un esercente l'attività di impianto carburanti vorrebbe avere la possibilità di trasformazione ai sensi dell'Art.88 comma 3 lettera c) della L.R. n.6/2010 per la trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all'art.82 comma 1 lettera f) (ghost) impianto non presidiato.
leggendo la legge regionale non sembrerebbe possibile tale trasformazione se non in comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni sempre che non esistano impianti entro i 4 km .
ora non è il mio caso.
vorrei poi sapere cosa si inde nella parte finale dell'art.88 comma 3 dove dice:
le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all' applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'art.83.
c'è qualche nuovo provvedimento rilasciato dalla regione che permette tale trasformazione.
grazie e buone feste.
L'art. 87 c. 8 della L.R. 6/2010 che prevedeva che [i]"Gli impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f), possono essere realizzati esclusivamente nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia). Tali comuni possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a quattro chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83"[/i] è stato [u]ABROGATO[/u] dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 marzo 2016, n. 8
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