soluzione dell'ANNULLAMENTO con successivo bando da gestire nell'estate 2018 è senz'altro preferibile sotto MOLTISSIMI PUNTI DI VISTA .... li affronteremo nei prossimi commenti.
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Seguirò con interesse!!!!
A questo punto, visto che il nostro Comune ha scelto di proseguire con il bando, chiedo se sia possibile intraprendere la seguente strada:
- emanazione di un provvedimento di proroga del termine di presentazione delle istanze (penso che sia consigliabile, ma non obbligatorio, dico bene?)
- tutte le concessioni del nostro bando, che avevano decorrenza dal 08 maggio 2017, avranno ora decorrenza dal 1 gennaio 2019 con scadenza 31 dicembre 2030 (per noi che avevamo fissato una durata di 12 anni ovviamente); se è corretto, occorre quindi modificare il bando inserendo nuova scadenza e comunicare il tutto ad ogni operatore, è corretto?
Grazie mille
Milleproroghe - DELIBERA di attuazione delle disposizioni della Legge 19/2017
[img width=300 height=143]http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2017/02/decreto-milleproroghe-312x149.jpg[/img]
Come promesso siamo a pubblicare 2 versioni di DELIBERA DI GIUNTA per l'attuazione delle disposizioni del cosiddetto "Milleproroghe" a seguito della conversione in legge.
La prima versione prevede l'[color=red][b]ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA[/b][/color] delle procedure in corso (ovviamente ove non concluse con l'aggiudicazione definitiva) al fine di rinviarne l'attuazione nella primavera-estate 2018 e garantire una maggiore aderenza alla data di decorrenza delle stesse (1 gennaio 2019).
La seconda prevede una PROROGA DEI TERMINI delle procedure in corso al fine di consentire a tutti gli interessati di partecipare "a legislazione invariata" alle procedure. In questo caso è possibile procedere se i termini non sono scaduti.
[b]VALUTAZIONI:[/b]
Riteniamo di suggerire l'adozione della VERSIONE 1 (annullamento) in quanto il mantenimento di una procedura nata in un contesto normativo diverso, modificato in corso dal D.L. e poi dalla legge di conversione, con una validità delle concessioni lontana (1 gennaio 2019) potrebbe determinare significative problematiche fra cui:
1) come gestire subingressi e variazioni dopo il rilascio delle concessioni e prima del 1 gennaio 2019? comportano una decadenza?
2) come valutare la perdita o variazione dei requisiti dopo il rilascio e prima dell'effettiva attivazione?
3) come gestire i rapporti fra A (proprietario non richiedente) e B (affittuario richiedente) nel caso di rilascio a B con contratto in scadenza prima del 1 gennaio 2019?
4) ecc....
********************
[b]
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. …… DEL ……..
OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/2017 - ANNULLAMENTO IN AUTUTELA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE – RINVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. …… DEL ……..
OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/2017 – DISPOSIZIONI PER LA PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE[/b]
mi sembra che entrambe siano annullamenti... :o
riferimento id:38101Sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia, nel mio comune il bando per la riassegnazione dei posteggi in scadenza 2017 è stato pubblicato dal 22/12/2016 al 20/02/2017. Quindi alla data di pubblicazione della legge di conversione del milleproroghe era già scaduto. La Regione purtroppo ad oggi non si è espressa sul da farsi, pare debba uscire anche un'interpretazione ministriale. Si pensava di riaprire i termini del bando per ulteriori 60 giorni, tanto è stata la vigenza del decreto milleproroghe e quindi di approvare la graduatoria e di rilasciare le nuove concessioni con decorrenza 01/01/2019 entro il 31/12/2018 al soggetto avente titolo, tenuto conto degli eventuali subingressi che ci potranno essere. Vi sembra fattibile?
riferimento id:38101
Sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia, nel mio comune il bando per la riassegnazione dei posteggi in scadenza 2017 è stato pubblicato dal 22/12/2016 al 20/02/2017. Quindi alla data di pubblicazione della legge di conversione del milleproroghe era già scaduto. La Regione purtroppo ad oggi non si è espressa sul da farsi, pare debba uscire anche un'interpretazione ministriale. Si pensava di riaprire i termini del bando per ulteriori 60 giorni, tanto è stata la vigenza del decreto milleproroghe e quindi di approvare la graduatoria e di rilasciare le nuove concessioni con decorrenza 01/01/2019 entro il 31/12/2018 al soggetto avente titolo, tenuto conto degli eventuali subingressi che ci potranno essere. Vi sembra fattibile?
