Un esercizio di vicinato, con vendita anche di beni usati, sarà a breve oggetto di un subentro per conferimento d'azienda.
Relativamente alla vendita di cose antiche e usate, ho visto che il recente Decreto Legislativo 222/2016 ha abrogato l'art. 126 del TULPS.
La nuova ditta deve pertanto comunicare il subingresso solo per parte relativa all'esercizio di vicinato?
Che fine fa il registro dei beni usati di cui all'art. 128 del TULPS?? Non è più obbligato a tenerlo??
Grazie
Lorenzo
Un esercizio di vicinato, con vendita anche di beni usati, sarà a breve oggetto di un subentro per conferimento d'azienda.
Relativamente alla vendita di cose antiche e usate, ho visto che il recente Decreto Legislativo 222/2016 ha abrogato l'art. 126 del TULPS.
La nuova ditta deve pertanto comunicare il subingresso solo per parte relativa all'esercizio di vicinato?
Che fine fa il registro dei beni usati di cui all'art. 128 del TULPS?? Non è più obbligato a tenerlo??
Grazie
Lorenzo
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1) il subentrante subentra nel vicinato
2) non serve che precisi la vendita di cose usate (essendo abrogato l'obbligo dell'art. 126).
3) il "vecchio registro" è comunque da CHIUDERE mentre il subentrante dovrà presentare vidimazione per NUOVO REGISTRO se si aderisce alla tesi che suggeriamo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37798.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37512.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37690.0