Data: 2016-12-24 15:22:15

UE - no ad obbligo generale di conservazione di dati servizi di comunicazione

UE - no ad obbligo generale di conservazione di dati servizi di comunicazione

[img width=300 height=189]http://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2016/06/cortegiustiziaeuropeaestesa.jpg[/img]

Corte di Giustizia UE sent. N. 145/2016 : 21 dicembre 2016
Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-203/15, C-698/15
[color=red][b]Gli Stati membri non possono imporre un obbligo generale di conservazione di dati ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica[/b][/color]


[b]Il diritto dell’Unione osta ad una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al
traffico e dei dati relativi all’ubicazione, ma è consentito agli Stati membri prevedere, a titolo
preventivo, la conservazione mirata di tali dati al solo scopo di lottare contro gravi fenomeni di
criminalità, a condizione che tale conservazione di dati sia limitata allo stretto necessario per
quanto riguarda le categorie di dati da conservare, i mezzi di comunicazione interessati, le persone
implicate, nonché la durata di conservazione prevista. L’accesso delle autorità nazionali ai dati
conservati deve essere assoggettato a condizioni, tra cui in particolare un controllo preventivo da
parte di un’autorità indipendente e la conservazione dei dati nel territorio dell’Unione[/b]

Nella sua sentenza Digital Rights Ireland del 2014 1, la Corte di giustizia ha dichiarato invalida la
direttiva sulla conservazione dei dati 2
, a motivo del fatto che l’ingerenza nei diritti fondamentali al
rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, determinata dall’obbligo generale di
conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, non era limitata allo stretto necessario.
A seguito di detta sentenza, la Corte è stata investita di due controversie vertenti sull’obbligo
generale imposto, in Svezia e nel Regno Unito, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
conservare i dati relativi a tali comunicazioni, sulla base della direttiva dichiarata invalida.
All’indomani della pronuncia della sentenza Digital Rights Ireland, l’impresa di telecomunicazioni
Tele2 Sverige ha notificato all’autorità svedese di vigilanza sulle poste e telecomunicazioni la
propria decisione di cessare di effettuare la conservazione dei dati, nonché la propria intenzione di
cancellare i dati già registrati (causa C-203/15). Il diritto svedese obbliga, infatti, i fornitori di servizi
di comunicazione elettronica a conservare in maniera sistematica e continua, senza alcuna
eccezione, l’insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti i loro abbonati
ed utenti iscritti, con riferimento a tutti i mezzi di comunicazione elettronica.
Nella causa C-698/15, i sigg. Tom Watson, Peter Brice e Geoffrey Lewis hanno proposto dei ricorsi
contro la normativa britannica di conservazione dei dati, che consente al Ministro dell’Interno di
obbligare gli operatori di telecomunicazioni pubbliche a conservare tutti i dati relativi a
comunicazioni per una durata massima di dodici mesi, fermo restando che è esclusa la
conservazione del contenuto di tali comunicazioni.
Mediante il rinvio pregiudiziale effettuato dal Kammarrätten i Stockholm (Corte d’appello
amministrativa di Stoccolma, Svezia) e dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
[Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione per le cause in materia civile), Regno Unito], la
Corte viene sollecitata a precisare se siano compatibili con il diritto dell’Unione (nella fattispecie la
direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche 3
, letta alla luce della Carta dei
diritti fondamentali dell’UE 4
) i regimi nazionali che impongono ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica un obbligo generale di conservazione dei dati e che prevedono
l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, senza segnatamente limitare tale
accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave e senza subordinare l’accesso ad un
controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente.
Nella sua sentenza odierna, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta a una normativa
nazionale che preveda una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati.
La Corte conferma, anzitutto, che le misure nazionali in questione rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva. Infatti, la tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche e
dei dati relativi al traffico, garantita dalla direttiva, si applica alle misure adottate da qualsiasi
soggetto diverso dagli utenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o di enti
privati o pubblici.
La Corte constata, poi, che, se certo la direttiva suddetta consente agli Stati membri di limitare la
portata dell’obbligo di principio di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al
traffico ad esse correlati, essa non può però giustificare che la deroga a tale obbligo di principio e,
in particolare, al divieto di memorizzare tali dati, prevista dalla direttiva stessa, divenga la regola.
Inoltre, la Corte ricorda la propria costante giurisprudenza secondo cui la tutela del diritto
fondamentale al rispetto della vita privata esige che le deroghe alla protezione dei dati personali
intervengano entro i limiti dello stretto necessario. La Corte applica tale giurisprudenza alle
norme disciplinanti la conservazione dei dati e a quelle disciplinanti l’accesso ai dati conservati.
