Data: 2016-12-24 08:04:31

Decreto "Salva Risparmio" - DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237

Decreto "Salva Risparmio" - DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237

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[size=12pt][b]DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237
Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel  settore creditizio. (16G00252) [/b][/size]
(GU n.299 del 23-12-2016)
  Vigente al: 23-12-2016 
Capo I
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento  e
che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive
2001/24/CE,  2002/47/CE,  2004/25/CE,    2005/56/CE,    2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli  enti  creditizi  e  di  talune  imprese  di
investimento nel quadro del meccanismo di  risoluzione  unico  e  del
Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010;
  Vista  la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  4  aprile  2001,  in  materia  di  risanamento  e
liquidazione degli enti creditizi;
  Visto il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  «Testo
unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  (T.U.B.)  e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un  quadro  di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive  2001/24/CE,  2002/47/CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»;
  Visto, in particolare, l'articolo 18 del  decreto  legislativo  180
del 2015;
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  181,  recante
«Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
  Vista la comunicazione della Commissione europea  2013/C  -  216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);
  Visti gli esiti degli  esercizi  di  stress  effettuati  a  livello
nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico;
  Vista la nota del 22 dicembre 2016 con cui  la  Banca  d'Italia  ha
trasmesso l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti  da  essa
nominati,  del  valore  attribuibile  agli  strumenti  e  prestiti
assoggettabili a conversione obbligatoria in azioni emessi da  «Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
del  presente  decreto-legge,  indicato  nei  pareri  predisposti  da
esperti incaricati dalla banca medesima ai fini della  determinazione
del prezzo di acquisto dei medesimi strumenti e prestiti  nell'ambito
dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa il 28  novembre
2016 da «Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A.»  su  strumenti
subordinati  dalla  stessa  emessi  o  garantiti  con  obbligo  di
reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni;
  Ritenuto,  sulla  base  dell'asseverazione  acquisita  da  Banca
d'Italia, che il valore di  riferimento  degli  strumenti  finanziari
Tier1  si  possa  collocare  nella  fascia  bassa  degli  intervalli
individuati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di
Siena», e che per gli strumenti finanziari Lower Tier 2 ed Upper Tier
2 il valore di riferimento si possa collocare nell'intorno del valore
centrale degli intervalli indicati  dagli  esperti  incaricati  dalla
«Banca Monte dei Paschi di Siena»;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni volte a garantire  la  stabilita'  economico-finanziaria
del Paese, garantire la disponibilita' del supporto pubblico a misure
di  rafforzamento  patrimoniale  e  assicurare  la  protezione  del
risparmio;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30
giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivita'  delle
banche italiane in conformita' di quanto previsto dal  presente  Capo
I, nel rispetto della disciplina  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato.
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia.
  3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel caso previsto dall'articolo  4,  commi  2  e  3,  sulla  notifica
individuale.
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma  1  e  all'articolo  10,
comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa  approvazione
da parte della Commissione europea.
  5. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15
ottobre 2013.
                              Art. 2

            Caratteristiche degli strumenti finanziari

  1. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari  di  debito  emessi  da  banche  italiane  che  presentino
congiuntamente le seguenti caratteristiche:
    a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto-legge,  anche  nell'ambito  di  programmi  di  emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non
superiore a cinque anni o a sette anni per le  obbligazioni  bancarie
garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30  aprile  1999,  n.
130;
    b) prevedono il rimborso del capitale  in  un'unica  soluzione  a
scadenza;
    c) sono a tasso fisso;
    d) sono denominati in euro;
    e) non presentano clausole di  subordinazione  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi;
    f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi  ne'
incorporano una componente derivata.
                              Art. 3

                              Limiti

  1.  L'ammontare  delle  garanzie  concesse  e'  limitato  a  quanto
strettamente  necessario  per  ripristinare  la  capacita'    di
finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
  2.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo  complessivo  delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma, i
fondi propri a fini di vigilanza.
                              Art. 4

