Data: 2011-03-01 12:49:07

attività ricettiva

attività ricettiva alberghiera stagionale, con tipologia di procedimento a o giorni, entro quanti giorni (dalla data di vidimazione ella duaap) è possibile attivare effettivamente l'attività affinchè la duaap non decada?qual'è la normativa di riferimento?

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Data: 2011-03-01 15:48:18

Re: attività ricettiva

Non è previsto alcun termine per l'avvio dell'attività. Il termine di decadenza è di un anno, per cui se non esercita l'attività per più di un anno il titolo abilitativo decade.
Per gli alberghi la norma di riferimento è la LR 22/1984

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Data: 2011-03-01 18:03:32

Re: attività ricettiva

Premesso che le autorizzazioni stagionali per le attività alberghiere in Sardegna non esistono, l'art. 9 comma 4 lett. a) della L. 135/2001 prevede che l'esercizio dell'attività venga attivato entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oggi dalla protocollazione della SCIA/DUAAP.
Qualora ciò non avvenga sarà necessario avviare il procedimento volto alla pronuncia di decadenza.
Il caso a cui si riferisce l'ing. Puggioni si verifica invece quando, successivamente all'attivazione dell'esercizio di cui sopra, il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi.
Infine ricorda che è sempre in facoltà dell'ente di concedere una proroga di tali termini in caso di comprovata necessità.

Spero di essere stata utile  :)

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Data: 2011-03-02 07:35:06

Re: attività ricettiva

il problema è che il titolare dell'attività (duaap vidimata 21 luglio) sta comunicando l'inizio attività alla CCIAA al 1° febbraio..e la CCIAA sta chiedendo chiarimenti, in particolare che tempi di attivazione sono previsti per l'attività ricettiva..una volta vidimata la duaap. mi confermate 180 gg per l'attivazione?

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Data: 2011-03-02 14:18:16

Re: attività ricettiva

A mio avviso l'art. 9 della L. 135/2001 è chiaro su questo punto.
Se sono trascorsi 180 giorni dovresti avviare il procedimento volto alla pronuncia di decadenza.
Non mi risulta l'esistenza di altre norme successive che abbiano modificato quanto disposto dalla L. 135/2001.
Nel caso specifico sono trascorsi 195 gg (se ho contato bene), ma tieni presente che la comunicazione in camera di commercio ha solo natura pubblicistica.
L'imprenditore potrebbe comunque aver svolto l'attività senza averlo comunicato alla CCIAA ed in questo caso (se non sbaglio) gli verrà applicata una sanzione pecuniaria.
Per quanto attiene al profilo amministrativo, verifica se l'attività è stata attivata entro i 180 gg ed in caso contrario potrai avviare il procedimento di cui sopra.

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Data: 2011-03-02 16:33:50

Re: attività ricettiva

dubbio...la DUAAP non prevede un termine di attivazione perché tale termine è esplicitamente compreso nella natura stessa della normativa, la DUAAP infatti è la documentazione necessaria e sufficiente per l’avvio IMMEDIATO dell’attività, e quindi inizio non differito, onde per cui, non viene fissato nessun termine massimo perché tale termine (qualunque esso fosse) entrerebbe in conflitto con l’IMMEDIATEZZA propria della DUAAP??d'altronde la comunicazione dell'inizio attività viene comunicato in CCIAA entro 30 gg dalla data di vidimazione della DUAAP. Quindi secondo me è dovrebbero presentare duaap solo se pronti per l'apertura!!!!!!!!!!!!!!!Sbaglio?

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Data: 2011-03-02 17:57:25

Re: attività ricettiva

Se spostiamo il discorso sulla natura della DUAAP entriamo in un ginepraio. Avrai certamente notato che fiumi di inchiostro sono stati scritti sull'argomento, anche da penne illustri (vedi il Consiglio di Stato).
Io sono d'accordo con chi pensa che la DUAAP non è altro che un titolo autorizzatorio che proviene dal privato, oggi addirittura una "segnalazione". Tutto il resto non è cambiato e credo che non vada confusa la procedura con il procedimento. Immediata è l'efficacia del titolo (DUAAP/SCIA), ma ciò non vuol dire che "effettivamente venga alzata la serranda" dell'attività.
I motivi per cui un imprenditore decida di conseguire un titolo possono essere i più disparati, come ad esempio accedere ad un finanziamento per poi aprire in un momento successivo.
Tutto ciò, a mio avviso, viene confermato proprio dal fatto che la sospensione o la mancata attivazione dell'esercizio è sanzionata con la decadenza.
Inoltre, la sottigliezza lessicale tra avvio dell'attività ed attivazione dell'esercizio della stessa non è di poco conto.
Immagino che tu abbia avuto modo di farti la tua idea. Spero che le mie righe ti servano anche solo come spunto di riflessione.  :)

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Data: 2011-03-06 19:31:01

Re: attività ricettiva

Concordo. In effetti non ero stato chiaro, secondo la Legge 135/2001 (che trova applicazione in Sardegna per tutto quanto non in contrasto con la norma regionale, e nel caso di specie si applica) il termine per l'avvio effettivo dell'attività è di 180 giorni.
Questo si riferisce all'effettivo avvio dell'attività, e non al momento in cui avviene l'iscrizione in Camera di Commercio.
La DUAAP è un titolo abilitativo che si forma immediatamente, ma mantiene limiti e validità previsti dalla norma settoriale di riferimento....

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