Egregio Dottore, innanzitutto Buon Natale.
Hanno trasmesso al mio SUAP - da un comune vicino - un verbale di contestazione elevato ad una persona a cui ho rilasciato autorizazione di tipo B. In particolare gli è stata contestata violazione dell'art. 61 c. 3 della L.R. Puglia n. 24/2015 (Codice Commercio)
Già nel 2014 ho sospeso alla stessa persona l'attività per violazione dell'art. 9 co. 3 della legge regione puglia n. 18/2001 (oggi abrogata dal Codice del commercio Puglia) perchè aveva violato per 4 volte la medesima norma (vendita dove non consentito e sanzione per occupazione suolo pubblico); ciò anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 28 e 29 del D.lgs. 114/1998.
Ora a distanza di due anni è arrivata quest'altra violazione (una sola relativa alla vendita in mancanza di autorizzazione tipo A).
Devo prendere ulteriori provvedimenti? oppure archivio? Grazie
Egregio Dottore, innanzitutto Buon Natale.
Hanno trasmesso al mio SUAP - da un comune vicino - un verbale di contestazione elevato ad una persona a cui ho rilasciato autorizazione di tipo B. In particolare gli è stata contestata violazione dell'art. 61 c. 3 della L.R. Puglia n. 24/2015 (Codice Commercio)
Già nel 2014 ho sospeso alla stessa persona l'attività per violazione dell'art. 9 co. 3 della legge regione puglia n. 18/2001 (oggi abrogata dal Codice del commercio Puglia) perchè aveva violato per 4 volte la medesima norma (vendita dove non consentito e sanzione per occupazione suolo pubblico); ciò anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 28 e 29 del D.lgs. 114/1998.
Ora a distanza di due anni è arrivata quest'altra violazione (una sola relativa alla vendita in mancanza di autorizzazione tipo A).
Devo prendere ulteriori provvedimenti? oppure archivio? Grazie
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La vostra legge regionale prevede la SANZIONE ACCESSORIA per recidiva, ma prescrive che la recidiva si realizzi in caso di 2 violazioni nello stesso ANNO, quindi siamo fuori da questa ipotesi.
Archivia.
[b]Puglia
L.R. 16/04/2015, n. 24
Codice del commercio.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.
....
7. In caso di particolare gravità o di [color=red][b]recidiva[/b][/color], la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.[/b]