                            Condizioni

  1.  La  concessione  della  garanzia  di  cui  all'articolo  1  e'
effettuata sulla base  della  valutazione  caso  per  caso  da  parte
dell'Autorita' competente:
    a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo
92  del  Regolamento  (UE)  n.  575/2013,  su  base  individuale  e
consolidata,  alla  data  dell'ultima  segnalazione  di  vigilanza
disponibile;
    b)  dell'inesistenza  di  carenze  di  capitale  evidenziate
nell'ambito  di  prove  di  stress  condotte  a  livello  nazionale,
dell'Unione  europea  o  del  Meccanismo  di  vigilanza  unico,  o
nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi
esercizi condotti dall'Autorita' competente o dall'Autorita' bancaria
europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o
prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui
alla lettera a) e degli eventuali requisiti  specifici  di  carattere
inderogabile stabiliti dall'Autorita' competente.
  2. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa  anche  a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al  comma  1,
lettera  a)  o  lettera  b),  ma  avente  comunque  patrimonio  netto
positivo,  se  la  banca  ha  urgente  bisogno  di  sostegno  della
liquidita', a seguito  della  positiva  decisione  della  Commissione
europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro  normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle
misure  di  sostegno  alla  liquidita'  nel  contesto  della  crisi
finanziaria.
  3. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa a  favore
di una banca in risoluzione o di un  ente-ponte  di  cui  al  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto
di liquidita' garantito dallo Stato puo' essere fornito  prima  della
positiva  decisione  della  Commissione  europea  sulla  notifica
individuale.
  4. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico.
                              Art. 5

                        Garanzia dello Stato

  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile
e a prima richiesta.
  2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.
  3.  Per  ciascuna  banca,  il  valore  nominale  degli  strumenti
finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3  anni  sui
quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere
un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi
dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.
  4. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
                              Art. 6

              Corrispettivo della garanzia dello Stato

  1. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della
garanzia sono determinati caso per caso sulla base della  valutazione
del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalita':
    a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
      1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
      2) una commissione basata sul rischio  eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni  relativi
alla banca o alla capogruppo nei  tre  anni  che  terminano  il  mese
precedente  la  data  di  emissione  della  garanzia  e  la  mediana
dell'indice iTraxx Europe Senior Financial  a  5  anni  nello  stesso
periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana  degli
spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti  gli  Stati  membri
dell'Unione europea e la  mediana  degli  spread  sui  contratti  CDS
senior a 5 anni dello Stato italiano  nel  medesimo  periodo  di  tre
anni;
    b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta';
    c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici  mesi,
e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
      1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
      2) una commissione basata  sul  rischio  eguale  a  0,20  punti
percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
rating.
  2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli
spread di cui al comma 1), lettera a), numero ii)  e'  calcolata  nel
modo seguente:
    a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne
di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la  mediana
degli spread sui contratti di CDS a cinque  anni  nei  tre  anni  che
terminano il mese precedente la  data  di  emissione  della  garanzia
registrati  per  un  campione  di  grandi  banche,  definito  dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
    b) per banche prive  di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
rating disponibile.
  3. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e'  quello  piu'  elevato.
Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili  siano  piu'  di
tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato.
  4. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia.
  5. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali e'
concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche  interessate
sono versate, in  rate  trimestrali  posticipate,  con  le  modalita'
indicate dall'articolo  24,  comma  4.  Le  relative  quietanze  sono
trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e  delle
finanze,  Dipartimento  del  Tesoro,  di  seguito    denominato:
«Dipartimento del Tesoro».
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  variare,  tenuto  conto  delle
condizioni di mercato,  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente  articolo  in  conformita'  delle  decisioni
della Commissione europea. Le  variazioni  non  hanno  effetto  sulle
operazioni gia' in essere.
                              Art. 7

                              Procedura

  1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono  presentate  dalle
banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca  d'Italia  e  al
Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la  rapidita'  e
la riservatezza della comunicazione.
  2.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un  modello  uniforme
predisposto  dal  Dipartimento  del  Tesoro  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  pubblicato  sul
sito internet del Dipartimento del Tesoro  e  della  Banca  d'Italia,
indicando,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta  di
ammissione.
  3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:
    a) le valutazioni  dell'Autorita'  competente  sulla  sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1;
    b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub a):
      1) la congruita' delle condizioni e dei volumi  dell'intervento
di liquidita' richiesto, alla luce delle  dimensioni  della  banca  e
della sua patrimonializzazione;
      2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
      3) l'ammontare della garanzia;
      4) la misura della commissione dovuta secondo  quanto  previsto
dall'articolo 6.
  4. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della  Banca
d'Italia,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dalla  banca.  Il
Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca  richiedente
e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la
riservatezza della comunicazione.
  5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2,  ovvero  qualora  il
valore nominale degli strumenti finanziari sui quali e'  concessa  la
garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia  superiore  al  5%
del totale passivo della banca richiedente,  la  banca  e'  tenuta  a
presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano
di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita'  di
raccolta della banca  a  lungo  termine  senza  ricorso  al  sostegno
pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia e'
sottoposto alla Commissione europea ai fini della  valutazione  della
compatibilita' della  misura  con  il  quadro  normativo  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato.
  6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3,  e  salvo  quanto
previsto dal comma 7, la banca richiedente non  puo',  per  tutto  il
tempo in cui beneficia della garanzia:
    a) distribuire dividendi;
    b) effettuare pagamenti discrezionali su  strumenti  di  capitale
aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE)  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575  del  26  giugno  2013  o  coperti  da
clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie;
    c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1
o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di
opzioni  call,  senza  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea;
    d) acquisire nuove partecipazioni, fatte  salve  le  acquisizioni
compatibili con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,
ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti  e
di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.
  7. Se la garanzia e' limitata a strumenti finanziari  con  scadenza
non superiore  a  due  mesi,  la  garanzia  e'  concessa  secondo  la
procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.
                              Art. 8