[/quote]
Premesso che le circolari ministeriali e regionali sulla materia NON COSTITUISCONO FONTE DEL DIRITTO e non esonerano da responsabilità. Tenuto conto poi che ci troviamo di fronte ad una GARA, la quale impone MASSIMA CAUTELA nella gestione .... Riaprire un bando scaduto? ed esporsi ai ricorsi di chi ha fatto domanda nei termini? il Milleproroghe non parla della riapertura dei termini ... fondare sulla citata disposizione tale riapertura mi sembra debole.
Poi, che differenza c'è fra ribandire fra 1 anno e riaprire ora i termini? F
A questo punto, visto che il nostro Comune ha scelto di proseguire con il bando, chiedo se sia possibile intraprendere la seguente strada:
- emanazione di un provvedimento di proroga del termine di presentazione delle istanze (penso che sia consigliabile, ma non obbligatorio, dico bene?)
- tutte le concessioni del nostro bando, che avevano decorrenza dal 08 maggio 2017, avranno ora decorrenza dal 1 gennaio 2019 con scadenza 31 dicembre 2030 (per noi che avevamo fissato una durata di 12 anni ovviamente); se è corretto, occorre quindi modificare il bando inserendo nuova scadenza e comunicare il tutto ad ogni operatore, è corretto?
Grazie mille
[/quote]
Già nella domanda sono implicite molte delle obiezioni:
1) la proroga è DI FATTO DOVEROSA in quanto i partecipanti devono avere un congruo termine da quando la normativa si è "consolidata" per presentare le domande
2) tu assegnerai concessioni con decorrenza 1/1/2019 mentre chi ha fatto domanda ha indicato che vuole la concessione dal 8/5 o 4/4 ed inoltre la chiede per 12 anni da allora mentre te parti dal 2019
3) se è vero che tale effetto deriva direttamente dalla legge ...... vale la pena rischiare per non rimabdire?
4) se modifichi il bando COME puoi mantenere valide le domande presentate? la PROROGA implica la sola variazione della scadenza ... non può portare alla modifica del bando (altrimenti è un annullamento e ripubblicazione) ...
Le osservazioni sono senza dubbio corrette, mi chiedo allora nel caso io dovessi decidere di tenere valido il bando in essere, esclusivamente prorogando i termini (portandoli indicativamente a fine marzo):
il bando attuale assegnerebbe concessioni con scadenza il 07/05/2029; sulla scorta di quello già fatto con le precedenti concessioni (vale a dire il "talloncino" che ci hanno fatto apporre alle concessioni stesse con scritto: la presente concessione è prorogata sino al 08/05/2017 vista l'intesa Bolkestein ecc ecc) io non potrei assegnare regolarmente le concessioni tramite il bando attuale fino al 07/05/2029 per poi apporre sulle licenze il medesimo talloncino con una dicitura simile che indichi la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2030?
talloncino a parte io rilascerei nuove delle concessioni con su scritto una cosa del genere (da sviluppare dettagliando meglio):
la presente concessione è rilasciata ai sensi dell’Intesa... e del DL 244/2016 così come convertito dalla legge 19/2017.
Ai sensi del combinato disposto della normativa citata i termini iniziali del periodo di vigenza della concessione, fissata in 12 anni (oppure quello che è) decorrono dalla data del 01/01/2019.
Fino a tale data il soggetto assegnatario risulta comunque concessionario del posteggio ai sensi della proroga ex lege di cui al DL 244/2016
salve,
mi aggancio alla soluzione proposta da Mario Maccantelli.
Noi al momento della conversione in legge del DL milleproroghe avevamo il bando già scaduto (bando che comprendeva oltre alle concessioni in scadenza anche i posteggi liberi).
Il termine previsto dal bando per la pubblicazione delle graduatorie è il 16/3 e quindi abbiamo necessità di decidere in tempi abbastanza brevi come procedere.
