Data: 2016-12-24 10:03:48

Sazione e recidiva. Quali provvedimenti?

Egregio Dottore, innanzitutto Buon Natale.
Hanno trasmesso al mio SUAP -  da un comune vicino -  un verbale di  contestazione elevato ad una persona a cui ho rilasciato autorizazione di tipo B. In particolare gli è stata contestata violazione dell'art. 61 c. 3 della L.R. Puglia n. 24/2015 (Codice Commercio)
Già nel 2014 ho sospeso alla stessa persona l'attività per violazione dell'art. 9 co. 3 della legge regione puglia n. 18/2001 (oggi abrogata dal Codice del commercio Puglia) perchè aveva violato per 4 volte la medesima norma (vendita dove non consentito e sanzione per occupazione suolo pubblico); ciò anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 28 e 29 del D.lgs. 114/1998.
Ora  a distanza di due anni è arrivata quest'altra violazione (una sola relativa alla vendita in mancanza di autorizzazione tipo A).
Devo prendere ulteriori provvedimenti? oppure archivio? Grazie

riferimento id:38022

Data: 2016-12-25 07:20:37

Re:Sazione e recidiva. Quali provvedimenti?


Egregio Dottore, innanzitutto Buon Natale.
Hanno trasmesso al mio SUAP -  da un comune vicino -  un verbale di  contestazione elevato ad una persona a cui ho rilasciato autorizazione di tipo B. In particolare gli è stata contestata violazione dell'art. 61 c. 3 della L.R. Puglia n. 24/2015 (Codice Commercio)
Già nel 2014 ho sospeso alla stessa persona l'attività per violazione dell'art. 9 co. 3 della legge regione puglia n. 18/2001 (oggi abrogata dal Codice del commercio Puglia) perchè aveva violato per 4 volte la medesima norma (vendita dove non consentito e sanzione per occupazione suolo pubblico); ciò anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 28 e 29 del D.lgs. 114/1998.
Ora  a distanza di due anni è arrivata quest'altra violazione (una sola relativa alla vendita in mancanza di autorizzazione tipo A).
Devo prendere ulteriori provvedimenti? oppure archivio? Grazie
[/quote]


La vostra legge regionale prevede la SANZIONE ACCESSORIA per recidiva, ma prescrive che la recidiva si realizzi in caso di 2 violazioni nello stesso ANNO, quindi siamo fuori da questa ipotesi.
Archivia.

[b]Puglia
L.R. 16/04/2015, n. 24
Codice del commercio.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.
....
7. In caso di particolare gravità o di [color=red][b]recidiva[/b][/color], la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.[/b]

riferimento id:38022
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it