                      Escussione della garanzia
                  su passivita' di nuova emissione

  1. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata di attivazione  della  garanzia
al Dipartimento del  Tesoro  e  alla  Banca  d'Italia,  allegando  la
relativa documentazione e indicando gli  strumenti  finanziari  o  le
obbligazioni contrattuali per i  quali  richiede  l'attivazione  e  i
relativi importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno
trenta giorni prima della scadenza della passivita' garantita,  salvo
casi di motivata urgenza.
  2.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla  base  delle
valutazioni della Banca  d'Italia,  la  fondatezza  della  richiesta,
provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente  alla
scadenza dell'obbligazione alla  corresponsione  dell'importo  dovuto
dalla banca.
  3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, la  banca
e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare, entro e non oltre
due  mesi  dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  un  piano  di
ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della
valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  4. Il presente articolo non pregiudica la  facolta'  dei  detentori
delle passivita'  garantite  e  dei  titolari  di  diritti  reali  di
garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1.
                              Art. 9

                    Relazioni alla Commissione

  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
europea una relazione trimestrale sul funzionamento del  regime,  con
cui  sono  fornite  informazioni  riguardo  ciascuna  emissione  di
strumenti garantiti ai sensi del  presente  Capo,  l'ammontare  della
commissione  effettivamente  applicata  con  riferimento  a  ciascuna
emissione, le caratteristiche degli strumenti  finanziari  di  debito
non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
                              Art. 10

                Erogazione di liquidita' di emergenza

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro
sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  la
garanzia statale per integrare il collaterale, o  il  suo  valore  di
realizzo, stanziato da banche italiane a  garanzia  di  finanziamenti
erogati  dalla  Banca  d'Italia  per  fronteggiare  gravi  crisi  di
liquidita' (erogazione di liquidita' di  emergenza),  in  conformita'
con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
  2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di
preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle  garanzie
stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.
  3. La garanzia di  cui  al  comma  1  puo'  essere  rilasciata  per
operazioni di erogazione di liquidita'  di  emergenza  in  favore  di
banche  che  rispettano,  secondo  la  valutazione  dell'Autorita'
competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,  del
presente decreto.
  4. La banca  che  riceve  l'intervento  di  cui  al  comma  1  deve
presentare  un  piano  di  ristrutturazione  per  confermare  la
redditivita' e la capacita' di raccolta a lungo termine senza ricorso
al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla
liquidita' fornita dalla Banca centrale.
  5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla
garanzia  statale  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.
                              Art. 11

                  Escussione della garanzia statale
            sull'erogazione di liquidita' di emergenza

  1. In caso di inadempimento della banca alle  proprie  obbligazioni
di pagamento  nei  confronti  della  Banca  d'Italia  rivenienti  dal
contratto  di  finanziamento  ELA,  la  Banca  d'Italia,  in  esito
all'escussione  del  collaterale  stanziato  a  copertura    del
finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta
di attivazione della garanzia statale  al  Dipartimento  del  Tesoro,
allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e
indicando gli importi residuali dovuti.
  2. Il  Dipartimento  del  Tesoro,  accertata  la  fondatezza  della
richiesta, provvede tempestivamente e comunque  entro  trenta  giorni
alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
                              Art. 12

                    Disposizioni di attuazione

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia, sono adottate misure di  attuazione  del  presente
Capo I.
Capo II
Interventi di rafforzamento patrimoniale
                              Art. 13

