Data: 2016-12-28 12:24:38

vendita pesce a domicilio

Egregio dottore, un quesito.
C'è una persona che in un comune vicino ha un'attività di vendita di pesce (fresco e surgelato).
Ha lasciato alcuni volantini con l'annuncio della vendita del pesce a domicilio.
Ma lo può fare? Oppure deve dotarsi di licenza tipo B? E il mezzo di trasporto deve essere adeguato con refrigerante giusto?

riferimento id:38073

Data: 2016-12-28 15:48:00

Re:vendita pesce a domicilio


Egregio dottore, un quesito.
C'è una persona che in un comune vicino ha un'attività di vendita di pesce (fresco e surgelato).
Ha lasciato alcuni volantini con l'annuncio della vendita del pesce a domicilio.
Ma lo può fare? Oppure deve dotarsi di licenza tipo B? E il mezzo di trasporto deve essere adeguato con refrigerante giusto?
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Se il cliente compra nel negozio il negoziante può consegnare anche a domicilio senza alcun adempimento amministrativo (salva variazione di notifica sanitaria).
Se l'ordine arriva per telefono o email/web occorre la scia per commercio elettronico (che magari hanno fatto!!) ed allora il soggetto può consegnare a domicilio + notifica sanitaria.
Lo stesso ovviamente se ha fatto scia di commercio elettronico.

NON serve scia di itinerante se si tratta di consegna o vendita al solo domicilio.

riferimento id:38073

Data: 2016-12-29 10:27:28

Re:vendita pesce a domicilio

Grazie dottore per la gentile risposta. Ma nel caso in cui non avessero la SCIA commercio elettronico quale sanzione occorrerebbe applicare? (Regione Puglia).
Grazie

riferimento id:38073

Data: 2016-12-29 13:15:17

Re:vendita pesce a domicilio


Grazie dottore per la gentile risposta. Ma nel caso in cui non avessero la SCIA commercio elettronico quale sanzione occorrerebbe applicare? (Regione Puglia).
Grazie
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Art. 22 per violazione dell'art. 18 del dlgs 114/1998

[color=red][b]Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114[/b][/color]
Art. 18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. (abrogato dall'articolo 68, comma 3, d.lgs. n. 59 del 2010)

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.
(comma così modificato dall'articolo 68, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2010)

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita Iva. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 22 Sanzioni e revoca

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, [color=red][b]18 [/b][/color]e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

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