Data: 2016-12-28 09:35:11

requisiti professionali somministrazione e alimenti

Buongiorno e auguri a tutti,
un commercialista mi chiede conferma sulla validità del diploma di perito industriale capo tecnico specializzazione chimico conseguito nel 2011 come requisito professionale per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.
Mi ha citato una risoluzione del Mise nr. 185093 del 6/9/2012 che non riesco a trovare.
Avete qualcosa in merito?
grazie

riferimento id:38064

Data: 2016-12-28 11:12:01

Re:requisiti professionali somministrazione e alimenti


Buongiorno e auguri a tutti,
un commercialista mi chiede conferma sulla validità del diploma di perito industriale capo tecnico specializzazione chimico conseguito nel 2011 come requisito professionale per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.
Mi ha citato una risoluzione del Mise nr. 185093 del 6/9/2012 che non riesco a trovare.
Avete qualcosa in merito?
grazie
[/quote]

PREMESSA: le risoluzioni ministeriali sono UTILI ma non sono fonte del diritto. Quindi occorre sempre ponderarle ...
Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 prevede "c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

QUINDI occorre verificare se nel percorso di studio vi sono le citate MATERIE attinenti (quindi anche in senso lato).
Ad esempio la REGIONE PIEMONTE si è espressa negativamente:
Data 21.12.2015 Protocollo 20492/A1903A
http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/requisitiProfessionali/raccoltaRequisitiProf.pdf

Ma la stessa Regione in merito all'indirizzo di CHIMICO si è espressa favorevolmente:
Data 16.07.2015
Protocoll 11093 /A19050
[b]Di conseguenza, nel caso in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello
Sviluppo Economico e considerato che nel piano di studi allegato al quesito, sono presenti le
materie “Chimica” e “Merceologia”, il diploma in oggetto è considerato valido, ai fini del
riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di prodotti alimentari, in quanto conforme al
dettato normativo.[/b]
http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/requisitiProfessionali/raccoltaRequisitiProf.pdf

ANCORA PIU' ESPLICITAMENTE QUI:

Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it
Data 04.02.2015
Protocollo 1614/A19050
Classificazione 9.10.20
OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di
commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. c) del
D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. –Valutazione Diploma di Perito Industriale Indirizzo Chimico.
Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 15 gennaio 2015 con Prot. n. 540 del
16 gennaio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti
professionali, di cui all’art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l’esercizio delle
attività di commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il diploma di “Perito
Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico”.
Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di
scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio
prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è
indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o
alla somministrazione di alimenti, ai fini dell’acquisizione del requisito professionale richiesto.
In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni,
ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell’avvio delle attività di
commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “…ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
Inoltre, il suddetto ministero con parere n. 185093 del 06.09.2012 ha precisato che, esaminate le
materie oggetto del corso di studi in questione e rilevata la significativa presenza di materie a
carattere chimico e biochimico, con particolare riferimento alla chimica bio-organica delle
fermentazioni, possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e
conservazioni degli alimenti.
Peraltro il Mise ha ritenuto validi, ai fini della qualificazione professionale in questione, alcuni
diplomi professionali di “Tecnico di laboratorio chimico e microbiologico” in quanto anch’essi
contraddistinti da un piano di studi caratterizzato dalla prevalente presenza di materie a carattere
chimico, biologico e microbiologico.
Conseguentemente il diploma di “Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico”, può
essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per
lo svolgimento dell’attività di commercio di prodotti alimentari in quanto conforme al
dettato normativo.


*******************
Se, come è precumibile, nelle materie frequentate vi è CHIMICA e MERCEOLOGIA ... allora il requisito è chiaramente dimostrato.

riferimento id:38064
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it