                      Intervento dello Stato

  1.  Il  presente  Capo  II  disciplina  modalita'  e  condizioni
dell'intervento dello Stato a sostegno  delle  banche  e  dei  gruppi
bancari italiani.
  2. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e  dell'articolo
18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento  (UE)  n.  806/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  (di  seguito  il  «Ministero»)  e'
autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre  2017,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da
banche italiane, appartenenti o meno  a  un  gruppo  bancario,  o  da
societa'  italiane  capogruppo  di  gruppi  bancari  (di  seguito
l'«Emittente»), secondo le modalita' e alle condizioni stabilite  dal
presente Capo II.
  3. Nel presente Capo II per  Autorita'  competente  si  intende  la
Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei
casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024  del  15
ottobre 2013.
                              Art. 14

              Programma di rafforzamento patrimoniale

  1. L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13  puo'  essere
richiesto da un Emittente che - in relazione a una  prova  di  stress
basata  su  uno  scenario  avverso  condotta  a  livello  nazionale,
dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico - ha esigenza
di rafforzare il proprio patrimonio.
  2.  Per  poter  chiedere  l'intervento  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 13 l'Emittente  deve  aver  precedentemente  sottoposto
all'Autorita' competente un programma di  rafforzamento  patrimoniale
(il «Programma»), indicante  l'entita'  del  fabbisogno  di  capitale
necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per
conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione
del Programma.
  3. L'Autorita' competente  valuta  l'adeguatezza  del  Programma  a
conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo  di  rafforzamento
patrimoniale di cui  al  comma  1  e  ne  informa  l'Emittente  e  il
Ministero.
  4. L'Emittente informa al piu' presto l'Autorita' competente  sugli
esiti delle misure adottate. L'Autorita'  competente  ne  informa  il
Ministero.
  5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire
l'obiettivo  di  rafforzamento  patrimoniale  di  cui  al  comma  1,
l'Emittente puo' presentare la richiesta di  intervento  dello  Stato
secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta  puo'
essere presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione  del
Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorita'  competente
abbia ritenuto che lo stesso non sia  sufficiente  a  conseguire  gli
obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante  l'attuazione
del Programma stesso, se questa risulta  inidonea  ad  assicurare  il
conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.
                              Art. 15

                Richiesta di intervento dello Stato

  1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello  Stato
trasmette al Ministero  e  all'Autorita'  competente,  e  alla  Banca
d'Italia  qualora  non  sia  l'Autorita'  competente,  una  richiesta
contenente:
    a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione  delle  azioni
dell'Emittente chiesta al Ministero;
    b) l'indicazione dell'entita'  del  patrimonio  netto  contabile,
individuale o  consolidato  a  seconda  dei  casi,  alla  data  della
richiesta e l'entita' del fabbisogno di  capitale  regolamentare  che
residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;
    c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di  cui  all'articolo
22,  comma  2,  e  del  loro  valore  contabile,  accompagnata  dalla
valutazione, predisposta  da  un  esperto  indipendente,  del  valore
economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso
di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale;
    d)  una  relazione  di  stima,  predisposta  da  un  esperto
indipendente, dell'effettivo  valore  delle  attivita'  e  passivita'
dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico  e
ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione  alla  data
di presentazione della richiesta di intervento dello  Stato,  nonche'
di quanto in tale caso verrebbe corrisposto  pro  quota  ai  titolari
degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;
    e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;
    f) il piano di  ristrutturazione  (il  «Piano»),  predisposto  in
conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti
di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione  delle  banche
nel contesto della crisi finanziaria.
  2. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di
esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:
    a) del valore economico risultante  dalla  valutazione  trasmessa
dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c);
    b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);
    c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4.
  3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e  d),
e 2, non devono avere in corso ne' devono  avere  intrattenuto  negli
ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie  con
l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.
                              Art. 16

                Valutazioni dell'Autorita' competente

  1. Entro sessanta giorni dalla ricezione  della  richiesta  di  cui
all'articolo 15,  l'Autorita'  competente  comunica  al  Ministero  e
all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente.
  2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 1 e' sospeso.
                              Art. 17

      Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato

  1.  La  richiesta  di  cui  all'articolo  15  e'  corredata  della
dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e
fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero
non sia stata perfezionata, gli impegni  previsti  dal  paragrafo  47
della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.
  2.  Fermi  restando  i  poteri  dell'Autorita'  competente,  la
sottoscrizione puo' essere condizionata alla  revoca  o  sostituzione
dei consiglieri esecutivi e del  direttore  generale  dell'Emittente,
anche in conformita' con  la  disciplina  dell'Unione  europea  sugli
aiuti di Stato.
                              Art. 18