E' legittimo procedere nel seguente modo?:
1) pubblicazione delle graduatorie e assegnazione delle concessioni (agli uscenti con la clausola indicata da Maccantelli e decorrenza da 1/1/19 mentre ai liberi decorrenza immediata); questa soluzione consentirebbe anche ai concessionari di poter cedere/affittare ramo di azienda perché avrebbero in mano la concessione valida;
2) pubblicazione di nuovi bandi nel 2018 (sia per i posteggi per i quali le concessioni scadevano già nel 2018 e non erano stati messi a bando ora, sia per quelli che eventualmente non avessero presentato domanda ora o la cui domanda dovesse non essere accolta ora per vizi di presentazione + eventuali posti liberi che non posso assegnare con la graduatoria esistente perché esaurita)
Potrebbe andare?
Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di annullare la procedura concorsuale, è possibile fare un annullamento parziale del bando mantenendo valide le domande per i posteggi liberi?
grazie
Anna
-
salve,
mi aggancio alla soluzione proposta da Mario Maccantelli.
Noi al momento della conversione in legge del DL milleproroghe avevamo il bando già scaduto (bando che comprendeva oltre alle concessioni in scadenza anche i posteggi liberi).
Il termine previsto dal bando per la pubblicazione delle graduatorie è il 16/3 e quindi abbiamo necessità di decidere in tempi abbastanza brevi come procedere.
E' legittimo procedere nel seguente modo?:
1) pubblicazione delle graduatorie e assegnazione delle concessioni (agli uscenti con la clausola indicata da Maccantelli e decorrenza da 1/1/19 mentre ai liberi decorrenza immediata); questa soluzione consentirebbe anche ai concessionari di poter cedere/affittare ramo di azienda perché avrebbero in mano la concessione valida;
2) pubblicazione di nuovi bandi nel 2018 (sia per i posteggi per i quali le concessioni scadevano già nel 2018 e non erano stati messi a bando ora, sia per quelli che eventualmente non avessero presentato domanda ora o la cui domanda dovesse non essere accolta ora per vizi di presentazione + eventuali posti liberi che non posso assegnare con la graduatoria esistente perché esaurita)
Potrebbe andare?
Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di annullare la procedura concorsuale, è possibile fare un annullamento parziale del bando mantenendo valide le domande per i posteggi liberi?
grazie
Anna
-
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1) pubblicazione delle graduatorie e assegnazione delle concessioni (agli uscenti con la clausola indicata da Maccantelli e decorrenza da 1/1/19 mentre ai liberi decorrenza immediata); questa soluzione consentirebbe anche ai concessionari di poter cedere/affittare ramo di azienda perché avrebbero in mano la concessione valida;
[color=red]POSSIBILE .... personalmente ritengo che vi esponete inutilmente a possibili ricorsi e contenziosi ... ma ho già scritto e non aggiungo altro.
Ovviamente per i nuovi rilasci questa soluzione è corretta[/color]
2) pubblicazione di nuovi bandi nel 2018 (sia per i posteggi per i quali le concessioni scadevano già nel 2018 e non erano stati messi a bando ora, sia per quelli che eventualmente non avessero presentato domanda ora o la cui domanda dovesse non essere accolta ora per vizi di presentazione + eventuali posti liberi che non posso assegnare con la graduatoria esistente perché esaurita)
Potrebbe andare?
[color=red]Immagino che dovrebbe risultare difficile che vi siano posteggi non assegnati ... se il titolare non ha presentato domanda o non ha presentato valida domanda .... vincerà il secondo ... anche con pochissimi punti ... se nessun altro ha fatto domanda è ulteriore conferma che qualcosa non va nel sistema.
COMUNQUE SIA se tu hai messo a bando il posteggio X in essere e nessuno vince questo DIVIENE LIBERO e quindi:
1) nell'immediato lo assegni a spunta
2) lo rimetti a bando quando vuoi (non necessariamente nel 2018)
3) il concessionario uscente non utilizza più i 40 punti
ALTRO MOTIVO per rinviare al 2018!!!
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Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di annullare la procedura concorsuale, è possibile fare un annullamento parziale del bando mantenendo valide le domande per i posteggi liberi?
[color=red]CERTO ... si può fare così ... mantenendo il bando nella parte relativa alle concessioni di nuovi posteggi (anche se può risultare ragionevole annullare tutto visto il "caos" normativo e informativo di questo periodo che potrebbe aver alterato la partecipazione e la corretta comprensione da parte degli interessati!).
