Data: 2016-12-21 18:44:27

Imprenditore agricolo professionale e commercio su aree pubbliche

Buongiorno,
in Toscana l' art. 38 Codice del Commercio (L.R. n° 28/2005 dà facoltà al Comune di riservare nei mercati posteggi agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 della L.R. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’Allegato B della L.R. 65/2014 .....
Quando un bando pubblico pubblicato da un Comune X assegna in un mercato X posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali, precisando che [i]gli imprenditori agricoli professionali sono quelli di cui all’articolo 2 della L.R. 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’Allegato B della L.R. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stess[/i], a detto bando può partecipare un imprenditore agricolo professionale con sede in un altro ambito di interesse sovracomunale di cui all’Allegato B della L.R. 65/2014 oppure con sede in un'altra Regione ?
Grazie

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Data: 2016-12-22 15:11:38

Re:Imprenditore agricolo professionale e commercio su aree pubbliche

Il problema che poni è sorto proprio in occasione delle scadenze dell'Intesa del maggio e luglio 2017 benché la disposizione che citi sia in vigore già da qualche anno. Molti comuni toscani si sono chiesti se alla scadenza delle concessioni in essere il comune debba vincolare, nel bando, la partecipazione agli agricoltori appartenenti al relativo ambito territoriale.
Sul punto è possibile rilevare come la Regione abbia sancito l'appartenenza come obbligatoria: [i]il comune riserva posteggi agli imprenditori agricoli professionali aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale[/i].

Quindi il comune riserva posteggi agli agricoltori (la Toscana non detta quanti posteggi lasciando la misura ai Comuni) aventi sede nell'ambito nel quale ricade il comune che li pone a bando (allego, ad uso di tutti, l'elenco delle aree).

La disposizione mi sembra sufficientemente certa e perentoria, tuttavia si può aggiungere che le Amministrazione comunali possano sicuramente declinare il precetto normativo all'interno del regolamento comunale. Ad esempio reputo legittimo indicare nei bandi che in assenza di imprenditori appartenenti all'ambito (della serie: c'abbiamo provato ma non è stato possibile), il comune possa assegnare le concessioni anche ad altri imprenditori. Sembra ragionevole non reiterare il bando e constatare come i principi della tutela della concorrenza e le finalità di realizzare in pieno il progetto mercatale impongano di assegnare comunque i posteggi riservati agli agricoltori.

Anche in sede di rinnovo/rilascio concessioni esistenti che scadono al maggio o luglio 2017 è possibile valutare i principi dell'Intesa come sovra ordinati rispetto alle disposizioni regionali (vedi C. Cost n. 245/2013 - http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=245 ) e quindi ritenere che se il comune assegna i 40 punti agli operatori uscenti e prevede la somma dell'anzianità del dante causa, è giusto che questo accada per ogni operatore già concessionario, ivi compresi gli agricoltori con le concessioni plueriennali in scadenza. Non farlo implicherebbe un comportamento parziale e discriminante. Rammenta che la finalità dell'Intesa è quella di salvaguardare la professionalità maturata nel corso del tempo ivi compresa quella acquisita nel posteggio rimesso a bando.

Agisci nel regolamento oppure tramite delibera di giunta che approva i bandi.

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