                    Realizzazione dell'intervento

  1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte
dell'Autorita' competente, il Piano e  le  sue  eventuali  successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea.
  2. A seguito della positiva  decisione  della  Commissione  europea
sulla  compatibilita'  dell'intervento  con  il  quadro  normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel  contesto  della  crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato  su  proposta  della
Banca  d'Italia,  si  dispone  l'applicazione  delle  misure  di
ripartizione  degli  oneri  in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'articolo 22.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':
    a)  ove  necessario,  l'aumento  del  capitale  dell'Emittente  a
servizio della sottoscrizione delle azioni da  parte  del  Ministero,
derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso
non sia stato deliberato dall'Emittente;
    b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonche'  ogni  altro
elemento  necessario  alla  gestione  della  sottoscrizione    o
dell'acquisto, comprese le fasi successive;
    c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.
  4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su  richiesta
del Ministero e nel termine da esso indicato,  l'Emittente  trasmette
al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base  di  una
valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei  requisiti  di
indipendenza previsti dall'articolo 15, comma  3,  del  valore  delle
azioni necessario per calcolare, in conformita'  con  l'allegato,  il
prezzo delle azioni da  attribuire  ai  titolari  degli  strumenti  e
prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca e' quotata e'
indicata la media dei  prezzi  di  chiusura  delle  azioni  ordinarie
dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data  indicata  dal
Ministero avendo  riguardo  alla  data  di  prevista  emanazione  del
decreto di cui al comma 2.
  5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:
    a)  l'Emittente  non  versa  in  una  delle  situazioni  di  cui
all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o  e),  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  o  di  cui  all'articolo  18,
paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e
    b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la  conversione
ai sensi del Capo  II  del  Titolo  IV  del  decreto  legislativo  16
novembre  2015,  n.  180,  ne'  quelli  previsti  dall'articolo  21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma  5  si  assumono
non sussistenti quando  non  consti  un  accertamento  in  tal  senso
dell'Autorita' competente.
  7. I decreti di cui ai commi 2 e 3  sono  sottoposti  al  controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  8. Il consiglio di  amministrazione  o  il  consiglio  di  gestione
provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si
applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.
                              Art. 19

                    Caratteristiche delle azioni

  1. Salvo quanto previsto dal  comma  2,  il  Ministero  sottoscrive
azioni di nuova emissione. Le azioni  emesse  dall'Emittente  per  la
sottoscrizione da parte  del  Ministero  sono  azioni  ordinarie  che
attribuiscono il  diritto  di  voto  non  limitato  ne'  condizionato
nell'assemblea  ordinaria  e  nell'assemblea  straordinaria,  non
privilegiate  nella  distribuzione  degli  utili  ne'  postergate
nell'attribuzione delle perdite.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  decreto
previsto  dall'articolo  18,  comma  2,  il  Ministero,  in  caso  di
transazione tra l'Emittente o una  societa'  del  suo  gruppo  e  gli
azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle  misure  di
ripartizione degli oneri  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  puo'
acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
    a) la transazione e' volta a porre  fine  o  prevenire  una  lite
avente a oggetto la  commercializzazione  degli  strumenti  coinvolti
nell'applicazione delle misure di ripartizione  degli  oneri  di  cui
all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la  cui  offerta
sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto  e  con  esclusione  di
quelli acquistati da controparti qualificate ai  sensi  dell'articolo
6, comma 2-quater, lettera d), del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6,  commi
2-quinquies e 2-sexies, del  medesimo  decreto  legislativo,  diversi
dall'Emittente o societa' del suo gruppo, in assenza  di  prestazione
di servizi o attivita' di investimento da parte dell'Emittente  o  da
societa' del suo gruppo;
    b) gli  azionisti  non  sono  controparti  qualificate  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto  legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58,  ne'  clienti  professionali  ai  sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del  medesimo  decreto
legislativo;
    c)  la  transazione  prevede  che  l'Emittente  acquisti  dagli
azionisti in nome e per conto  del  Ministero  le  azioni  rivenienti
dall'applicazione delle misure di ripartizione  degli  oneri  di  cui
all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente,  come
corrispettivo,  obbligazioni  non  subordinate  emesse  alla  pari
dall'Emittente o da societa' del suo gruppo, per un  valore  nominale
pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della  lettera  d);
tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua  degli
strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con
quello  delle  obbligazioni  non  subordinate  emesse  dall'Emittente
aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato  secondario  nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai  sensi
del presente comma;
    d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte  del  Ministero
e' quello indicato al comma 4  ed  e'  corrisposto  all'Emittente  in
relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;
    e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere
ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli  strumenti
finanziari convertiti, in applicazione delle misure  di  ripartizione
degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni  acquistate
dal Ministero ai sensi del presente comma.
  3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al  Ministero
rispettano le condizioni previste dall'articolo  31  del  regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  575  del  26  giugno
2013.
  4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e'
determinato  secondo  i  criteri  e  la  metodologia  indicati
nell'allegato.
  5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte  del
Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.
                              Art. 20

