Commercio online di auto nuove ed usate - Non serve deposito
[b]Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese[/b]
[color=red][b]Risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016 - Attività di commercio elettronico di auto nuove ed usate[/b][/color]
[b]La risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016, in materia di commercio elettronico di auto nuove e usate, riporta una serie di precisazioni fornite dal Ministero dell’Interno in relazione a tale specifica attività.[/b]
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2035718-risoluzione-n-331051-del-20-ottobre-2016-attivita-di-commercio-elettronico-di-auto-nuove-ed-usate
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Con nota pervenuta per e-mail, codesto Comune ha chiesto alla scrivente Direzione
Generale alcuni chiarimenti inerenti l’attività in oggetto e nello specifico:
- se nel caso di commercio elettronico di auto usate, le quali vengono acquistate
attraverso un sito internet e rivendute nell’immediato, sia comunque necessario che
l’operatore commerciale abbia un deposito auto nonostante il medesimo affermi di
effettuare tutte le operazioni di acquisto/vendita senza neppure disporre
materialmente del veicolo in quanto trattasi di operazioni che avvengono on-line;
- se l’operatore commerciale debba presentare altra documentazione oltre alla SCIA,
ossia la dichiarazione di vendita di oggetti usati ai sensi dell’articolo 126 del TULPS.
Al riguardo, la scrivente, con nota n. 271882 del 19-8-2016, ha evidenziato che con
riferimento al secondo quesito il Ministero dell’Interno, competente in materia, ha già avuto
modo di esprimersi sia nel senso della ammissibilità della commercializzazione mediante la
rete internet di autoveicoli nuovi o usati, con riferimento ai numerosi siti web che si
propongono per tale vendita, sia nel senso della necessità della comunicazione prevista
dall’articolo 115 TULPS allorché l’attività, che integra una forma di intermediazione nella
conclusione di contratti, sia svolta per conto terzi.
Con riferimento a quanto richiesto con il primo quesito, la scrivente ha inoltrato la nota al
competente Ministero dell’Interno, il quale con nota n. 557/PAS/U/013675 del 2-9-2016, ha
ulteriormente precisato quanto di seguito si riporta:
“Sull’argomento, come rappresentato, lo scrivente ha già avuto modo di esprimersi sia
nel senso della ammissibilità della commercializzazione mediante la rete internet di
autoveicoli, nuovi o usati, con riferimento ai numerosi siti web che si propongono per tale
vendita, sia nel senso della necessità della comunicazione prevista dall’art. 115 TULPS
allorché l’attività in questione, che integra una forma di intermediazione nella conclusione di
contratti, sia svolta per conto di terzi.
[b]Alla luce di ciò, in risposta al primo quesito, consistendo necessariamente l’attività
dell’agenzia solo nella ricerca di possibili acquirenti dei vari veicoli e nella promozione della
conclusione di contratti per conto di terzi, non risulta necessaria la disponibilità di un deposito
delle vetture proposte per la vendita, attenendo tale aspetto ad autonome scelte aziendali che
non riguardano il diritto di polizia.[/b]
Riguardano, invece, tale disciplina gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dal
TULPS e dal suo Regolamento di esecuzione per le agenzie di affari in generale (vedi in
particolare gli articoli 16, 116 e 120 TULPS e gli articoli 219 e 220 del Regolamento TULPS)
quali l’obbligo di versamento di una eventuale cauzione, di tenuta di un registro giornale degli
affari, di esposizione di una tabella delle operazioni e delle relative tariffe, la soggezione ai
controlli di p.s., etc.).
