Estensione a 11 regioni e 2 province autonome Processo Tributario Telematico
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[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2016
Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico. (16A08780)
(GU n.298 del 22-12-2016)[/b]
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo tributario in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o piu' decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nell'ambito del processo tributario;
Visto l'art. 20, comma 2, del citato decreto ministeriale 23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che «con successivi decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente
applicazione le disposizioni del presente regolamento»;
Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015), recante le specifiche
tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario, in
attuazione del citato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23
dicembre 2013, n. 163;
Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che dispone «Le notificazioni
tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria
possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre
2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria reso con delibera n. 2675/16 del 29 novembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie
1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto
2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre
2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie di primo e
secondo grado presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano
nonche' alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti
nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Val D'Aosta.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire:
a) dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e
Puglia;
b) dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e
Lombardia;
c) dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
d) dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D'Aosta e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2016
Il direttore generale: Lapecorella
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/22/16A08780/sg