                    Effetti della sottoscrizione

  1. All'assunzione di partecipazioni  nell'Emittente  da  parte  del
Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto  di  azioni
disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:
    a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
    b) gli articoli 106,  comma  1,  e  109,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    c)  eventuali  limiti  di  possesso  azionario  previsti  da
disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti
dall'articolo 30 del Testo unico bancario.
                              Art. 21

              Banche costituite in forma cooperativa

  1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in
cui il Ministero esercita il diritto di  voto  inerente  alle  azioni
sottoscritte  a  seguito  delle  operazioni  previste  dal  presente
decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369  e
2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5,  e
2539 del codice civile, nonche' degli articoli 30,  comma  1,  e  31,
comma 2, primo  periodo,  del  Testo  unico  bancario.  Le  quote  di
capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea sono quelle previste dalla  legge  e  non  si  applica
l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
                              Art. 22

              Ripartizione degli oneri fra i creditori

  1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni
dell'Emittente ai sensi dell'articolo 19 e' effettuata  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze dopo  l'applicazione  delle  misure  di
ripartizione  degli  oneri  secondo  quanto  previsto  dal  presente
articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
  2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte
le misure di ripartizione degli oneri  secondo  l'ordine  di  seguito
indicato e l'aumento del capitale  dell'Emittente  a  servizio  delle
misure stesse:
    a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova
emissione  computabili  nel  capitale  primario  di  classe  1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  20,
comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai  sensi
del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del  Consiglio  n.  575
del 26  giugno  2013  (Additional  Tier  1),  inclusi  gli  strumenti
qualificati come strumenti di capitale  aggiuntivo  di  classe  1  ai
sensi della clausola  di  grandfathering  del  citato  regolamento  e
relative disposizioni di attuazione, nonche' delle  altre  passivita'
dell'Emittente aventi un  grado  di  subordinazione  nella  gerarchia
concorsuale uguale o superiore;
    b) ove la misura di cui alla  lettera  a)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione  computabili  nel  capitale  primario  di  classe  1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  20,
comma 1, degli strumenti e  prestiti  computabili  come  elementi  di
classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e
i prestiti qualificati come elementi  di  classe  2  ai  sensi  della
clausola  di  grandfathering  del  citato  regolamento  e  relative
disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti e  prestiti
aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
    c) ove la misura di cui alla  lettera  b)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione  computabili  nel  capitale  primario  di  classe  1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  19,
comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da  quelli  indicati
dalle lettere a) e b), il cui diritto al  rimborso  del  capitale  e'
contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di  tutti
i creditori non subordinati dell'Emittente.
  3.  L'adozione  delle  misure  previste  dal  comma  2  comporta
l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente  se  ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
    a) la  garanzia  ha  a  oggetto  passivita'  emesse  da  soggetti
direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente;
    b) le passivita' garantite indicate alla lettera  a)  sono  state
emesse  nell'ambito  di  un'operazione  unitaria  di  finanziamento
dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di
un soggetto da questo controllato;
    c) alle passivita'  dell'Emittente  derivanti  dal  finanziamento
concessogli di cui alla lettera b), e' applicata la misura di cui  al
comma 2.
  4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresi',
l'inefficacia degli accordi contrattuali o  di  altro  tipo  conclusi
dall'Emittente aventi  ad  oggetto  proprie  azioni  o  strumenti  di
capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi.
  5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
    a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2,  ove
possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia
applicabile in sede concorsuale;
    b)  in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti  i  creditori
dell'Emittente che siano titolari di passivita'  assoggettabili  alle
misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti
alla  stessa  categoria,  salvo  quanto  previsto  al  comma  7,  e
proporzionalmente  al  valore  nominale  dei  rispettivi  strumenti
finanziari o crediti;
    c) in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare  degli
strumenti e  prestiti  di  cui  al  comma  2,  riceva,  tenuto  conto
dell'incremento patrimoniale conseguito  dall'Emittente  per  effetto
dell'intervento dello  Stato,  un  trattamento  peggiore  rispetto  a
quello  che  riceverebbe  in  caso  di  liquidazione  dell'Emittente,
assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
    d) determinando il numero di azioni  da  attribuire  in  sede  di
conversione sulla  base  della  metodologia  indicata  nell'Allegato,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b)  e
c);
    e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire  in
azioni o altri  strumenti  di  capitale  primario  di  classe  1  gli
strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel  rispetto
delle  condizioni  previste  dai  relativi  contratti;  a  tal  fine,
l'Emittente  include  nella  richiesta  di  cui  all'articolo  16
l'attestazione di aver provveduto a  convertire  in  azioni  o  altri