Per quanto riguarda la conservazione, la Corte constata che i dati conservati considerati nel loro
insieme sono tali da consentire di ricavare conclusioni assai precise sulla vita privata delle
persone i cui dati sono stati conservati.
Pertanto, l’ingerenza risultante da una normativa nazionale che preveda la conservazione
dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione deve essere considerata
particolarmente grave. Il fatto che la conservazione dei dati venga effettuata senza che gli utenti
dei servizi di comunicazione elettronica ne siano informati è idoneo a ingenerare, nello spirito delle
persone riguardate, la sensazione che la loro vita privata costituisca l’oggetto di una sorveglianza
continua. Di conseguenza, soltanto la lotta contro la criminalità grave è idonea a giustificare
un’ingerenza siffatta.
La Corte rileva che una normativa la quale preveda una conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati non richiede alcuna correlazione tra i dati di cui si prevede la
conservazione ed una minaccia per la sicurezza pubblica e non si limita in particolare a
prevedere una conservazione dei dati afferenti un periodo temporale e/o una zona geografica e/o
una cerchia di persone suscettibili di essere implicate in una violazione grave. Una siffatta
normativa nazionale eccede dunque i limiti dello stretto necessario e non può essere
considerata giustificata in una società democratica, così come richiesto dalla direttiva letta
alla luce della Carta.
La Corte chiarisce, per contro, che la direttiva non osta ad una normativa nazionale che
imponga una conservazione mirata dei dati per finalità di lotta contro gravi fenomeni di
criminalità, a condizione che tale conservazione dei dati sia, per quanto riguarda le categorie di
dati da conservare, i mezzi di comunicazione interessati, le persone implicate, nonché la durata di
conservazione prevista, limitata allo stretto necessario. Secondo la Corte, qualsiasi normativa
nazionale che vada in tal senso deve essere chiara e precisa e prevedere garanzie
sufficienti al fine di proteggere i dati contro i rischi di abuso. Essa deve indicare le circostanze e le
condizioni in presenza delle quali una misura che disponga la conservazione di dati possa, a titolo
preventivo, essere adottata, in modo da garantire che l’ampiezza di tale misura sia, in pratica,
effettivamente limitata allo stretto necessario. In particolare, una normativa siffatta deve essere
fondata su elementi oggettivi, che consentano di prendere in considerazione le persone i cui dati
siano idonei a presentare un collegamento con atti di criminalità grave, a contribuire alla lotta
contro la criminalità grave o a prevenire un rischio grave per la sicurezza pubblica.
Per quanto riguarda l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, la Corte
conferma che la normativa nazionale in questione non può limitarsi ad esigere che l’accesso
risponda ad uno degli obiettivi previsti dalla direttiva, quand’anche questo fosse la lotta contro la
criminalità grave, ma deve altresì prevedere le condizioni sostanziali e procedurali disciplinanti
l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati. Tale normativa deve fondarsi su
criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni in presenza delle quali l’accesso
ai dati deve essere concesso alle autorità nazionali competenti. L’accesso può, in linea di
principio, essere accordato, in relazione all’obiettivo della lotta contro la criminalità, unicamente per
i dati di persone sospettate di progettare, di commettere o di aver commesso una violazione grave,
o anche di essere implicate in una maniera o in un’altra in una violazione siffatta. Tuttavia, in
situazioni particolari, come quelle in cui interessi vitali della sicurezza nazionale, della difesa o
della sicurezza pubblica siano minacciati da attività di terrorismo, l’accesso ai dati di altre persone
potrebbe essere parimenti concesso quando sussistano elementi oggettivi che consentano di
ritenere che tali dati potrebbero, in un caso concreto, fornire un contributo effettivo alla lotta contro
simili attività.
Oltre a ciò, la Corte dichiara che è essenziale che l’accesso ai dati conservati sia subordinato,
salvo in casi di urgenza, ad un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un’entità
amministrativa indipendente. Inoltre, le autorità nazionali competenti cui sia stato consentito
l’accesso ai dati conservati devono darne comunicazione alle persone interessate.
Tenuto conto della quantità di dati conservati, del carattere sensibile di tali dati, nonché del rischio
di accesso illecito a questi ultimi, la normativa nazionale deve prevedere che i dati siano
conservati nel territorio dell’Unione e che essi vengano irreversibilmente distrutti al termine
della durata della loro conservazione.

*********************
[i]1 Sentenza della Corte dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger e.a. (cause riunite C-293/12 e C-594/12; v.
comunicato stampa n. 54/14).
2 Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti
pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54).
3 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).
4 Articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.[/i]

****************
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-203/15

FONTE: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145it.pdf

riferimento id:38024
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it