[b]Ciò comporta necessariamente la disponibilità di una apposita e specifica sede fisica
dell’agenzia accessibile agli operatori di polizia per lo svolgimento dei controlli previsti.[/b]
Per quanto attiene al secondo quesito, trattandosi di compravendita di beni usati,
l’esercente, che pure deve disporre di propri locali fisici per lo svolgimento di tale attività
economica, sarebbe tenuto a fare la dichiarazione di cui all’articolo 126 TULPS”.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Peccato che nel frattempo il 126 tulps sia stato abrogato dal dlgs 222/16, cd Scia 2, in vigore dall'11 dicembre scorso.
riferimento id:37958
Peccato che nel frattempo il 126 tulps sia stato abrogato dal dlgs 222/16, cd Scia 2, in vigore dall'11 dicembre scorso.
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Ad onor del vero la risoluzione è anteriore al dlgs 222 ... quindi è scusabile l'aver citato il 126 ... anche se ne approfitto della tua precisazione per segnalare quanto sia importante la TEMPESTIVITA' (non riuscendo personalmente a capire perchè ci vogliano 2 mesi per postare una risoluzione sul sito del Ministero!!!) .... sono piccolezze ma testimoniano quanto la PA sia lenta rispetto alla realtà che cambia!
Infatti, era valida quando hanno reso il parere ma ormai non più nella parte in cui rimanda al 126.
Concordo sulla lentezza.
Buongiorno a tutti mi presento visto che è la prima volta che scrivo su questo forum pur seguendovi da tempo, mi chiamo gianpiero e sto iniziando anch io questo tipo di attivita e grazie ai vostri consigli ci sono quasi ma adesso veniamo al problema, L' inps in ogni caso deve essere con regime ordinario ovvero 3600 euro annui o ci sono dei casi in.cui non è cosi? Grazie in anticipo spero mi aiuterete.
riferimento id:37958Anche per il commercio online è dovuta l'iscrizione alla gestione inps commercianti, con l'applicazione del minimale di circa 15.000 euro, con i contributi minimi fissati intorno ai 3.600; quindi direi che concordo con lei.
riferimento id:37958La ringrazio intanto peer la risposta, e approfitto per chiedere se esistesse qualche altra tipologia di commercio auto che non prevede tali contributi dato che a me serve solo per targa prova. Grazie
riferimento id:37958Salve,
ho aperto una srls per fare intermediazione di veicoli usati solo ed esclusivamente online.
A Messina, comune in cui ha sede la società, mi richiedono una sede fisica con locale commerciale categoria C (Commerciale).
Attualmente la società ha sede a casa mia, vorrei sapere se sono davvero obbligato ad affittare un locale commerciale o meno, anche perchè oltre a valutare e a fotografare le auto che mi verranno affidate in vendita da clienti terzi non le prendero' mai in custodia.
Per quel che riguarda l'esposizione della tabella con il tariffario servizi, lavorando solo online, ersonalmente e probabilmente sbagliando, ritengo che potrei pubblicare il tariffario servizi stesso solo sul mio sito web.
Grazie in anticipo per la cortese risposta.
ho aperto una srls per fare intermediazione di veicoli usati solo ed esclusivamente online.
A Messina, comune in cui ha sede la società, mi richiedono una sede fisica con locale commerciale categoria C (Commerciale).
[color=red]Nessuna norma lo prevede. Puoi operare anche senza deposito o sede commerciale.
Se il Comune insiste. .... CAMBIA COMUNE tanto puoi presentare la scia in qualsiasi Comune italiano![/color]
Attualmente la società ha sede a casa mia, vorrei sapere se sono davvero obbligato ad affittare un locale commerciale o meno, anche perchè oltre a valutare e a fotografare le auto che mi verranno affidate in vendita da clienti terzi non le prendero' mai in custodia.
[color=red]Certo! Per questo non serve deposito specifico[/color]
Per quel che riguarda l'esposizione della tabella con il tariffario servizi, lavorando solo online, ersonalmente e probabilmente sbagliando, ritengo che potrei pubblicare il tariffario servizi stesso solo sul mio sito web.
[color=red]CONFERMIAMO![/color]
preziosissimi come sempre!!!!
Grazie mille!!!