strumenti di capitale primario di classe 1 gli  strumenti  finanziari
convertibili eventualmente  emessi,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dai relativi contratti.
  6. La condizione di cui al  comma  5,  lettera  c),  e'  verificata
quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma  1,
lettera d), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno
pari a quanto verrebbe corrisposto ai  titolari  degli  strumenti  di
capitale aggiuntivo,  degli  elementi  di  classe  2  e  degli  altri
strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel  caso  in  cui
l'Emittente  venisse  sottoposto  a  liquidazione  alla  data  di
presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
  7. Non si da' luogo, del tutto o in parte,  all'applicazione  delle
misure previste nel presente articolo quando la  Commissione  europea
con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che
la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o
determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione  parziale
dall'applicazione delle misure previste  nel  presente  articolo,  il
decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli  strumenti  o  le
classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui  al
comma 5, lettere a), c)  e  d).  La  valutazione  sull'applicabilita'
delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma e'  compiuta,
per ciascun intervento, dalla Commissione europea.
  8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle
misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli  53  e
58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e  non
si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies  e  2360
del codice  civile  e  l'articolo  121  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58.
  9.  La  tutela  giurisdizionale  avverso  le  misure  indicate  dal
presente  articolo  e'  disciplinata  dall'articolo  95  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In  caso  di  violazione  della
condizione indicata dal comma 5, lettera c),  si  applica  l'articolo
89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180;  il
relativo  indennizzo  e'  corrisposto  dall'Emittente    mediante
l'attribuzione di nuove azioni.
  10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o
all'articolo  19,  ai  contratti  stipulati  dall'Emittente,  da  una
componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto
da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto  legislativo
16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni
contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente
del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso  di  adozione  di  una
misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato
all'applicazione  di  tali  misure  prevedono  la  risoluzione  del
contratto o attribuiscono al contraente il diritto  di  recedere  dal
contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri  obblighi,
di escutere una garanzia, di esigere  immediatamente  la  prestazione
pattuita con decadenza dal termine  o  di  pretendere  una  penale  a
carico dell'Emittente o di altra componente del  gruppo  a  cui  esso
appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o  da
una componente del gruppo a cui esso appartiene,  l'adozione  di  una
misura di cui al presente articolo o  il  verificarsi  di  un  evento
direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce
di per se' un inadempimento di un  obbligo  contrattuale,  un  evento
determinante l'escussione della garanzia ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.170,
una procedura di  insolvenza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo 12 aprile  2001,  n.  210,  o  un
evento che determina la decadenza dal termine ai sensi  dell'articolo
1186 del codice civile.
  11.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  sono  di
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17  giugno  2008  e
dell'articolo  17  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218.  Esse
costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi  della  direttiva
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e
si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati  comunitari
secondo quanto previsto nel Titolo IV,  Sezione  III-bis,  del  Testo
unico bancario.
                              Art. 23

                        Disposizioni finali

  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di  attuazione
del presente Capo II.
  2. Ai fini  della  strutturazione  degli  interventi  previsti  dal
presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale  contenzioso,
il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente,  di  esperti  in
materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che  non
abbiano in corso o non abbiano intrattenuto  negli  ultimi  due  anni
relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali
da comprometterne l'indipendenza.
  3. In sede di prima applicazione del presente Capo,  qualora  Banca
Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15,
comma 1, il valore economico reale da attribuire alle  passivita'  da
essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini  di  cui  al
comma 5, lettera d), del medesimo articolo, e' cosi' determinato:
    a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale;
    b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale;
    c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale;
    d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale;
    e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale;
    f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale;
    g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale;
    h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale;
    i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale;
    l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale;
    m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale.
  4. In considerazione di quanto previsto dal  comma  3,  l'eventuale
richiesta di  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  non  contiene  la
valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
Capo III
Disposizioni finanziarie
                              Art. 24

