Somministrazione non assistita senza vincoli (consentiti tavoli, stoviglie, macchinette caffè ecc...).
[color=red][b]
Come sosteniamo da anni (vedi questo link: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8) le attività di SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA non incontrano vincoli specifici sull'uso di arredi ed attrezzature e quindi si possono utilizzare tevoli, sedie, stoviglie non mino uso, macchinette del caffè anche professionali ecc.... Dopo l'intervento dell'ANTITRUST anche il MISE rivede le proprie posizioni.[/b][/color]
Eccovi i link ai due documenti:
[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato
http://buff.ly/2in1DJA
[b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b]
AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
[color=maroon][b][size=18pt]Somministrazione non assistita (la fine dei divieti) - 24 dicembre 2016 - commento del dott. Simone Chiarelli [/size][/b][/color]
[img width=300 height=225]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/15622489_574400892769462_1676079671675799258_n.png?oh=a890901b5e3542baad59ad672bccec19&oe=58D87989[/img]
[size=14pt]Guarda il video: https://youtu.be/5Kqz_mJ9034[/size]
Somministrazione non assistita con posate di metallo e bicchieri di vetro
Arriva l'OK di CONFERMA del Ministero con la Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018
https://buff.ly/2o9B8Zu
Somministrazione non assistita: OK a tavoli e sedie (Consiglio di Stato)
[img width=300 height=187]http://www.yoruno.it/wp-content/uploads/2018/12/tavoli-sedie-bar-design-idea-1.jpg[/img]
[b]Sì a tavoli e sedie abbinabili nei laboratori
[/b]
[b]A decisione di ricorso redatto dallo scrivente [color=red]Avv. Andrea Ippoliti[/color] il Consiglio di Stato, con la prima sentenza in materia in Italia, ha statuito che l'unico vero discrimine tra la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'attività di laboratorio e di vicinato è data dalla presenza di servizio assistito ossia dai camerieri che servono ai tavolini.[/b]
Il Consiglio di Stato ha quindi deciso favorevolmente per il privato una querelle che dura da decenni.
Infatti, l’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del d.l. 4 aprile 2006, n. 223 così dispone: “[i]1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m),della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...]f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie[/i]”.
Innumerevoli circolari del Ministero dello Sviluppo Economico, in oltre venti anni di discussione sul tema, erano giunte alla conclusione che la sopra esposta previsione normativa, pur non prevedendo espressamente alcunchè di tutto questo, dovesse interpretarsi nel senso che non potessero utilizzarsi, all'interno di laboratori ed esercizi di vicinato, tavoli e sedie abbinabili.
L'assunto, sostanzialmente, era che gli avventori di laboratori ed esercizi di vicinato dovessero mangiare in piedi oppure seduti scomodamente, ossia in piedi appoggiandosi a mensole oppure seduti su sgabelli alti che non consentissero loro di appoggiare le pietanze. L'abbinabilità tra arredi doveva quindi essere esclusa.
Ebbene, ricostruendo l'iter normativo in materia, il Consiglio di Stato ha nettamente stabilito che "Deve pertanto concludersi – alla luce della testuale previsione normativa – che in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili ed arredi – anche dedicati – presenti nell’esercizio commerciale (ossia, in primis, tavoli e sedie, ma a rigore anche tovaglioli o stoviglie, la cui generale messa a disposizione per un uso autonomo e diretto di per sé non integra un servizio di assistenza al tavolo, ben potendo essere utilizzati anche dagli acquirenti che decidano di non fermarsi nel locale), non comporta un superamento dei limiti di esercizio dell’attività di vicinato".
[b]Si tratta di pronuncia importantissimo che fa chiarezza su un dibattito che proseguiva da tempo immemore e che, specie a Roma negli ultimi anni, ha portato enormi ripercussioni negativi a laboratori artigianali ed esercizi di vicinato ossia proprio a quella piccola imprenditoria locale che costituisce il volano del Bel Paese.[/b]
In allegato il testo della sentenza
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49250.0
“Storia breve della c.d. "somministrazione non assistita". Dalla nascita nel 2006 alla sentenza del Consiglio di Stato del 2019.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=51026.0
cura del dott. Mario Maccantelli - 26/08/2019”
Somministrazione non assistita fra norme, prassi e sentenze (7/9/2019)
https://buff.ly/2MYSYg0
Materiali e link alla pagina indicata
Consumo sul posto negli esercizi di vicinato e somministrazione nei pubblici esercizi: T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato ancora in conflitto
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/04-12-2019-consumo-sul-posto-negli-esercizi-di-vicinato-e-somministrazione-nei-pubblici-esercizi-t-a-r-lazio-e-consiglio-di-stato-ancora-in-conflitto
E' consentito ora ad ogni esercizio di vicinato, che svolga attività di laboratorio di gastronomia, il consumo sul posto, purchè senza la predisposizione di “servizio ai tavoli”
https://polizialocale-mase.blogspot.com/2019/12/e-consentito-ora-ad-ogni-esercizio-di.html