“Il Sudtirolo non è Italia” - Comune non può sindacare contenuto manifesti
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[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II – ordinanza 21 dicembre 2016 n. 8157[/b][/color]
Pubblicato il 21/12/2016
N. 08157/2016 REG.PROV.CAU.
N. 12619/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12619 del 2016, proposto da:
Sudtiroler Heimatbund, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Ewald Rottensteiner, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Bruno Buozzi 87;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Rossi, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
[b]– dei provvedimenti, a firma del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura, Direzione Sportelli Unici, U.O. Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale, di cui alle seguenti note:
– nota del 18 agosto 2016 prot. n. 51545, recante rigetto della richiesta di preventivo per l’affissione del manifesto “Il Sudtirolo non è Italia”
– nota del 21 settembre 2016, prot. 57201, confermativa della precedente;
– occorrendo, del regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni del Comune di Roma nella parte richiamata dai provvedimenti di cui alle citate note n. 51545 e 57201 a supporto motivazionale.[/b]
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
[b]Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;[/b]
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avvocati, di cui al verbale;
[color=red][b]Considerato che lo “slogan” recato dal manifesto di cui è stata negata l’affissione (“Il Sudtirolo non è Italia”), non ha carattere ingiurioso né si appalesa in alcun modo lesivo dei diritti civili e politici tutelati dalla Costituzione, rappresentando con tutta evidenza, una sintesi icastica delle idee propugnate dall’associazione ricorrente, la cui libertà di espressione è parimenti tutelata dalla Carta Fondamentale;[/b][/color]
Ritenuto l’evidente periculum in mora, in quanto l’affissione richiesta è legata alla campagna di informazione per la revisione dello Statuto della Provincia di Bolzano;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 5 aprile 2017.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Martino Antonino Savo Amodio