                        Risorse finanziarie

  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione  di  20  miliardi  di
euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri  derivanti
dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto  di  azioni  effettuate
per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi  del  Capo  II)  e  dalle
garanzie concesse dallo Stato su  passivita'  di  nuova  emissione  e
sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del  Capo  I)  a
favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
  3. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita'
di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in
relazione alle effettive esigenze.
  4. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse  ai
sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria
centrale.
  5. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla
successiva eventuale cessione delle azioni sono  versati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Capo IV
Misure urgenti per il settore bancario
                              Art. 25

          Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale

  1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1,  comma  848,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di
qualsiasi  obbligazione,  perdita,  costo  e  qualsivoglia  onere  o
passivita' a carico  del  Fondo  di  risoluzione  nazionale  comunque
derivanti o connesse con  l'esecuzione  dei  Provvedimenti  di  avvio
delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia,  anche
in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.
  2. La Banca d'Italia puo' determinare l'importo delle contribuzioni
addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai  fini  di
cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo  di
risoluzione unico ai sensi degli articoli 70  e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014, non  oltre  i  due  anni  successivi  a  quello  di
riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e puo' stabilire
che dette contribuzioni siano  dovute  in  un  arco  temporale  dalla
stessa definito, non superiore  a  cinque  anni;  la  Banca  d'Italia
comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno  del  suddetto
periodo.
  3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente,  l'importo
delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle  banche  aventi  sede
legale  in  Italia  e  dalle  succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico,  alla
data di riferimento individuata dal Comitato stesso,  ai  fini  della
contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per  il  medesimo
anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali  sono
quelli  stabiliti  dal  Comitato  di  risoluzione  unico  per  le
contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.
                              Art. 26

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.
                                170

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio  2004,  n.  170
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo del comma 1-bis, e' sostituito dal seguente
«Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilita'
ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito  dato  in  pegno
restano  fermi  i  requisiti  di  notificazione  al  debitore  o  di
accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;
    b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  «1-ter. Qualora, al fine di  soddisfare  anche  in  modo  indiretto
esigenze di liquidita', la  Banca  d'Italia  effettui  operazioni  di
finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o
cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti  dei  terzi
dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1
lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265,
2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248  e
2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del  credito
dato in  pegno  non  possono  opporre  in  compensazione  alla  Banca
d'Italia  eventuali  crediti  vantati  nei  confronti  del  soggetto
rispettivamente cedente o  datore  di  pegno,  indipendentemente  dal
fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti  o  divenuti  esigibili
prima della prestazione della garanzia a favore della Banca  d'Italia
o  dopo  la  stessa.  Agli  altri  effetti  di  legge,  ai  fini
dell'opponibilita' della garanzia al debitore ceduto  o  al  debitore
del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di  notificazione
o di accettazione previsti dal codice civile.
  1-quater.  Quando  le  garanzie  indicate  nel  comma  1-ter  sono
costituite da  crediti  ipotecari,  non  e'  richiesta  l'annotazione
prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni  della
Banca d'Italia indicate al comma  1-ter  si  applica  l'articolo  67,
comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
                              Art. 27

                      Disposizioni finanziarie

  1.  Per  l'anno  2017,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del  ricorso
al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato
1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche'
l'importo massimo di  emissione  di  titoli  pubblici,  in  Italia  e
all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati  di  20  miliardi  di
euro.
  2. All'onere derivante dalle maggiori  emissioni  nette  di  titoli
pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo  di  60  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2019,  che  aumentano  a  148
milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 426 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2019,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
si provvede:
    a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017,  51  milioni  per  l'anno
2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a  100  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020,  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a  129  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190;
    c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81  milioni  di
euro per l'anno 2018 e  a  61  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero per 10 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  70
milioni di euro per l'anno 2018 e  a  50  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2019,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni
di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2018,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno  2017
e  per  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018  e
l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni  di
euro per l'anno 2017 e per  4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018;
    d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni  di
euro per l'anno 2018 e a  136  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008  n.
189.
  3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e  c),  sono
iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui  alla  lettera
a) e  d),  sono  accantonate  e  rese  indisponibili  in  termini  di
competenza e di cassa.
  4. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
comunicare al Parlamento, sulla base  delle  effettive  emissioni  di
titoli del debito pubblico realizzate  nel  2017  in  relazione  alle
disposizioni di cui  al  presente  decreto-legge,  si  provvede  alla
riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al periodo precedente
in misura corrispondente  al  finanziamento  dei  maggiori  interessi
passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede  di
non utilizzare per le finalita' di cui al presente decreto.
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                              Art. 28

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Palermo, addi' 23 dicembre 2016

                            MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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