Inoltre potrebbe essere utile rilasciare tutto nel 2018 ... ricorda infatti che il MILLEPROROGHE dispone "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche" ... e questo fine viene meno se oggi ne rilasci alcune, nel 2018 altre ... e poi ci sono quelle che scadono nel 2019 e 2020 .....[/color]
salve,
la risposta al punto 2) non la capisco: se uno dei posteggi in essere non viene assegnato con l'attuale bando (mancanza di domande, domanda respinte, ecc. ) a mio parere il posteggio non diventa libero in quanto l'attuale concessionario per effetto del milleproroghe ha la concessione prorogata fino al 31/12/2018 e quindi potrà partecipare al bando del 2018 come uscente.
Che ne pensi?
salve,
la risposta al punto 2) non la capisco: se uno dei posteggi in essere non viene assegnato con l'attuale bando (mancanza di domande, domanda respinte, ecc. ) a mio parere il posteggio non diventa libero in quanto l'attuale concessionario per effetto del milleproroghe ha la concessione prorogata fino al 31/12/2018 e quindi potrà partecipare al bando del 2018 come uscente.
Che ne pensi?
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sì, HO SCRITTO MALE .... quanto detto vale dal 1/1/2019 ... cioè se fai bando e non risulta nessun assegnatario entro il 31/12/2018 dal 1/1/2019 il posteggio diviene libero ... prima di tale data continua l'attuale assegnatario in virtù della proroga
Certezza per gli ambulanti, concessioni almeno fino al 2031
http://www.confesercenti.it/blog/certezza-per-gli-ambulanti-concessioni-almeno-fino-al-2031/
Buongiorno, una recente nota dell'ANCI in data 7 marzo 2017 avente per oggetto "Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19", contiene la lettura delle norme di interesse degli enti locali. In merito alla proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche, la nota Anci rileva che "Nel corso dell’esame da parte del Parlamento è stato specificato che la proroga [u]riguarda solo le amministrazioni interessate, che non avevano provveduto all’approvazione dei relativi bandi[/u] e che quindi devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. E’ stata altresì specificata la necessità di salvaguardare comunque i diritti degli operatori uscenti nelle more degli adempimenti dei Comuni."
Con tale nota di lettura, l'Anci sembrerebbe in qualche modo confermare la validità delle procedure di bando già avviate dai Comuni per il rinnovo delle concessioni in scadenza a maggio/luglio 2017.
Il nostro Comune ha avviato le procedure in data 7/1/2017 ed ha proseguito la ricezione delle domande fino alla scadenza prevista del 9/3/2017, come esplicato in una nota della Regione Piemonte del 1/2/2017. La domanda quindi è la seguente: come operare nel lasso di tempo fra il termine di ricezione delle domande e la scadenza delle concessioni (31/12/2018)? Si "tiene buono" il bando emesso o il bando deve essere annullato e rifatto il prossimo anno ?
Questa nota Anci mi ha messo molti dubbi... :-\
Buongiorno, una recente nota dell'ANCI in data 7 marzo 2017 avente per oggetto "Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19", contiene la lettura delle norme di interesse degli enti locali. In merito alla proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche, la nota Anci rileva che "Nel corso dell’esame da parte del Parlamento è stato specificato che la proroga [u]riguarda solo le amministrazioni interessate, che non avevano provveduto all’approvazione dei relativi bandi[/u] e che quindi devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. E’ stata altresì specificata la necessità di salvaguardare comunque i diritti degli operatori uscenti nelle more degli adempimenti dei Comuni."
Con tale nota di lettura, l'Anci sembrerebbe in qualche modo confermare la validità delle procedure di bando già avviate dai Comuni per il rinnovo delle concessioni in scadenza a maggio/luglio 2017.
Il nostro Comune ha avviato le procedure in data 7/1/2017 ed ha proseguito la ricezione delle domande fino alla scadenza prevista del 9/3/2017, come esplicato in una nota della Regione Piemonte del 1/2/2017. La domanda quindi è la seguente: come operare nel lasso di tempo fra il termine di ricezione delle domande e la scadenza delle concessioni (31/12/2018)? Si "tiene buono" il bando emesso o il bando deve essere annullato e rifatto il prossimo anno ?
Questa nota Anci mi ha messo molti dubbi... :-\
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1) La nota ANCI non è fonte del diritto e non impegna le amministrazioni
2) e non esclue un ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA e conseguente nuovo bando
3) se si procede con annullamento (come da noi consigliato - ma anche noi non siamo fonte del diritto!!!!) si ri-bandisce in primavera-estate 2018
4) altrimenti devi procedere con la valutazione delle domande e rilascio delle concessioni con decorrenza 1/1/2019